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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32961/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi e IVA per l'anno d'imposta 2007, deducendo nullità della notificazione, mancato invio del preventivo avviso bonario e carenza di motivazione. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con riduzione delle sanzioni a un terzo sul rilievo che il contribuente non avrebbe potuto correggere gli errori prima dell'iscrizione a ruolo. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'avvenuta comunicazione telematica del preavviso all'intermediario incaricato della trasmissione della dichiarazione, in base all'opzione espressa nel frontespizio del modello UNICO; (2) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973, 54-bis d.P.R. 633/1972 e 6, comma 5, l. 212/2000, perché la CTR aveva ridotto le sanzioni assumendo come dovuto un avviso bonario che, secondo l'Ufficio, non era obbligatorio in ipotesi di meri omessi versamenti di somme già indicate come dovute in dichiarazione. La società contribuente e l'agente della riscossione sono rimasti intimati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo correttamente dedotto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ossia l'asserita comunicazione del preavviso telematico all'intermediario e la correlata opzione del contribuente. Ha rilevato che la sentenza d'appello non aveva esaminato tale circostanza né svolto accertamenti sulla relativa opzione, né sull'effettivo invio e ricezione della comunicazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di Bari, sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, per i necessari accertamenti e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta denunciare omissioni su questioni, argomentazioni o elementi istruttori.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge prospettato dall'Agenzia sul tema dell'obbligo del preavviso bonario e della riduzione sanzionatoria.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina il controllo automatico delle dichiarazioni; nel caso è richiamato per contestare la necessità del preavviso bonario nei controlli automatizzati relativi agli omessi versamenti.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    È la norma parallela per il controllo automatizzato in materia IVA, richiamata insieme all'art. 36-bis per la medesima questione del preavviso e della successiva cartella.

  • art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000

    È invocato in relazione all'eventuale obbligo di comunicazione preventiva dell'irregolarità prima dell'iscrizione a ruolo.

  • d.l. n. 83 del 2012

    È richiamato quale fonte della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • l. n. 134 del 2012

    È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, rilevante per la nuova formulazione del motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • d.l. n. 83 del 2012, art. 54

    È menzionato come disposizione che ha introdotto la nuova formulazione del vizio di omesso esame di fatto decisivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., è ammissibile soltanto la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare l'omessa considerazione di argomentazioni difensive o di singoli elementi istruttori.
  • Un fatto è "decisivo" quando, se esaminato, avrebbe potuto condurre a un esito diverso della controversia; la sua mancata considerazione da parte del giudice di merito integra vizio rilevante solo se il fatto risulti dagli atti e sia stato specificamente dedotto.
  • In presenza di un preavviso telematico di controllo automatizzato, il giudice di merito deve verificare in concreto se la comunicazione sia stata effettivamente inviata al soggetto indicato e se ricorressero i presupposti dell'opzione per la trasmissione tramite intermediario; l'omesso accertamento di tali circostanze può determinare cassazione con rinvio.
  • Quando un motivo di ricorso viene accolto per un vizio assorbente che incide sulla base fattuale della decisione, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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