Cassazione Civile, Ordinanza n. 20620/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso di IRAP asseritamente versata in eccesso per l'anno 2010, deducendo errori di compilazione della dichiarazione dei redditi per mancato rispetto del principio di competenza temporale. L'Ufficio aveva rigettato l'istanza ritenendo decisiva la tardività della dichiarazione integrativa e la pendenza del giudizio relativo all'avviso di accertamento sull'annualità 2010. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la CTR aveva confermato il diritto al rimborso, reputando tempestiva l'istanza ex art. 38 d.P.R. 602/1973, pur a fronte della tardività della dichiarazione integrativa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria; (2) violazione delle norme sulla dichiarazione integrativa e sul rimborso, sostenendo che la tardività della dichiarazione precludesse il rimborso; (3) omessa pronuncia/falsa motivazione sulla prova del fondamento sostanziale dell'istanza di rimborso; (4) violazione anche dell'art. 2909 c.c., assumendo che, dopo l'annullamento dell'avviso per altra via e l'acquiescenza dell'Ufficio, il debito indicato in dichiarazione fosse divenuto irretrattabile e che una dichiarazione integrativa tardiva non potesse sorreggere il rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che la motivazione della CTR era chiara e logicamente intelligibile, poiché aveva espressamente riconosciuto la tardività della dichiarazione integrativa ma aveva comunque fondato il rimborso sulla tempestiva istanza ex art. 38 d.P.R. 602/1973. Ha poi ribadito che la dichiarazione integrativa tardiva non è rilevante, ai fini dell'azione di rimborso, in quanto l'emenda della dichiarazione e l'istanza di rimborso operano su piani diversi e sono rimedi concorrenti, non alternativi. Ha inoltre osservato che la CTR aveva escluso contestazioni specifiche sulla spettanza astratta e sulla quantificazione del credito, sicché non vi era omessa pronuncia sul punto. Infine, ha richiamato il principio per cui, in caso di annullamento giudiziale dell'atto impositivo, la dichiarazione fiscale resta emendabile e il passaggio in giudicato dell'annullamento non impedisce il rimborso, salvo i limiti derivanti dalla decadenza o da altri elementi di intangibilità non ricorrenti nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'Agenzia alle spese; non si applica il raddoppio del contributo unificato per la soccombenza dell'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro del vizio motivazionale della sentenza tributaria
richiamato in relazione all'omessa pronuncia e al petitum della decisione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato per l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. n. 322 del 1998
la tardività della dichiarazione integrativa non incide, di per sé, sulla proponibilità dell'istanza di rimborso
art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973
l'istanza di rimborso, se proposta tempestivamente entro il termine di decadenza, è autonoma rispetto alla dichiarazione integrativa
richiamato dalla ricorrente quale parametro del vizio di motivazione e dell'accertamento dei fatti
art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato nel motivo relativo al fondamento dell'istanza di rimborso
richiamato per sostenere l'irretrattabilità del debito dopo il giudicato sull'accertamento
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione soccombente
Cass. Sez. V, 27 novembre 2020, n. 27122
richiamata a conferma del principio di autonomia tra emenda della dichiarazione e azione di rimborso, nonché dell'emendabilità della dichiarazione dopo l'annullamento dell'atto impositivo
Cass. Sez. U, 25 ottobre 2002, n. 15063
richiamata per il limite all'emendabilità della dichiarazione in presenza di intangibilità dell'accertamento
Massime di principio
- Nel sistema tributario, la dichiarazione integrativa e l'istanza di rimborso sono strumenti distinti: la tardività della prima non preclude automaticamente la seconda, se quest'ultima sia proposta entro il termine di decadenza previsto per il rimborso.
- L'azione di rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973 opera su un piano diverso rispetto all'emenda della dichiarazione: le due facoltà sono concorrenti e non alternative, sicché il contribuente può chiedere la restituzione anche senza una dichiarazione integrativa tempestiva.
- L'annullamento giudiziale dell'avviso di accertamento non rende irretrattabile, di regola, la dichiarazione del contribuente: la dichiarazione resta emendabile e può essere riesaminata dall'Amministrazione, salvo che intervengano fattori di definitività dell'accertamento o la decadenza dal rimborso.
- In sede di legittimità, la censura di motivazione apparente o di omessa pronuncia non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto quando la sentenza di merito abbia comunque chiarito il percorso logico-giuridico seguito e non risulti una vera mancanza di decisione sul thema decidendum.
- Quando il giudice di merito accerta che sulla spettanza astratta del rimborso e sulla quantificazione non vi erano contestazioni specifiche, la parte che deduca il contrario in cassazione deve indicare puntualmente dove tali contestazioni siano state formulate, non potendo chiedere una rivalutazione del materiale fattuale.
- rami
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