Cassazione Civile, Sentenza n. 33457/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Avviso di accertamento IVA anno 2009 emesso nei confronti di Homnia Labor s.r.l. per indebita detrazione/false compensazioni IVA; l'Ufficio ha notificato l'atto anche a Vincenzo, Giuseppe e Salvatore Caraffa ai sensi dell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/73 ritenendoli "effettivi possessori" dei proventi tramite la catena proprietaria (i Caraffa erano soci ciascuno al 33% di Domade s.r.l., che deteneva il 50% di Homnia Labor). I ricorrenti hanno contestato l'assenza di collegamenti (avevano ceduto quote nel 2008 a Sergio Maggio, mancava coinvolgimento penale, documentazione bancaria e reddituale a loro discolpa), sostenendo che non ricorrevano i presupposti soggettivi per l'imputazione diretta dell'IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'Amministrazione finanziaria può, ai sensi dell'art. 37, comma 3, DPR 600/73, imputare i redditi e le imposte della societa' interposta all'effettivo possessore quando siano dimostrati, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, i rapporti di fatto di totale asservimento (gestione "uti dominus"). La CTR aveva correttamente ritenuto provata, sulla base degli elementi investigativi, la sostanziale continuità di gestione e la fittizietà della cessione delle quote a favore di un prestanome; pertanto la traslazione dei redditi e l'imputazione dell'IVA e delle sanzioni ai Caraffa è legittima. Il ricorso è rigettato e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 14.000,00) con ulteriore onere indicato ai sensi dell'art.13 comma 1‑quater D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona
La Corte conferma che la norma consente all'Amministrazione fiscale di trasferire i redditi (e le imposte correlate) dall'interposto all'effettivo possessore anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; in caso di società interposta la prova riguarda il "possesso effettivo" dei redditi e può richiedere l'accertamento del totale asservimento della societa' all'interponente (gestione "uti dominus").
Richiamato in tema di procedura di notificazione e correlati adempimenti nell'ambito dell'accertamento; la decisione non si sofferma su un'interpretazione autonoma ma lo richiama nel contesto dell'atto impositivo.
artt. 1, 4, 17 d.P.R. n. 633/1972
Norme fondamentali IVA (presupposti soggettivi e oggettivi). I ricorrenti invocavano il difetto di soggettività passiva in capo a loro; la Corte però ha ritenuto che, ove operi la traslazione ex art.37(3), i rapporti IVA si inquadrino sul piano dell'effettivo possessore (interponente) e non solo sulla formale titolarità societaria.
Norme sul valore probatorio delle presunzioni. La Corte ha richiamato che le presunzioni possono costituire prova logica purché siano gravi, precise e concordanti; i rilievi dei ricorrenti che invocavano la carenza probatoria sono stati ritenuti infondati o attinenti a valutazioni di merito non sindacabili.
art. 7, d.l. n. 269/2003 (convertito)
Esaminata la portata dell'art.7 (deroga sanzionatoria a carico della società) e chiarito che la fattispecie di interposizione e traslazione del reddito esula dall'ambito dell'art.7 quando l'interponente abbia compiuto l'illecito per proprio esclusivo vantaggio: allora l'interponente è sanzionabile in proprio.
art. 6 §4 Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva) / art. 3, comma 3 d.P.R. n. 633/1972
Principi UE e loro recepimento in materia IVA: quando un soggetto agisce in nome proprio ma per conto di terzi (mandato senza rappresentanza) la finzione giuridica fa ritenere che il soggetto abbia ricevuto e fornito i servizi, con conseguenze IVA anche nel rapporto con il mandante; la Corte ha applicato questo principio alla fattispecie del gestore "uti dominus".
Richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA e ai rimborsi dell'interposto qualora le imposte siano state pagate per redditi imputati all'interponente; la traslazione consente altresì l'esercizio di eventuali diritti di rimborso da parte dell'interposto.
art. 37, comma 5, d.P.R. n. 600/1973
Citato per collegare la traslazione del reddito al diritto al rimborso dell'interposto, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002
Norma processuale richiamata dalla Corte per indicare l'ulteriore onere procedurale/tributario a carico della ricorrente relativo alle spese e contributi di legge, confermando l'esistenza dei presupposti per il versamento.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può imputare i redditi formali di una societa' interposta all'effettivo possessore (interponente) ai sensi dell'art.37(3) DPR 600/73 anche sulla base di presunzioni purché siano gravi, precise e concordanti; l'onere di prova principale grava sull'Ufficio ma il contribuente deve fornire la prova contraria.
- Nel caso di societa' a ristretta base azionaria la presunzione di attribuzione pro‑quota di utili extracontabili ai soci è rilevante: i soci devono dimostrare che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti per sfuggire all'imputazione pro quota.
- La figura del gestore "uti dominus" comporta la traslazione dell'intero reddito d'impresa e delle imposte correlate sull'interponente; sul piano IVA si instaura un rapporto assimilabile a mandato senza rappresentanza con conseguenze soggettive per il gestore.
- La mera formalità di una cessione di quote non esclude di per sé la possibilità di imputare i redditi all'interponente se gli elementi investigativi dimostrano che l'acquirente e' un prestanome e la gestione è rimasta in capo ai cedenti.
- L'assenza di un procedimento penale a carico dei soggetti chiamati in causa non impedisce l'accertamento fiscale e l'imputazione tributaria basata su elementi presuntivi amministrativi e investigativi.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve fornire documentazione che dimostri l'effettivo trasferimento della proprietà e del controllo (es. comunicazioni bancarie, atti formali, prove di autonomia gestionale del cessionario), la mancata percezione dei redditi o la destinazione dei maggiori ricavi a reinvestimento/accantonamento.
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