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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37768/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze di patteggiamento relative a fatti commessi nel febbraio 2022 (Tribunale di Pavia, sent. 3/2/2022 irrev. 24/2/2022; Tribunale di Ancona, sent. 16/1/2024 irrev. 2/2/2024). Il GIP di Ancona respinse l'istanza ritenendo decisive la diversa tipologia dei reati e, inoltre, ritenendo che la domanda includesse anche una sentenza del Tribunale di Trieste del 2019, con notevole intervallo temporale. Il ricorrente dedusse in cassazione omessa valutazione delle argomentazioni sulla sussistenza di un medesimo disegno criminoso e censurò la premessa sull'inclusione della sentenza di Trieste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che la domanda fosse inammissibile perché le sentenze oggetto della richiesta erano frutto di patteggiamento e, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.p., l'applicazione della disciplina del reato continuato richiede il consenso del pubblico ministero sulla pena concordata; in assenza di un percorso conforme (consenso del PM o nuova pattuizione), il giudice dell'esecuzione non può decidere sul merito. L'inammissibilità della domanda travolge il provvedimento adottato e la Corte, rilevata d'ufficio, ha annullato il provvedimento e restituito gli atti al G.I.P. di Ancona affinché, se del caso, la procedura venga riproposta nel rispetto delle forme di legge.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento davanti al giudice dell'esecuzione; criticata l'applicazione perché il GIP è intervenuto sul merito senza rispettare il regime speciale delle domande relative a sentenze di patteggiamento

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Applicata come norma prevalente per le sentenze di patteggiamento: l'eventuale modifica del giudicato (riconoscimento della continuazione) richiede la pattuizione con il pubblico ministero o il suo consenso; il giudice dell'esecuzione non può modificare il giudicato in assenza di tale percorso

  • art. 591, comma 4, c.p.p.

    "l'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2", e quindi dal giudice dell'impugnazione che è chiamato alla delibazione preliminare ed essenziale di ammissibilità della domanda, "può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento"

    La Corte richiama la norma per spiegare che l'inammissibilità può essere rilevata in qualsiasi stato e grado e giustifica la pronuncia d'ufficio sull'inammissibilità della domanda

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato come fondamento del potere della Corte di Cassazione di pronunciare d'ufficio su vizi rilevabili anche se non dedotti nelle censure di merito

  • art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Richiamato per giustificare l'annullamento senza rinvio dei provvedimenti non consentiti dalla legge a causa della sopravvenuta assenza della domanda che ne costituiva il presupposto

Massime di principio

  • Se le sentenze oggetto della domanda sono frutto di patteggiamento, il riconoscimento della continuazione richiede il rispetto dell'art. 188 disp. att. c.p.p.: occorre la pattuizione con il pubblico ministero o il suo consenso; senza questo percorso la domanda è inammissibile.
  • Il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi alle parti né valutare nel merito una richiesta volta a modificare gli effetti di un patteggiamento quando manca il consenso del pubblico ministero.
  • L'inammissibilità di una domanda (quando prevista dalla legge) può essere rilevata d'ufficio e in qualsiasi grado, e ciò può comportare l'annullamento senza rinvio del provvedimento adottato sulla base della domanda inammissibile.
  • Nel proporre istanze di riconoscimento della continuazione tra condanne patteggiate, il difensore deve verificare e documentare l'esatto perimetro delle sentenze interessate (evitando di includere sentenze non richieste) e ottenere, se necessario, il consenso del pubblico ministero o riproporre una nuova pattuizione.
  • Quando si contesta la decisione del giudice dell'esecuzione per vizio formale (inammissibilità), è possibile ottenere l'annullamento del provvedimento anche senza che la Corte entri nel merito della valutazione sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso.

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