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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37872/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina che li ha ritenuti colpevoli del reato di ricettazione (art. 648 c.p.) con riferimento alla ricettazione di n.13 bovini e li ha condannati a 2 anni e 2 mesi di reclusione e a €2500 di multa. I motivi di ricorso articolati sono: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta mancata prova della provenienza delittuosa dei contrassegni identificativi e per la ritenuta ricettazione di beni non adeguatamente collegati al furto; (ii) travisamento della prova e richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 648, comma 4 c.p.; (iii) vizio di motivazione e violazione di legge per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (iv) illegittima applicazione della sanzione accessoria ex art. 30 c.p. anche a Vieni Filadelfio e mancanza di adeguata motivazione sulla sua concreta irrogazione. In sede di memorie di replica è stata inoltre per la prima volta dedotta l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo il deposito dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché fondati su motivi generici, reiterativi e non confrontati con la motivazione della Corte d'appello (c.d. doppia conforme). Ha ritenuto che i giudici di merito hanno offerto motivazione congrua e concorde sulla disponibilità da parte degli imputati di numerosi contrassegni identificativi senza valida giustificazione, e che la mancanza di spiegazione attendibile integra il reato di ricettazione. Sono stati respinti i profili relativi alla riqualificazione del fatto, al riconoscimento delle attenuanti generiche e all'irrogazione della sanzione accessoria, poiché la Corte d'appello ha motivato in modo non censurabile tali decisioni. La questione della prescrizione sollevata in replica è stata ritenuta nuova e tardiva e, comunque, non valutabile ove il ricorso sia inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (Codacons), con liquidazione da parte della Corte d'appello di Messina.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma che punisce la ricettazione; la Corte ha ritenuto applicabile il reato quando i ricorrenti erano nella disponibilità di contrassegni identificativi di animali di provenienza illecita e non hanno fornito spiegazione attendibile dell'origine.

  • art. 648, comma 4 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti per chiedere riqualificazione; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta alla luce della complessiva gravità e della consistenza del materiale rinvenuto e della mancanza di corrispondenza con gli animali presenti nella azienda.

  • art. 30 c.p.

    Norma sulle sanzioni accessorie; la Corte d'appello ha applicato una sanzione accessoria ritenuta motivata rispetto alla responsabilità attribuita ad entrambi gli imputati, decisione che la Cassazione ha giudicato incensurabile perché adeguatamente motivata.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma sui limiti della esposizione dei motivi di ricorso nei limiti necessari; richiamata per indicare i termini in cui sono esposte le censure nella motivazione della Cassazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato per la comminazione della somma alla cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma sulle cause di non punibilità; la Corte ricorda che, in caso di inammissibilità del ricorso, non può essere valorizzata ex officio la sopravvenuta causa di estinzione (es. prescrizione) dedotta tardivamente.

  • art. 62-bis c.p.

    Riferimento alla disciplina sulle circostanze attenuanti generiche; la giurisprudenza richiamata conferma che dopo la modifica del 2008 non basta lo stato d'incensuratezza per ottenere la diminuente, e la Corte di merito può legittimamente negarla in assenza di elementi positivi.

  • d.l. 137/2020 art. 23 co. 8 e d.l. 198/2022 art. 8

    Norme procedurali che hanno consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; richiamate in apertura del procedimento.

  • d.P.R. n.115/2002 artt. 82 e 83

    Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione delle spese di difesa, utilizzate per disporre il rimborso alla parte civile ammessa al patrocinio.

Massime di principio

  • Se i giudici di merito (tribunale e corte d'appello) formulano valutazioni concordi e motivate (doppia conforme), la Corte di Cassazione è molto restrittiva: i motivi che riformulano solo una lettura alternativa dei fatti, senza specifico confronto con la motivazione, sono inammissibili.
  • Il possesso di beni o strumenti indicativi di provenienza illecita (es. contrassegni auricolari di animali) può integrare il reato di ricettazione se il possessore non fornisce una spiegazione credibile sull'origine.
  • Le censure generiche, reiterative o non specificamente contestanti i punti decisivi della motivazione di merito sono dichiarate inammissibili; il ricorrente deve indicare con precisione gli errori logico-giuridici della motivazione impugnata.
  • Motivi nuovi o dedotti oltre i termini (es. l'eccezione di prescrizione proposta per la prima volta in replica) sono inammissibili se introducono profili non connessi validamente ai motivi originari e non possono sanare l'inammissibilità del ricorso.
  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche è legittima se il giudice di merito motiva l'assenza di elementi positivi che giustificherebbero la diminuente, soprattutto dopo le modifiche normative del 2008.
  • L'applicazione di sanzioni accessorie richiede motivazione in concreto; però, se la Corte d'appello fornisce adeguata motivazione che collega l'accessorio alla condotta, la Cassazione difficilmente la rimetterà in discussione salvo vizi logico-giuridici specifici.

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