Cassazione Penale, Sentenza n. 37769/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dalla difesa avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73 DPR 309/1990) e, altresì, revocato la sospensione condizionale della pena disposta in primo grado. Le censure erano: 1) vizio di motivazione circa il riconoscimento della recidiva (affermata solo sulla base di due precedenti); 2) motivazione insufficiente/incongrua nella determinazione della pena (pena base sensibilmente superiore al minimo edittale); 3) illegittima revoca della sospensione condizionale da parte della Corte d'appello senza impugnazione della pubblica accusa e in violazione delle disposizioni sugli istituti di favore (artt. 168 e 164 c.p. / cod. proc. pen. a seconda dei riferimenti).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo sul punto relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che aveva revocato il beneficio, disponendone il ripristino secondo i termini della statuizione di primo grado. I primi due motivi (recidiva e determinazione della pena) sono stati ritenuti manifestamente infondati e la statuizione di responsabilità e la pena sostanzialmente confermate; il resto del gravame della difesa è stato quindi respinto/inammissibile. La Corte ha ritenuto la revoca operata dalla Corte territoriale illegittima perché disposta in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa e senza fondamento nelle fattispecie che legittimerebbero una revoca d'ufficio.
Norme richiamate
L'art. 73 è la norma sostanziale contestata (tra cui il comma 5 e il riferimento al comma 1-bis). È stata ritenuta corretta la ricostruzione della fattispecie di spaccio e la responsabilità ai sensi di tale norma.
La Corte ha richiamato le diverse ipotesi di revoca della sospensione condizionale previste dall'art. 168 (distinguendo le ipotesi di effetto 'ope legis' o dichiarativo da quelle costitutive). Ha ritenuto che, nella fattispecie, la Corte d'appello non poteva revocare d'ufficio la sospensione disposta nel medesimo giudizio in assenza di impugnazione della pubblica accusa, salvo i casi tassativi previsti dalla legge e delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 164 cod. pen. / art. 164 c.p. (richiamato)
Richiamato come norma che disciplina i casi in cui la sospensione sarebbe stata concessa illegittimamente (comma quarto): la Corte ha valutato che la revoca per illegittimità richiede condizioni procedurali e non può essere disposta arbitrariamente dall'appello senza intervento del Pm, salvo specifiche eccezioni interpretate dalla giurisprudenza.
Sentenza Corte di cassazione, Sezioni Unite, 1 ottobre 2024, n. 36460
Ricordata come orientamento di riferimento: delimita i casi in cui è legittima la revoca della sospensione condizionale nel giudizio di gravame, indicando i limiti del potere del giudice d'appello di revocare d'ufficio in assenza di impugnazione dell'accusa; la Corte qui applica tale principio per stabilire l'illegittimità della revoca disposta dalla Corte territoriale.
Massime di principio
- La corte d'appello non può revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di primo grado quando la revoca costituisce provvedimento 'costitutivo' salvo che sussistano le ipotesi tassative previste dalla legge: in assenza di impugnazione della pubblica accusa, la revoca è illegittima.
- La revoca della sospensione condizionale può essere dichiarata d'ufficio solo nelle fattispecie di efficacia 'ope legis' o meramente dichiarative previste dall'art. 168; per le ipotesi costitutive è necessaria l'iniziativa dell'organo requirente salvo casi particolari delineati dalla giurisprudenza.
- La semplice esistenza di due precedenti e la dimostrazione di una 'proclività a delinquere' possono legittimare il riconoscimento della recidiva semplice se il giudice motiva adeguatamente il nesso e l'apprezzamento della personalità del condannato.
- La determinazione della pena base al di sopra del minimo edittale (entro il medio edittale) può essere motivata in maniera sintetica se fondata su elementi oggettivi rilevanti (es. organizzazione dell'attività illecita, strumenti impiegati, sistemi di videosorveglianza) che dimostrino la non occasionalità della condotta.
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche può legittimamente compensare l'aggravante della recidiva quando il giudice opera una congrua e coerente comparazione delle circostanze (possono coesistere se spiegata la scelta valutativa).
- Nelle impugnative è essenziale contestare tempestivamente e in modo specifico le pronunce che incidono su benefici (sospensione, indulti, ecc.): se la parte pubblica non impugna, il giudice del gravame ha poteri limitati a rimuovere il provvedimento solo nei casi previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza consolidata.
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