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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07066/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, ai fini IVA, un importo relativo all'anno d'imposta 2010, contestando che alcune fatture di acquisto fossero riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, perché la società fornitrice apparente sarebbe stata un mero filtro in una frode carosello. La società contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, nei gradi di merito e poi in cassazione, che l'avviso fosse nullo per difetto di motivazione, che l'onere della prova della partecipazione alla frode gravasse sull'Ufficio, che le presunzioni valorizzate fossero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e che la sentenza d'appello fosse nulla o viziata per omessa o apparente motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, anche in relazione a una consulenza tecnica di parte prodotta in appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di ricorso. Ha affermato che la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e intelligibile, che la censura sul difetto di motivazione dell'avviso era inammissibile per difetto di autosufficienza, che le doglianze sulla valutazione delle presunzioni e sul riparto dell'onere probatorio miravano in realtà a sollecitare un riesame del merito non consentito in cassazione, e che il motivo sull'omesso esame della consulenza di parte era precluso dall'art. 348-ter c.p.c. perché la decisione d'appello confermava quella di primo grado sulla base dei medesimi accertamenti in fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare anche solo per presunzioni sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode o comunque la sua conoscibilità usando l'ordinaria diligenza; al contribuente spetta la prova contraria di aver agito in buona fede e con la massima diligenza esigibile.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito e non può essere riesaminata in cassazione sotto forma di violazione di legge, salvo il vizio di sussunzione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo la struttura costitutivi/eccezioni del rapporto controverso; non basta contestare l'esito della valutazione probatoria.
  • La consulenza tecnica di parte ha natura di atto difensivo e non di prova in senso proprio; il suo omesso esame non è autonomamente censurabile in cassazione se il giudice di merito ha comunque adottato una motivazione incompatibile con il suo contenuto.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a superare la censura.
  • In presenza di 'doppia conforme' formata in appello dopo l'11 settembre 2012, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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