Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33354/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento che aveva rigettato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di Immobilia s.r.l. (liquidata e di cui Vidi era liquidatore) relativi ad IRES/IRAP e IVA per l'anno 2008. L'Ufficio contestava maggiori ricavi non dichiarati per euro 450.000,00 riconducibili alla differenza tra il costo di acquisto dell'immobile (euro 6.000.000,00) e il prezzo di vendita a Finc.co s.r.l. (euro 6.450.000,00, tenuto conto del prezzo in rogito di euro 6.200.000 e del valore della partecipazione del 25% attribuita a Vidi per euro 250.000,00), nonché un corrispettivo non dichiarato ai fini IVA di euro 250.000,00 ritenuto pari al valore della partecipazione ottenuta. Questioni specifiche: corretta determinazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 85 TUIR (corrispettivi vs valore normale); validità e effetto fiscale della nota di credito di euro 200.000,00 (art. 26 DPR 633/72); responsabilità del liquidatore per debiti tributari (art. 36 DPR 602/73 e art. 2495 c.c.); competenza del giudice tributario; legittimità della compensazione delle spese di giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha assorbito il ricorso incidentale condizionato del resistente. Il rigetto si fonda sul fatto che la Commissione tributaria di appello ha fatto una valutazione di merito non sindacabile in cassazione, individuando come corrispettivo effettivo la somma di euro 6.000.000,00 sulla base di più elementi probatori (consulenza tecnica penale, dichiarazioni del legale rappresentante di Finc.co, sentenza penale di assoluzione che smentiva la stima per eccesso, nonché altri indizi).Quanto alla nota di credito da euro 200.000,00, la Corte ha ritenuto che la decisione di merito abbia sostanzialmente assorbito la doglianza dell'Ufficio: anche riconoscendo diverse combinazioni di importi tra acquisto e vendita, non emergerebbe un maggior imponibile rilevante. Per le questioni sulla responsabilità del liquidatore e sulla giurisdizione, il rigetto principale assorbe il ricorso incidentale condizionato. Sono condannate le spese di lite a carico dell'Agenzia delle entrate nella misura indicata in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 85 TUIR

    I ricavi concorrono a formare il reddito d'impresa in misura pari ai corrispettivi; il giudice di merito deve individuare il corrispettivo effettivamente pattuito applicando valutazioni di fatto basate su tutti gli elementi probatori disponibili (atti, perizie, dichiarazioni), e tale valutazione di merito non è sindacabile in cassazione salvo violazioni di diritto.

  • art. 26 DPR n. 633/1972

    La norma che disciplina la rettifica/documentazione delle operazioni ai fini IVA è stata esaminata in relazione alla nota di credito: il giudice di merito ha ritenuto che l'emissione della nota di credito non produceva, alla luce della ricostruzione probatoria complessiva, un incremento d'imponibile rilevante rispetto alla determinazione del corrispettivo effettivo.

  • art. 101 TUIR

    Norma richiamata dall'Agenzia in motivazione (tassazione dei redditi), ma la Corte ha valutato che la determinazione del corrispettivo effettivo (art.85) assorbiva le censure mosse; in sostanza la qualificazione fiscale dei componenti negativi/positivi è rimessa all'accertamento di fatto del prezzo pattuito.

  • art. 36 DPR n. 602/1973

    Riguarda la responsabilità dei soggetti diversi dalla società per i debiti tributari; la questione della responsabilità del liquidatore è stata trattata nei gradi di merito, ma il rigetto del ricorso principale ha assorbito il ricorso incidentale che chiedeva la riforma su tale profilo.

  • art. 2495 c.c.

    Norma civilistica sulla responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali; la Corte ha rilevato che le doglianze civili connesse alla responsabilità personale del liquidatore erano state implicitamente rigettate dal giudice di merito e, comunque, il tema è assorbito dal rigetto del ricorso principale.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Riguarda la giurisdizione tributaria: la censura sulla competenza è stata implicitamente rigettata dal giudice di merito e la Cassazione non ha ritenuto fondata la questione proposta.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Norma sulle spese di giudizio nel processo tributario; la Corte ha giudicato corretta la liquidazione delle spese a carico dell'Agenzia in esito al rigetto.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione (n.1, n.3 e n.4): la Corte ha ritenuto che molte doglianze dell'Agenzia miravano in realtà a una rivalutazione del fatto (inammissibile) e che non sussisteva violazione di norma di diritto da sindacare in cassazione.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione dei ricavi d'impresa ai sensi dell'art. 85 TUIR, il giudice tributario può accertare il corrispettivo effettivamente pattuito anche sulla base di elementi documentali e indiziari (perizie, dichiarazioni, scritture), non essendo vincolato esclusivamente al prezzo indicato nel rogito; la valutazione di merito così svolta è difficilmente sindacabile in cassazione.
  • Le note di credito emesse dopo il rogito devono essere valutate nel loro contesto sostanziale: vanno distinte le rettifiche per errori/inesattezze (che producono effetti ai sensi dell'art. 26 DPR 633/72) da accordi sul prezzo anteriori al rogito che mirino a modificare l'effettivo corrispettivo; il profilo fiscale dipende dall'effettiva natura dell'operazione così ricostruita.
  • Le censure in cassazione che, nella sostanza, chiedono la rivalutazione dei fatti o delle prove decise dal giudice di merito sono inammissibili: la legittimità è limitata a questioni di diritto o a vizi formali/di motivazione ricostruibili come errori di diritto.
  • La responsabilità del liquidatore per debiti tributari (art. 36 DPR 602/73 e art. 2495 c.c.) richiede un esame puntuale della sussistenza del debito sociale e dei presupposti di legge; questioni connesse possono essere assorbite dalla decisione sulle risultanze principali del processo tributario.
  • In sede di impugnazione tributaria è essenziale rispettare i principi di autosufficienza e specificità del ricorso: l'Amministrazione deve riprodurre e allegare nei motivi di cassazione gli atti rilevanti (avvisi di accertamento, processi verbali), pena possibili inammissibilità o debolezza dei mezzi di ricorso.
  • La determinazione delle spese di lite segue la soccombenza; per le Pubbliche Amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato possono applicarsi regole particolari sulla prenotazione a debito e sull'esenzione dal contributo unificato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.