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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09357/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società operante nel settore del pellame per gli anni d'imposta 2006-2009, con recupero a tassazione di costi ritenuti dall'Ufficio riferiti a operazioni fatturate ma, secondo la prospettazione erariale, inesistenti; nei confronti dei soci era stato rideterminato il reddito di partecipazione. La CTP aveva riqualificato le operazioni come soggettivamente inesistenti e accolto parzialmente i ricorsi, mentre la CTR aveva accolto gli appelli dei contribuenti e rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio, ritenendo non provata la partecipazione della società a una frode e valorizzando la mancata dimostrazione della retrocessione dell'IVA e la regolare vendita della merce. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contro la società deducendo, con due motivi sostanzialmente connessi, omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR non aveva considerato una serie di indizi gravi, precisi e concordanti: mancanza di contabilità dei fornitori, mancato versamento dell'IVA, fatturato concentrato sulla sola contribuente, assenza di professionalità dei fornitori, impossibilità di indicare l'effettivo approvvigionamento, utilizzazione di soggetti fittizi, trasporti sempre affidati allo stesso soggetto già noto per DDT falsi, rapporti anomali tra amministratori e fornitori, e inattendibilità della documentazione di trasporto. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale sulle spese; i soci hanno resistito al ricorso dell'Agenzia nei loro confronti proponendo a loro volta ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo fondati i motivi, perché la CTR non si era attenuta ai principi sul riparto dell'onere della prova nelle controversie relative a fatture per operazioni inesistenti. In particolare, ha censurato la sentenza di merito per avere trascurato il valore sintomatico degli elementi indiziari addotti dall'Ufficio e per avere valorizzato circostanze irrilevanti ai fini della prova dell'effettività delle operazioni, alterando così il corretto riparto probatorio. È stato invece dichiarato improcedibile il ricorso successivo dell'Agenzia nei confronti dei soci, per mancato deposito nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., e dichiarato inammissibile per tardività il ricorso incidentale dei soci, essendo spirato il termine breve per impugnare decorrente dalla notificazione della sentenza. Il ricorso incidentale della società sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    L'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio comporta improcedibilità, rilevabile d'ufficio e non sanata dalla costituzione della controparte.

  • art. 371 c.p.c.

    Il ricorso incidentale deve essere proposto entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, oltre che entro il termine per impugnare.

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione per la parte notificante e per la parte destinataria.

  • art. 326 c.p.c.

    La notifica della sentenza nelle forme previste fa decorrere il termine breve per impugnare anche per chi ha notificato la sentenza.

  • art. 156 c.p.c.

    Il principio del raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori, ma solo a irregolarità formali in senso stretto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura è stata esaminata come omesso esame di fatti decisivi e controversi, non come richiesta di nuovo esame del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge per errata applicazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova delle condizioni per negare la detrazione IVA e la deduzione dei costi grava inizialmente sull'Amministrazione, con successivo onere contrario del contribuente nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi possono fondare la prova presuntiva dell'inesistenza delle operazioni, purché gravi, precisi e concordanti.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Gli elementi indiziari possono essere utilizzati per accertare l'inesattezza delle indicazioni dichiarative e delle operazioni poste a base della pretesa fiscale.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    La prova dell'inesattezza delle operazioni che danno diritto alla detrazione può essere fornita anche mediante attendibili indizi.

  • art. 109 TUIR

    Per la deducibilità dei costi occorre che essi siano effettivi, inerenti, certi e determinabili.

  • art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012

    La deducibilità dei costi nelle operazioni soggettivamente inesistenti è ammessa solo al ricorrere dei requisiti di effettività, inerenza, certezza e determinabilità.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato...

    La Corte ha escluso l'applicabilità della norma al giudizio in esame, trattandosi di disposizione sostanziale applicabile solo ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale della società sulla regolazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale della società sulla compensazione delle spese.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo incidentale della società in relazione alla tutela del diritto di difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per i ricorrenti incidentali soccombenti, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie su fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e siano valutati unitariamente e non atomisticamente.
  • In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario della partecipazione a un'evasione; solo dopo tale dimostrazione il contribuente può offrire prova contraria della propria buona fede.
  • La mera regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o la successiva rivendita della merce non bastano, da sole, a dimostrare l'effettività delle operazioni o a vincere la prova presuntiva dell'Ufficio.
  • Quando l'Ufficio contesta l'oggettiva inesistenza delle operazioni, il contribuente che invochi la natura solo soggettivamente inesistente deve provare l'effettiva esecuzione dell'operazione con soggetti diversi, nonché la sussistenza dei requisiti di effettività, inerenza, certezza e determinabilità dei costi.
  • Nel processo tributario, il giudice di merito deve applicare correttamente le regole sul riparto dell'onere della prova e non può fondare la decisione su elementi privi di incidenza rispetto alla prova dell'inesistenza dell'operazione o della consapevolezza del contribuente.
  • Il ricorso incidentale è autonomamente soggetto al termine breve di impugnazione quando la sentenza sia stata notificata, e la notifica della sentenza produce effetti bilaterali sul decorso del termine anche per il notificante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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