Cassazione Penale, Sentenza n. 37872/2025 del 20/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina che li ha ritenuti colpevoli del reato di ricettazione (art. 648 c.p.) con riferimento alla ricettazione di n.13 bovini e li ha condannati a 2 anni e 2 mesi di reclusione e a €2500 di multa. I motivi di ricorso articolati sono: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta mancata prova della provenienza delittuosa dei contrassegni identificativi e per la ritenuta ricettazione di beni non adeguatamente collegati al furto; (ii) travisamento della prova e richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 648, comma 4 c.p.; (iii) vizio di motivazione e violazione di legge per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (iv) illegittima applicazione della sanzione accessoria ex art. 30 c.p. anche a Vieni Filadelfio e mancanza di adeguata motivazione sulla sua concreta irrogazione. In sede di memorie di replica è stata inoltre per la prima volta dedotta l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo il deposito dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché fondati su motivi generici, reiterativi e non confrontati con la motivazione della Corte d'appello (c.d. doppia conforme). Ha ritenuto che i giudici di merito hanno offerto motivazione congrua e concorde sulla disponibilità da parte degli imputati di numerosi contrassegni identificativi senza valida giustificazione, e che la mancanza di spiegazione attendibile integra il reato di ricettazione. Sono stati respinti i profili relativi alla riqualificazione del fatto, al riconoscimento delle attenuanti generiche e all'irrogazione della sanzione accessoria, poiché la Corte d'appello ha motivato in modo non censurabile tali decisioni. La questione della prescrizione sollevata in replica è stata ritenuta nuova e tardiva e, comunque, non valutabile ove il ricorso sia inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (Codacons), con liquidazione da parte della Corte d'appello di Messina.
Norme richiamate
Norma che punisce la ricettazione; la Corte ha ritenuto applicabile il reato quando i ricorrenti erano nella disponibilità di contrassegni identificativi di animali di provenienza illecita e non hanno fornito spiegazione attendibile dell'origine.
Richiamato dai ricorrenti per chiedere riqualificazione; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta alla luce della complessiva gravità e della consistenza del materiale rinvenuto e della mancanza di corrispondenza con gli animali presenti nella azienda.
Norma sulle sanzioni accessorie; la Corte d'appello ha applicato una sanzione accessoria ritenuta motivata rispetto alla responsabilità attribuita ad entrambi gli imputati, decisione che la Cassazione ha giudicato incensurabile perché adeguatamente motivata.
Norma sui limiti della esposizione dei motivi di ricorso nei limiti necessari; richiamata per indicare i termini in cui sono esposte le censure nella motivazione della Cassazione.
Richiamato per la comminazione della somma alla cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di ricorso inammissibile.
Norma sulle cause di non punibilità; la Corte ricorda che, in caso di inammissibilità del ricorso, non può essere valorizzata ex officio la sopravvenuta causa di estinzione (es. prescrizione) dedotta tardivamente.
Riferimento alla disciplina sulle circostanze attenuanti generiche; la giurisprudenza richiamata conferma che dopo la modifica del 2008 non basta lo stato d'incensuratezza per ottenere la diminuente, e la Corte di merito può legittimamente negarla in assenza di elementi positivi.
d.l. 137/2020 art. 23 co. 8 e d.l. 198/2022 art. 8
Norme procedurali che hanno consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; richiamate in apertura del procedimento.
d.P.R. n.115/2002 artt. 82 e 83
Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione delle spese di difesa, utilizzate per disporre il rimborso alla parte civile ammessa al patrocinio.
Massime di principio
- Se i giudici di merito (tribunale e corte d'appello) formulano valutazioni concordi e motivate (doppia conforme), la Corte di Cassazione è molto restrittiva: i motivi che riformulano solo una lettura alternativa dei fatti, senza specifico confronto con la motivazione, sono inammissibili.
- Il possesso di beni o strumenti indicativi di provenienza illecita (es. contrassegni auricolari di animali) può integrare il reato di ricettazione se il possessore non fornisce una spiegazione credibile sull'origine.
- Le censure generiche, reiterative o non specificamente contestanti i punti decisivi della motivazione di merito sono dichiarate inammissibili; il ricorrente deve indicare con precisione gli errori logico-giuridici della motivazione impugnata.
- Motivi nuovi o dedotti oltre i termini (es. l'eccezione di prescrizione proposta per la prima volta in replica) sono inammissibili se introducono profili non connessi validamente ai motivi originari e non possono sanare l'inammissibilità del ricorso.
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche è legittima se il giudice di merito motiva l'assenza di elementi positivi che giustificherebbero la diminuente, soprattutto dopo le modifiche normative del 2008.
- L'applicazione di sanzioni accessorie richiede motivazione in concreto; però, se la Corte d'appello fornisce adeguata motivazione che collega l'accessorio alla condotta, la Cassazione difficilmente la rimetterà in discussione salvo vizi logico-giuridici specifici.
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