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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33438/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Fineco/Unicredit Leasing per canoni di leasing non pagati; il ricorrente, fideiussore della società utilizzatrice, deduceva profili di usurarietà (con particolare riguardo al computo delle spese d'incasso/insoluto/recupero crediti e alla correttezza della categoria del leasing), la nullità o inefficacia delle clausole e della garanzia per violazione della normativa antiusura e della disciplina informativa (mancata indicazione dell'ISC/TAEG), nonché la possibile applicazione della sanzione della gratuità del finanziamento ai sensi dell'art.1815 c.c. e la nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per tutti e sei i motivi. Ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi: (i) le spese di incasso/insoluto/recupero crediti non concorrono al calcolo del tasso soglia se non risultano concretamente collegate alla concessione del credito, e nel caso erano forfettizzate e non collegate alla concessione; (ii) la qualificazione dell'operazione come leasing di autoveicoli è materia di merito e non censurabile in cassazione senza specifica violazione delle regole di interpretazione negoziale; (iii) l'eventuale usurarietà, non essendo accertata, rende in ogni caso irrilevanti le doglianze sulla gratuità del finanziamento; alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, l'usurarietà degli interessi comporta la rimodulazione degli interessi usurari nella misura lecita e non la gratuità totale del contratto; (iv) la mancata indicazione dell'ISC non comporta la nullità del contratto di leasing ma al più un'errata rappresentazione del costo; (v) la fideiussione non è nulla né indeterminata: l'eventuale illiceità di singole clausole non travolge l'intero contratto né le garanzie accessorie. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e all'eventuale integrazione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • legge n. 108/1996 (disciplina antiusura)

    Applicabile alla verifica dell'usurarietà degli interessi e degli oneri collegati alla concessione del credito; l'accertamento dell'usurarietà comporta conseguenze limitate alle clausole illecite.

  • art. 644 c.p. (usura)

    "per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"

    Solo gli oneri concretamente collegati alla concessione del credito devono essere computati nel tasso soglia; la sussistenza del collegamento può essere provata con qualsiasi mezzo e si presume in caso di contestualità.

  • art. 1815 c.c., comma 2

    La sanzione prevista per l'usurarietà (art.1815) incide sulla sola clausola illecita; gli interessi usurari devono essere sostituiti con quelli leciti (art.1224 c.c.), e non comportano automaticamente la gratuità dell'intero finanziamento.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente nell'ambito della critica dell'istruzione e dell'apprezzamento della prova; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha dimostrato violazione dei canoni di ermeneutica e valutazione probatoria.

  • art. 360 c.p.c. (n.3 e n.5)

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: censura dell'erronea interpretazione dei fatti o dei canoni di diritto deve essere specificamente indicata; molti motivi sono stati considerati mera richiesta di rinnovazione del merito.

  • art. 1421 c.c. e delibera CICR 4/3/2003 (ISC/TAEG)

    L'ISC/TAEG è indicatore sintetico del costo e la sua omissione non determina la nullità del contratto bancario/di leasing; rappresenta un'errata rappresentazione del costo globale recuperabile dalla sommatoria delle singole voci.

  • art. 117 d.lgs. n. 385/1993

    Richiamato in relazione agli effetti della mancata indicazione di condizioni: il giudice ha richiamato la giurisprudenza che non considera l'ISC titolo di nullità automatica del contratto.

  • artt. 1936 e 1418 c.c.

    Richiamati in relazione alla valutazione della nullità per illiceità della causa; la Corte ha chiarito che l'eventuale illiceità di clausole non estende la nullità all'intero contratto se il resto è valido.

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002, comma 1-quater

    Rilevata la sussistenza dell'eventuale obbligo del ricorrente a versare l'ulteriore contributo unificato in caso di specifiche condizioni procedurali.

Massime di principio

  • Per valutare se oneri/accessori concorrono al tasso usurario è decisivo il loro collegamento concreto alla concessione del credito: se il collegamento manca sono esclusi dal calcolo.
  • L'interpretazione della natura dell'operazione (es. leasing autoveicoli vs. beni strumentali) è questione di merito; in cassazione è necessario indicare la violazione dei criteri di ermeneutica negoziale per ottenere sindacato.
  • La mancata indicazione dell'ISC/TAEG non determina automaticamente la nullità del contratto, ma una errata rappresentazione del costo complessivo ricostruibile dalle singole voci.
  • L'accertamento dell'usurarietà incide sulle clausole illecite: gli interessi usurari si sostituiscono con quelli leciti secondo le regole del codice (non segue necessariamente la gratuità dell'intero finanziamento).
  • La nullità o l'illiceità di singole clausole non estingue automaticamente la validità delle garanzie accessorie (fideiussioni), salvo che l'illiceità incida sulla determinazione oggettiva dell'obbligo garantito.
  • Chi contesta la rilevanza di determinati oneri ai fini dell'usura deve fornire argomentazione probatoria puntuale e dimostrare il collegamento con la concessione del credito; la mera asserzione non è sufficiente in cassazione.
  • Le spese forfettarie per recupero crediti o gestione insoluti, se non legate alla concessione del credito ma alla gestione dell'inadempimento, solitamente non concorrono al calcolo del tasso soglia.

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