Cassazione Civile, Ordinanza n. 07066/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, ai fini IVA, un importo relativo all'anno d'imposta 2010, contestando che alcune fatture di acquisto fossero riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, perché la società fornitrice apparente sarebbe stata un mero filtro in una frode carosello. La società contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, nei gradi di merito e poi in cassazione, che l'avviso fosse nullo per difetto di motivazione, che l'onere della prova della partecipazione alla frode gravasse sull'Ufficio, che le presunzioni valorizzate fossero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e che la sentenza d'appello fosse nulla o viziata per omessa o apparente motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, anche in relazione a una consulenza tecnica di parte prodotta in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di ricorso. Ha affermato che la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e intelligibile, che la censura sul difetto di motivazione dell'avviso era inammissibile per difetto di autosufficienza, che le doglianze sulla valutazione delle presunzioni e sul riparto dell'onere probatorio miravano in realtà a sollecitare un riesame del merito non consentito in cassazione, e che il motivo sull'omesso esame della consulenza di parte era precluso dall'art. 348-ter c.p.c. perché la decisione d'appello confermava quella di primo grado sulla base dei medesimi accertamenti in fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come norma invocata a sostegno della censura di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento IVA.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per dedurre violazione di legge in relazione ai motivi sulla motivazione dell'atto e sulla ripartizione dell'onere probatorio.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per sostenere l'applicazione nel processo tributario delle regole civilistiche su prova e presunzioni.
La Corte ribadisce che la violazione dell'articolo si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata.
La censura sulle presunzioni è inammissibile perché mira a contestare il merito della valutazione compiuta dal giudice; la violazione è deducibile solo come vizio di sussunzione.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per affermare che la detrazione IVA presuppone un'operazione effettivamente intercorsa nei termini soggettivi e oggettivi corretti.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per spiegare che, nelle operazioni inesistenti, l'IVA fatturata alla non genuina controparte resta fuori dal meccanismo ordinario di detrazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come parametro del requisito motivazionale della sentenza tributaria.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il contenuto essenziale della motivazione della sentenza.
Richiamato insieme agli altri parametri sulla motivazione della decisione.
La Corte applica la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, quando l'appello è stato depositato dopo l'11 settembre 2012 e la sentenza di secondo grado conferma quella di primo grado.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è ritenuto inammissibile per la preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c. nel caso di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare anche solo per presunzioni sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode o comunque la sua conoscibilità usando l'ordinaria diligenza; al contribuente spetta la prova contraria di aver agito in buona fede e con la massima diligenza esigibile.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito e non può essere riesaminata in cassazione sotto forma di violazione di legge, salvo il vizio di sussunzione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo la struttura costitutivi/eccezioni del rapporto controverso; non basta contestare l'esito della valutazione probatoria.
- La consulenza tecnica di parte ha natura di atto difensivo e non di prova in senso proprio; il suo omesso esame non è autonomamente censurabile in cassazione se il giudice di merito ha comunque adottato una motivazione incompatibile con il suo contenuto.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a superare la censura.
- In presenza di 'doppia conforme' formata in appello dopo l'11 settembre 2012, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06971/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06972/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06975/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06977/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06979/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06981/2024 del 15/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →