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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33457/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Avviso di accertamento IVA anno 2009 emesso nei confronti di Homnia Labor s.r.l. per indebita detrazione/false compensazioni IVA; l'Ufficio ha notificato l'atto anche a Vincenzo, Giuseppe e Salvatore Caraffa ai sensi dell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/73 ritenendoli "effettivi possessori" dei proventi tramite la catena proprietaria (i Caraffa erano soci ciascuno al 33% di Domade s.r.l., che deteneva il 50% di Homnia Labor). I ricorrenti hanno contestato l'assenza di collegamenti (avevano ceduto quote nel 2008 a Sergio Maggio, mancava coinvolgimento penale, documentazione bancaria e reddituale a loro discolpa), sostenendo che non ricorrevano i presupposti soggettivi per l'imputazione diretta dell'IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'Amministrazione finanziaria può, ai sensi dell'art. 37, comma 3, DPR 600/73, imputare i redditi e le imposte della societa' interposta all'effettivo possessore quando siano dimostrati, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, i rapporti di fatto di totale asservimento (gestione "uti dominus"). La CTR aveva correttamente ritenuto provata, sulla base degli elementi investigativi, la sostanziale continuità di gestione e la fittizietà della cessione delle quote a favore di un prestanome; pertanto la traslazione dei redditi e l'imputazione dell'IVA e delle sanzioni ai Caraffa è legittima. Il ricorso è rigettato e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 14.000,00) con ulteriore onere indicato ai sensi dell'art.13 comma 1‑quater D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona

    La Corte conferma che la norma consente all'Amministrazione fiscale di trasferire i redditi (e le imposte correlate) dall'interposto all'effettivo possessore anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; in caso di società interposta la prova riguarda il "possesso effettivo" dei redditi e può richiedere l'accertamento del totale asservimento della societa' all'interponente (gestione "uti dominus").

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in tema di procedura di notificazione e correlati adempimenti nell'ambito dell'accertamento; la decisione non si sofferma su un'interpretazione autonoma ma lo richiama nel contesto dell'atto impositivo.

  • artt. 1, 4, 17 d.P.R. n. 633/1972

    Norme fondamentali IVA (presupposti soggettivi e oggettivi). I ricorrenti invocavano il difetto di soggettività passiva in capo a loro; la Corte però ha ritenuto che, ove operi la traslazione ex art.37(3), i rapporti IVA si inquadrino sul piano dell'effettivo possessore (interponente) e non solo sulla formale titolarità societaria.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Norme sul valore probatorio delle presunzioni. La Corte ha richiamato che le presunzioni possono costituire prova logica purché siano gravi, precise e concordanti; i rilievi dei ricorrenti che invocavano la carenza probatoria sono stati ritenuti infondati o attinenti a valutazioni di merito non sindacabili.

  • art. 7, d.l. n. 269/2003 (convertito)

    Esaminata la portata dell'art.7 (deroga sanzionatoria a carico della società) e chiarito che la fattispecie di interposizione e traslazione del reddito esula dall'ambito dell'art.7 quando l'interponente abbia compiuto l'illecito per proprio esclusivo vantaggio: allora l'interponente è sanzionabile in proprio.

  • art. 6 §4 Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva) / art. 3, comma 3 d.P.R. n. 633/1972

    Principi UE e loro recepimento in materia IVA: quando un soggetto agisce in nome proprio ma per conto di terzi (mandato senza rappresentanza) la finzione giuridica fa ritenere che il soggetto abbia ricevuto e fornito i servizi, con conseguenze IVA anche nel rapporto con il mandante; la Corte ha applicato questo principio alla fattispecie del gestore "uti dominus".

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA e ai rimborsi dell'interposto qualora le imposte siano state pagate per redditi imputati all'interponente; la traslazione consente altresì l'esercizio di eventuali diritti di rimborso da parte dell'interposto.

  • art. 37, comma 5, d.P.R. n. 600/1973

    Citato per collegare la traslazione del reddito al diritto al rimborso dell'interposto, ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002

    Norma processuale richiamata dalla Corte per indicare l'ulteriore onere procedurale/tributario a carico della ricorrente relativo alle spese e contributi di legge, confermando l'esistenza dei presupposti per il versamento.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può imputare i redditi formali di una societa' interposta all'effettivo possessore (interponente) ai sensi dell'art.37(3) DPR 600/73 anche sulla base di presunzioni purché siano gravi, precise e concordanti; l'onere di prova principale grava sull'Ufficio ma il contribuente deve fornire la prova contraria.
  • Nel caso di societa' a ristretta base azionaria la presunzione di attribuzione pro‑quota di utili extracontabili ai soci è rilevante: i soci devono dimostrare che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti per sfuggire all'imputazione pro quota.
  • La figura del gestore "uti dominus" comporta la traslazione dell'intero reddito d'impresa e delle imposte correlate sull'interponente; sul piano IVA si instaura un rapporto assimilabile a mandato senza rappresentanza con conseguenze soggettive per il gestore.
  • La mera formalità di una cessione di quote non esclude di per sé la possibilità di imputare i redditi all'interponente se gli elementi investigativi dimostrano che l'acquirente e' un prestanome e la gestione è rimasta in capo ai cedenti.
  • L'assenza di un procedimento penale a carico dei soggetti chiamati in causa non impedisce l'accertamento fiscale e l'imputazione tributaria basata su elementi presuntivi amministrativi e investigativi.
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente deve fornire documentazione che dimostri l'effettivo trasferimento della proprietà e del controllo (es. comunicazioni bancarie, atti formali, prove di autonomia gestionale del cessionario), la mancata percezione dei redditi o la destinazione dei maggiori ricavi a reinvestimento/accantonamento.

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