Cassazione Civile, Ordinanza n. 03709/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un consumatore aveva stipulato con una banca un mutuo fondiario per l’acquisto della prima casa, con clausole di doppia indicizzazione finanziaria e valutaria collegate al franco svizzero. Dopo la soccombenza in primo grado e in appello, il mutuatario ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, contestando: la dichiarata inammissibilità dell’appello e della domanda di nullità di clausole contrattuali; la pretesa non conformità delle clausole alla disciplina consumeristica e alla direttiva 93/13/CEE per difetto di chiarezza e comprensibilità; l’asserita irrilevanza della disciplina sulla trasparenza bancaria; il supposto significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal mutuo; la dedotta nullità dei meccanismi di doppia indicizzazione e la conseguente necessità di ricalcolare gli interessi espungendo l’indicizzazione valutaria; infine, l’idea che tali meccanismi integrassero un prodotto finanziario derivato non adeguatamente spiegato, con violazione anche delle regole di condotta dell’intermediario. Il ricorso insisteva inoltre sul rinvio pregiudiziale o sulla rimessione alle Sezioni Unite, richiamando la giurisprudenza UE e alcuni precedenti interni e amministrativi favorevoli alla tesi del consumatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, aderendo integralmente alla proposta di definizione accelerata. Ha ritenuto applicabile l’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., osservando che le questioni sollevate erano già state esaminate e risolte da un precedente della stessa Corte di legittimità richiamato in motivazione. Il primo motivo è stato ritenuto comunque non aderente alla ratio decidendi, perché la sentenza d’appello non aveva dichiarato inammissibile l’appello, ma lo aveva rigettato nel merito. Quanto agli altri motivi, la Corte ha ribadito che: il provvedimento dell’AGCM non crea una presunzione legale di vessatorietà nel giudizio civile; le clausole relative all’oggetto principale o al prezzo possono essere scrutinabili per abusività solo se non sono formulate in modo chiaro e comprensibile; la verifica di chiarezza e comprensibilità è riservata al giudice di merito; nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivatamente affermato che le clausole erano chiare, non configuravano un derivato implicito e non determinavano, di per sé, un significativo squilibrio. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione anche dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, e la condanna al pagamento di ulteriori somme in favore della controparte e della cassa delle ammende.
Norme richiamate
invocato come vizio di violazione di legge per i motivi sostanziali del ricorso
invocato per denuncia di errori processuali e contraddittorietà della decisione
ritenuto il filtro che rende inammissibile il ricorso quando le questioni sono già state risolte dalla giurisprudenza di legittimità
richiamato dal ricorrente per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato dal ricorrente per censurare la declaratoria di inammissibilità dell’appello
richiamato dal ricorrente per contestare i limiti alle domande e alle eccezioni in appello
richiamato per il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità
richiamato per la nullità di protezione delle clausole abusive; la Corte ribadisce che l’abusività non deriva automaticamente dalla sola non trasparenza
artt. 33, 34, 35, 36, 37 e 37-bis cod. cons.
richiamati per la disciplina delle clausole vessatorie e del controllo di trasparenza nei contratti con i consumatori
artt. 4, 5, 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE
richiamati per il controllo di trasparenza e abusività delle clausole contrattuali nei rapporti consumatore-professionista
art. 10 Cost.
richiamato dal ricorrente in funzione del primato del diritto UE
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato in relazione al vincolo derivante dal diritto dell’Unione europea
art. 169 TFUE
richiamato dal ricorrente a supporto della tutela dei consumatori
art. 38 CDFUE
richiamato per la tutela dei consumatori nel diritto dell’Unione
art. 47 CDFUE
richiamato dal ricorrente in tema di tutela giurisdizionale effettiva
la Corte ribadisce che la valutazione della componente economica è esclusa solo se oggetto del contratto e corrispettivo sono formulati in modo chiaro e comprensibile
richiamato per il canone di interpretazione favorevole al consumatore e di trasparenza delle clausole
richiamato per il giudizio civile conseguente all’accertamento dell’AGCM
invocato dal ricorrente per chiedere il ricalcolo degli interessi e la disciplina della forma scritta dei tassi e condizioni
artt. 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1366, 1375 e 1418 c.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere la nullità o invalidità delle clausole e la violazione di buona fede, correttezza, causa e meritevolezza
richiamato dal ricorrente per sostenere l’illiceità della causa
richiamati dal ricorrente per profilare obblighi informativi e di correttezza in materia di servizi finanziari
richiamato per la proposta di definizione accelerata
applicato dalla Corte per la condanna per responsabilità aggravata e la liquidazione della relativa somma
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio civile consumeristico, il provvedimento dell’AGCM che evidenzi mancanza di chiarezza o comprensibilità di clausole non produce una presunzione legale di vessatorietà: il giudice deve comunque compiere una propria valutazione autonoma.
- La non trasparenza di una clausola e la sua abusività sono concetti distinti: una clausola non chiara o non comprensibile non è nulla per ciò solo, ma occorre verificare se generi un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti.
- Le clausole che attengono all’oggetto principale del contratto o all’adeguatezza del corrispettivo possono essere sindacate sotto il profilo dell’abusività solo se non risultano formulate in modo chiaro e comprensibile.
- La verifica di chiarezza e comprensibilità deve essere compiuta dal giudice di merito con riferimento al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento, al momento della conclusione del contratto.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le questioni prospettate sono già state risolte da un orientamento consolidato della Corte di cassazione e il ricorso non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L’indicizzazione di un mutuo a valuta estera non è di per sé indice di squilibrio contrattuale, poiché introduce un elemento di variabilità delle prestazioni che può favorire o penalizzare l’una o l’altra parte secondo l’andamento del cambio.
Come è indicizzato
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