Cassazione Civile, Sentenza n. 33380/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Semproni aveva chiesto la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo e il risarcimento per i vizi della Peugeot 308 acquistata nel 2008; Danelli Auto impugnava in Cassazione la decisione di merito che aveva riconosciuto la risoluzione/restituzione e i danni, contestando in particolare che i ripetuti interventi riparatori del venditore potessero interrompere la prescrizione annuale dell'azione di garanzia (art.1495 c.c.) e sostenendo altresì che l'uso prolungato del veicolo da parte dell'acquirente avesse comportato rinuncia alla tutela risolutoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Danelli Auto S.r.l. Ha confermato il principio secondo cui le manifestazioni extragiudiziali del compratore (in forme riconducibili all'art.1219 c.c.) interrompono la prescrizione annuale ex art.1495 c.c. (richiamando Cass. SS.UU. n.18672/2019) e ha altresì ritenuto applicabile l'effetto interruttivo dell'art.2944 c.c. anche quando il riconoscimento del diritto del compratore si manifesta tramite interventi riparatori del venditore, se questi atti sono univoci e compatibili con il riconoscimento del diritto (es. ripetuti interventi, ravvicinati nel tempo). Inoltre la Corte ha confermato che la mera prosecuzione dell'uso del bene non determina automaticamente rinuncia alla risoluzione: tale valutazione spetta al giudice di merito e, nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva correttamente escluso l'acquiescenza dell'acquirente. Il ricorso è stato quindi respinto e Danelli è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1495 c.c.
'si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna' (comma 3, come richiamato nella sentenza)
Fissa il termine annuale per l'azione di garanzia per vizi; la Corte conferma che tale termine non è sottratto alle cause ordinarie di interruzione della prescrizione
art. 2944 c.c.
Il riconoscimento del debito da parte del debitore interrompe la prescrizione: la Corte ritiene applicabile tale causa di interruzione anche alla prescrizione annuale dell'art.1495 quando il riconoscimento si realizza, anche tacitamente, tramite interventi riparatori univoci e reiterati
art. 2943 c.c.
Gli atti extragiudiziali (es. costituzione in mora) rientrano tra le cause di interruzione; le Sezioni Unite hanno affermato l'idoneità di tali manifestazioni a interrompere la prescrizione annuale
art. 2945 c.c.
comma 1 (richiamato nella motivazione delle Sezioni Unite)
Stabilisce la nuova decorrenza del termine dopo l'interruzione; applicato per spiegare che dopo l'interruzione ricomincia un nuovo periodo annuale
art. 1219 c.c.
comma 1 (richiamato dalle Sezioni Unite come forma delle manifestazioni extragiudiziali)
Le forme indicate sono quelle in cui possono manifestarsi extragiudizialmente le pretese del compratore; tali manifestazioni possono interrompere la prescrizione ai sensi di art.2943
art. 1492 c.c.
Regola gli effetti dell'accettazione o della denuncia dei vizi; la Corte ricorda che la valutazione circa una possibile rinuncia del compratore alla risoluzione (per comportamento) è rimessa al giudice di merito
art. 1460 c.c.
Norma richiamata nel ricorso ma non determinante nella decisione di Cassazione; riguarda aspetti di risoluzione per inadempimento
Cass. SS.UU. n. 18672/2019
le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art.1219 comma 1, c.c.
Ha stabilito che atti extragiudiziali del compratore (anche costituzione in mora) sono idonei ad interrompere la prescrizione annuale dell'art.1495; la Cassazione, nella fattispecie, precisa che la pronuncia non esclude l'applicazione dell'art.2944 al riconoscimento effettuato dal venditore tramite riparazioni
Massime di principio
- Gli interventi riparatori del venditore, se manifestano in modo univoco la volontà di riconoscere il vizio (es. ripetuti e ravvicinati nel tempo), possono costituire riconoscimento del debito e interrompere la prescrizione annuale ex art.1495 c.c. ai sensi dell'art.2944 c.c.
- Le manifestazioni extragiudiziali del compratore (es. costituzione in mora) nelle forme richiamate art.1219 c.c. interrompono la prescrizione ai sensi dell'art.2943 comma 4 e fanno decorrere un nuovo termine annuale ai sensi di art.2945.
- La semplice prosecuzione dell'uso del bene non determina automaticamente rinuncia alla domanda di risoluzione: spetta al giudice di merito valutare, in base alla condotta concreta dell'acquirente, se sia venuta meno la volontà di ottenere la risoluzione (art.1492 c.c.).
- Dopo un'interruzione della prescrizione (per riparazioni o atti extragiudiziali) ricomincia a decorrere un nuovo termine annuale entro il quale il compratore può esercitare l'azione per vizi.
- Per il compratore è prudente formalizzare per iscritto le contestazioni e, se possibile, inviare una costituzione in mora/istanza formale al venditore per evitare questioni probatorie sull'interruzione della prescrizione.
- Per il venditore, interventi riparatori protratti e ripetuti possono avere l'effetto di riaprire il termine prescrizionale a suo svantaggio: se non intende riconoscere la responsabilità è preferibile chiarirlo formalmente.
- La valutazione definitiva sulla sussistenza di riconoscimento tacito o di rinuncia spetta sempre al giudice di merito, che deve esaminare le circostanze concrete e la documentazione delle riparazioni e delle comunicazioni tra le parti.
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