Cassazione Penale, Sentenza n. 37791/2025 del 20/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato o rideterminato condanne per partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e reati di spaccio. Le censure principali riguardavano: (i) vizio di motivazione e travisamento della prova, con contestazione della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Pinto, Refrigeri) e dei riscontri (intercettazioni, videoregistrazioni, perquisizioni); (ii) inutilizzabilità o carenze procedurali nell'assunzione di prove dopo mutamento di collegio e mancata rinnovazione del dibattimento; (iii) errata applicazione della norma sull'associazione (art. 74), richiesta di riqualificazione in concorso di persone o nell'ipotesi di cui al co.6 dell'art.74 (fattispecie lieve); (iv) contestazione della qualifica di "organizzatore" attribuita ad Essid per carenza di autonomia gestionale; (v) mancata considerazione e valutazione motivata di sentenze irrevocabili assolutorie riguardanti coimputati (effetti ai sensi dell'art. 238-bis e art.192 c.p.p.); (vi) vizi di motivazione rispetto all'individuazione di elementi di riscontro individualizzante (es. riconoscimenti fotografici, transiti veicoli, somme sequestrate, telefoni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso differentemente per i vari ricorrenti: - Marco De Lellis: ricorso manifestamente infondato; confermata la partecipazione al sodalizio e la valutazione dei giudici di merito circa l'apporto (es.: messa a disposizione di un garage/cantina), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma (euro 3.000). - Borhen Ben Mohamed Essid: accolta la censura in relazione alla qualificazione come "organizzatore"; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione circa l'autonomia gestionale richiesta per tale ruolo, ha annullato la parte della sentenza che lo qualificava organizzatore e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. - Sunny Ogbonna Chukwu: il ricorso è stato ritenuto fondato nei limiti esposti; la Corte ha censurato la valutazione del giudice d'appello in ordine all'uso delle sentenze irrevocabili (art. 238-bis) e ad altri vizi motivazionali connessi ai riscontri alle dichiarazioni collaboratori; ha annullato la sentenza nei confronti di Chukwu e disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio. - Ramy Serour: accolta la censura (in particolare relativamente alla mancata valutazione motivata delle sentenze irrevocabili e del rapporto di fornitura come indice di partecipazione stabile); annullamento della sentenza e rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio. In sintesi: ricorso di De Lellis respinto; ricorsi di Essid, Chukwu e Serour in parte accolti con annullamento e rinvio per nuovo giudizio su specifici profili.
Norme richiamate
Norma centrale contestata: configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha confermato l'esistenza di un'organizzazione strutturata nel complesso dei fatti per alcuni imputati, ma ha anche richiamato la necessità di adeguata motivazione per l'attribuzione di specifiche qualifiche (es. organizzatore) e per l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità (co.6) quando la prova mostra struttura organizzata, basi logistiche e turnazione.
Norma che disciplina i reati di detenzione e spaccio: utilizzata per la qualificazione delle condotte-reato (capo T/A) che, in combinazione con l'art.74, sono state oggetto di valutazione rispetto alla partecipazione al sodalizio.
Regola l'efficacia probatoria delle sentenze irrevocabili acquisite in altro procedimento. La Corte ha sottolineato che, pur non essendo vincolante, l'esistenza di una sentenza definitiva di assoluzione impone al giudice che intenda dissentire un obbligo motivazionale qualificato: deve spiegare concretamente perché non condivide le ragioni dell'altro giudice.
Riferito nella discussione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali e delle dichiarazioni di collaboratori; richiamata dalla difesa per censurare acquisizioni procedurali ritenute illegittime. La Corte ha valutato l'ammissibilità e la correttezza procedurale delle assunzioni probatorie alla luce delle richieste istruttorie e del mutamento di collegio.
Richiamato con riferimento al dovere di considerare e motivare il valore probatorio di sentenze irrevocabili (collegate all'art. 238-bis); la Corte ha richiamato l'onere di spiegazione se si decide di non accogliere il contenuto probatorio di una sentenza definitiva.
art. 195 c.p.p. (esame della fonte della dichiarazione)
Richiamato dalla difesa (art.195, co.1 e co.3) con riferimento alla necessità di sentire la fonte delle informazioni de relato; la Corte ha ritenuto che in alcuni casi fosse necessario valutare l'audizione di Longo come fonte diretta rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori.
art. 190/190-bis/195 (regole sulle prove e chiamate in correità)
Usate nelle censure sull'assunzione e valutazione delle prove (intercettazioni, perizie trascrizioni, chiamate in correità). La Corte ha ribadito i limiti del controllo in Cassazione sulla valutazione di merito e richiamato la necessità di motivazioni chiare se si ritenesse utilizzabile prova acquisita con modalità particolari.
art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)
Richiamato in tema di limiti del controllo di legittimità (vizi di motivazione e travisamento della prova). La Corte ricorda che il controllo è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e dell'assenza di manifesta illogicità della motivazione.
art. 335, 335-ter, 335-quater c.p.p. (iscrizione indagini) e d.lgs. 150/2022
Richiamati dalla difesa di Serour per contestare la correttezza temporale/forme dell'iscrizione e la durata delle indagini. La Corte ha esaminato la questione in rapporto alle modalità di valutazione della prova ma non ha accolto la censura come fondata nel merito della decisione di annullamento su altri profili.
Massime di principio
- La Cassazione è limitata nel sindacare il merito degli accertamenti di fatto: può censurare vizi di motivazione, travisamenti della prova e violazioni di legge ma non sostituirsi al giudice di merito nella valutazione complessiva delle prove, salvo manifesta illogicità.
- Se una sentenza irrevocabile (assoluzione) accerta la non sussistenza del fatto per coimputati, il giudice che intenda pervenire a valutazioni diverse ha l'onere motivazionale specifico di confrontarsi esplicitamente e criticamente con le argomentazioni del giudice che ha emesso la sentenza definitiva (art. 238-bis e art. 192 c.p.p.). La mera affermazione di diversa valutazione non è sufficiente.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiedono riscontri esterni e una motivazione adeguata per la loro utilizzazione come fondamento decisivo; l'assenza di riscontri individualizzanti o contraddizioni tra collaboratori può rendere insufficiente la prova.
- Per attribuire il ruolo qualificato di "organizzatore" in un'associazione per delinquere è necessario dimostrare spazi di autonomia gestionale e poteri decisionali rispetto al capo: semplici funzioni di coordinamento o compiti esecutivi subordinati non sono automaticamente sufficienti.
- La durata limitata nel tempo di alcune condotte non esclude di per sé la partecipazione al sodalizio: è rilevante la funzione e la rilevanza del contributo rispetto all'organizzazione complessiva (anche una partecipazione breve ma funzionale può costituire adesione).
- In caso di mutamento della composizione del collegio, i provvedimenti e le acquisizioni istruttorie già adottate conservano efficacia salvo revoca: le parti però possono chiedere la rinnovazione delle prove; la mancata reiterazione non implica automaticamente inutilizzabilità delle prove già ammesse se la parte non ha esercitato con diligenza i rimedi processuali.
- Quando si impiegano intercettazioni, tracciamenti o dati tecnici come riscontri, il giudice deve motivare l'apprezzamento individualizzante (es.: collegamento di mezzo/condotta al singolo imputato) e spiegare eventuali scarti temporali e incongruenze logistiche rispetto alle dichiarazioni rese dai collaboratori.
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