Cassazione Civile, Sentenza n. 33412/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato sottoposto a procedimento disciplinare per molteplici violazioni deontologiche commesse tra il 2008 e il 2011: A) esercizio di attività difensiva da praticante oltre i limiti consentiti (udienza 13/2/2008); B) avere indotto Antonio Marano a pagare complessivamente €13.000 (più €1.200 e lavori per €2.500) prospettando falsamente l'esistenza di un procedimento penale e la necessità di pagamenti per evitare arresti e favori amministrativi; C) avere ottenuto indebitamente €35.000 dalla società Fratelli Fraraccio e D'Alessandro promettendo l'annullamento di una revoca di finanziamento e l'annullamento di una cartella esattoriale, senza svolgere l'attività promessa; D) avere consegnato un atto falso (libretto di deposito giudiziario) e presentarsi come avvocato pur essendo praticante. I fatti hanno dato luogo a procedimenti penali distinti (alcuni con condanne iniziali poi riformate o estinte per prescrizione). Il CNF, confermando il CDD di Roma, aveva ritenuto sussistenti i fatti e irrogato la sospensione dall'esercizio della professione per 36 mesi. In cassazione il ricorrente ha censurato, in primo luogo, l'applicabilità della nuova disciplina prescrizionale (art. 56 L. 247/2012) e, in subordine, ha sostenuto la maturazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 51 r.d.l. 1578/1933.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso. Hanno confermato che, trattandosi di illeciti disciplinari per i quali è stata instaurata azione penale, non è applicabile retroattivamente la disciplina di cui all'art. 56 L. 247/2012 (lex mitior non incide sul regime prescrizionale amministrativo in tali ipotesi). Si è dunque applicato il previgente art. 51 r.d.l. 1578/1933: la prescrizione quinquennale è stata sospesa fino al passaggio in giudicato delle sentenze penali rilevanti; inoltre gli atti propulsivi del procedimento disciplinare hanno interrotto la prescrizione. I fatti, ritenuti pacificamente accertati, giustificano la sanzione di sospensione confermata (il CNF ha osservato che, sotto la previgente disciplina, i comportamenti avrebbero potuto portare all'espulsione). La Corte ha rigettato il ricorso senza compensazione delle spese in favore del resistente e ha disposto oneri contributivi a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 56, legge n. 247/2012
Disciplina prescrizionale nuova (termine massimo 7 anni e 6 mesi con regole di interruzione); la Corte ha ritenuto che tale disciplina non sia applicabile retroattivamente agli illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore quando l'azione disciplinare è collegata a fatti per i quali è stata esercitata azione penale
art. 51, r.d.l. n. 1578/1933
Termine prescrizionale quinquennale per l'azione disciplinare; quando il procedimento disciplinare trae origine da fatti per i quali è stata iniziata azione penale, la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale e il decorso può essere sospeso/interrotto dagli atti del procedimento disciplinare
art. 21, comma 1, C.D.F. prev. (Codice Deontologico Forense previgente)
Divieto di attività professionale senza titolo o uso di titoli inesistenti; contestato l'esercizio irregolare del patrocinio da parte del praticante
artt. 6, 7, 35, 38 C.D.F. prev.
Dovere di lealtà e correttezza, obbligo di fedeltà, rapporto di fiducia e inadempimento del mandato: la Corte ha ritenuto che le condotte contestate integrassero violazioni gravi di tali doveri, giustificando la sanzione disciplinare
art. 7, l. n. 479/1999
Regolava (all'epoca) i limiti dell'attività dei praticanti innanzi ai Tribunali monocratici; rilevata la violazione nel caso di esercizio eccedente dei limiti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
come modificato dalla L. n. 228/2012
Norma richiamata per l'irrogazione di contributi e oneri processuali a carico della parte ricorrente; la Corte ha dato atto dei presupposti per tali versamenti
Massime di principio
- Quando le condotte disciplinari corrispondono a fatti per i quali è stata iniziata azione penale, il termine di prescrizione disciplinare decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale (non dalla commissione del fatto).
- La lex mitior (norma più favorevole intervenuta dopo i fatti) non si applica retroattivamente al regime prescrizionale dell'azione disciplinare amministrativa connessa a procedimenti penali: la disciplina della prescrizione resta quella in vigore al momento dei fatti, salvo casi tassativi.
- Gli atti propulsivi, probatori o decisori del procedimento disciplinare (es. delibera di apertura) interrompono la prescrizione ai sensi dell'art. 51 r.d.l. 1578/1933.
- Gli accertamenti di fatto del CNF o dei Consigli Distrettuali in ordine alla permanenza/cessazione di una situazione soggettiva o alla valutazione probatoria non sono sindacabili in sede di legittimità se non per palese sviamento di potere.
- In presenza di plurime violazioni deontologiche gravi e di rilevanza penale, la sanzione disciplinare può essere severa (sospensione anche prolungata o, secondo la previgente disciplina, espulsione); la valutazione della gravità è complessiva e tiene conto dell'impatto sul rapporto di fiducia con il cliente.
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