Cassazione Penale, Sentenza n. 37764/2025 del 20/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che, in parziale riforma del giudizio abbreviato, ha confermato la responsabilità per il concorso in tentato omicidio continuato (capo D) e per i connessi reati in materia di armi (capo E) a vario titolo per gli odierni ricorrenti. Le doglianze principali impugnavano: (i) la ricostruzione fattuale e l'allegata natura di "spedizione punitiva" con utilizzo di armi; (ii) la qualificazione dell'elemento soggettivo (contestando la possibilità di ritenere il dolo eventuale per concorrenti non esecutori materiali e invocando l'applicazione del concorso anomalo ex art. 116 c.p.); (iii) la valutazione della prova, in particolare l'attendibilità dei collaboratori di giustizia e l'uso di acquisizioni tecniche (videoriprese, tabulati, perizie balistiche); (iv) la responsabilità per il porto e la detenzione delle armi anche di chi non le ha materialmente impugnate; (v) l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (metodo mafioso e agevolazione del clan); (vi) richieste di riconoscimento di circostanze attenuanti (art. 116 c.p., art.62-bis c.p., attenuante per collaborazione), contestazioni sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi nel loro complesso infondati e ha rigettato le censure: · È stata confermata la ricostruzione dei giudici di merito sulla natura collettiva e punitiva della spedizione e sull'impiego di armi (anche in parte desunta da perizie e videoriprese), nonché la attendibilità e convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; · È stato ritenuto legittimo ritenere la responsabilità concorsuale a titolo di dolo eventuale per i concorrenti che avevano consapevolezza del progetto violento e della prevedibile possibilità di impiego della forza, mentre per alcuni (BERTUCCI, FERRARA, PUGLISI) è stata confermata l'applicazione dell'attenuante ex art. 116 c.p.; · Sono state confermate anche le condanne per i reati in materia di armi quando il contributo al piano criminoso rendeva irrilevante chi avesse materialmente portato o sparato le pistole; · È stata confermata l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. per l'utilizzo del metodo mafioso e per l'agevolazione del clan, ove adeguatamente motivata; · Nel complesso la sentenza impugnata è stata integralmente confermata e le pene determinate in appello sono rimaste efficaci salvo le riduzioni già operate dal giudice d'appello (compresa l'applicazione dell'art.116 per i profili indicati). In conclusione, il "vincitore" processuale è la parte resistente: la decisione d'appello è stata confermata e i ricorsi sono stati respinti.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Definisce il concorso di persone nel reato; la Corte ha richiamato che il contributo psichico e materiale dei partecipanti può integrare responsabilità anche se non tutti hanno materialmente commesso l'atto ultimo, quando il contributo rafforzi la volontà criminale collettiva.
art. 56 cod. pen.
Regola il tentativo (atti idonei e univoci); la Corte ha ribadito l'idoneità dell'atto e l'importanza della verifica dell'elemento soggettivo anche nel tentativo, confermando che gli atti preparatori/esecutivi possono integrare tentativo ove idonei.
art. 575 cod. pen.
Delitto di omicidio; nella forma tentata è stato oggetto della contestazione principale (tentato omicidio continuato) e analizzato l'elemento psicologico.
art. 116 cod. pen.
Concetto di concorso anomalo (attenuante): la Corte ha confermato l'applicazione di tale fattispecie a taluni partecipanti quando è stata esclusa la prevedibilità concreta dell'evento mortale, riducendo la responsabilità in misura congrua.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante connessa all'uso del metodo mafioso e all'agevolazione del clan: la Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante quando il fatto era inserito nel contesto associativo e nelle modalità esecutive idonee a ostentare forza e controllo territoriale.
art. 112 n. 1 cod. pen.
Circostanza aggravante per più persone riunite: valorizzata in relazione al numero degli attori e al carattere collettivo dell'azione.
legge 2 ottobre 1967 n. 895 (art. 2, 4 e 7)
Normativa sul porto e la detenzione di armi; la Corte ha ritenuto che il concorso nel porto/detenzione sussisteva anche per chi aveva concorso alla ideazione e realizzazione della spedizione armata, a prescindere dal possesso materiale dell'arma.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: i ricorrenti le invocavano per resipiscenza e cambiamento di vita, ma la Corte ha ritenuto che gli elementi erano stati già valutati e che non sussistevano i presupposti per un riconoscimento ulteriore.
Sez. U, sentenza "Espenhahn" (Thyssenkrupp)
Riferimento giurisprudenziale sul significato di dolo eventuale: adottata per delimitare la nozione di dolo eventuale come adesione volontaristica all'evento possibile, considerando movente, fine e "prezzo da pagare"; utilizzata per valutare la responsabilità dei concorrenti non esecutori materiali.
Massime di principio
- Partecipare a una azione collettiva organizzata e consapevole, anche se non si è materialmente colui che spara, può configurare concorso nel tentato omicidio se risulta l'adesione volontaristica al rischio (dolo eventuale) o la condivisione del disegno criminoso.
- Il concorso anomalo ex art.116 c.p. è applicabile solo quando, in concreto, l'agente non poteva prevedere lo sviluppo letale dell'azione: va valutata la prevedibilità e la partecipazione effettiva alla fase ideativa/preparatoria.
- La mera non detenzione materiale dell'arma non esclude la responsabilità per porto/detenzione quando l'imputato ha partecipato all'ideazione o all'organizzazione del reato che prevedeva l'uso di armi.
- La qualificazione del dolo (diretto, eventuale, alternativo) richiede valutazione complessiva di movente, contesto, pianificazione, personalità degli agenti, durata e ripetizione della condotta, nonché comportamenti successivi al fatto.
- La prova basata su collaboratori di giustizia può essere pienamente decisiva se convergente con riscontri oggettivi (videoriprese, perizie balistiche, captazioni); critiche generiche alle loro dichiarazioni sono deboli se la prova è convergente.
- L'aggravante del metodo mafioso richiede motivazione concreta: va dimostrata la connessione della condotta al progetto di rafforzamento del clan e all'ostentazione/uso di metodi tipici di stampo mafioso.
- La desistenza volontaria e il recesso attivo nel concorso plurisoggettivo hanno requisiti stringenti: interrompere la partecipazione non basta, occorre eliminare le conseguenze del contributo fornito per ottenere effetti attenuanti rilevanti.
- In fase di determinazione della pena per tentato reato il giudice può utilizzare metodo diretto o bifasico; la motivazione deve rendere conto della scelta e del bilanciamento fra aggravanti e attenuanti applicate.
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