Cassazione Civile, Ordinanza n. 31560/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia entrate)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una cartella di pagamento per sanzioni pecuniarie nei confronti di una società che aveva già chiesto ed ottenuto l'apertura della procedura di concordato preventivo. La società aveva impugnato la cartella sostenendo che, in pendenza del concordato, la notifica dell’atto fosse vietata dagli artt. 161, 167 e 168 l.f., in quanto iniziativa esecutiva incompatibile con la par condicio creditorum e con il piano concordatario. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente. In cassazione l’Agenzia delle Entrate, con un unico motivo, ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 168 l.f. e dell’art. 15-bis del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la cartella non ha natura di atto esecutivo ma funzione di comunicazione del ruolo; che l’iscrizione a ruolo del credito, anche per sanzioni, è atto dovuto; che il divieto dell’art. 168 l.f. colpisce solo l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive, non l’emissione e notifica della cartella; che in ambito concorsuale il credito può essere fatto valere mediante insinuazione al passivo sulla base del ruolo/estratto di ruolo; e che la disciplina speciale dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non impedisce la notifica della cartella nei casi di crediti tributari anteriori alla procedura. La società ha resistito con controricorso, eccependo anche l’avvenuto pagamento del debito in base al piano concordatario; l’agente della riscossione ha proposto ricorso incidentale, aderendo alle censure sull’illegittimità della decisione di merito e lamentando inoltre la mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’eccezione della contribuente relativa all’intervenuto pagamento, perché nuova e non trattata nei gradi di merito. Ha respinto le eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse dell’Agenzia, affermando che la parte che ha partecipato al giudizio di merito è legittimata a impugnare e che l’Agenzia è titolare del credito controverso. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso principale: ha affermato che la cartella di pagamento, per la sua funzione assimilabile al precetto, non coincide con l’inizio dell’azione esecutiva, che si realizza solo con il pignoramento; pertanto la sua notifica in pendenza di concordato preventivo non integra violazione dell’art. 168 l.f. e non è vietata dal regime concorsuale. Ha ulteriormente osservato che la tutela dell’erario è comunque assicurata dalle regole sul ruolo e sull’insinuazione al passivo, e che la disciplina dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non era decisiva nel caso concreto, trattandosi di sanzioni. Di conseguenza ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, assorbendo quello incidentale dell’agente della riscossione, con cassazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 161 l.f.
richiamato come norma sulla domanda di concordato preventivo, quale presupposto fattuale della procedura concorsuale
art. 167 l.f.
evocato dalla ricorrente come norma violata; la Corte non fonda la decisione su di esso ma sul divieto di azioni esecutive dell’art. 168 l.f.
art. 168 l.f.
ha funzione di conservare l’integrità del patrimonio del debitore e la par condicio creditorum; vieta l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive sul patrimonio del debitore fino a definitività dell’omologazione, ma non impedisce la notifica della cartella di pagamento, che non coincide con l’avvio dell’esecuzione
art. 182-ter l.f.
richiamato per la domanda di transazione fiscale presentata dalla società nell’ambito della procedura di concordato
art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973
invocato dalla ricorrente; la Corte lo menziona nel contesto della disciplina del ruolo straordinario e del pericolo per la riscossione
richiamato per la funzione della notifica della cartella quale comunicazione dell’emanazione del ruolo e atto impugnabile nel processo tributario
richiamato nel quadro della disciplina del ruolo straordinario e della riscossione
richiamato dalla ricorrente quale base dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo di imposte e sanzioni
regola i termini di notificazione della cartella; la Corte osserva che, nel caso concreto, la norma non è decisiva perché riferita ai crediti tributari e non alle sanzioni amministrative oggetto della lite
richiamato per esprimere il principio della par condicio creditorum nel concorso
art. 51 l.f.
richiamato come norma che, nel fallimento, vieta le azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura; la Corte ne richiama l’analogia di sistema con il concordato
art. 52 l.f.
richiamato per l’apertura del concorso dei creditori nel fallimento
art. 93 l.f.
richiamato quale norma che impone l’insinuazione al passivo e l’onere di prova del credito
art. 96 l.f.
richiamato per individuare l’oggetto dell’accertamento del passivo, ossia il diritto al concorso
la Corte lo utilizza per evidenziare che la cartella contiene un’intimazione ad adempiere e che l’espropriazione può iniziare solo dopo il decorso del termine e, se tardiva, previo avviso di intimazione
art. 25, commi 2 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973
la cartella contiene l’intimazione ad adempiere entro 60 giorni, l’avvertimento dell’esecuzione forzata e l’indicazione della data di esecutività del ruolo; ciò le conferisce funzione assimilabile al precetto
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale ius superveniens: l’estratto di ruolo non è impugnabile e la diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata è ammessa solo in ipotesi tassative di pregiudizio concreto
richiamato per il principio di perpetuatio dell’ufficio di difensore nel rapporto con la successione dell’agente della riscossione
richiamato nel ricorso incidentale per contestare la condanna alle spese e chiedere la compensazione
norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato per qualificare l’agente della riscossione come soggetto autorizzato a ricevere il pagamento
art. 24 Cost.
richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale della novella sull’estratto di ruolo
art. 3 Cost.
richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale della novella sull’estratto di ruolo
art. 101 Cost.
richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale della novella sull’estratto di ruolo
art. 104 Cost.
richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale della novella sull’estratto di ruolo
art. 113 Cost.
richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale della novella sull’estratto di ruolo
art. 117 Cost.
richiamato con riferimento all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. add. n. 1 CEDU nel contesto della novella sull’estratto di ruolo
art. 6 CEDU
richiamato in relazione alla compatibilità convenzionale della disciplina sull’impugnazione dell’estratto di ruolo
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato in relazione alla compatibilità convenzionale della disciplina sull’impugnazione dell’estratto di ruolo
richiamato come esempio di intimazione ad adempiere contenuta in atti incompatibili con l’esecuzione concorsuale
richiamato come esempio di intimazione ad adempiere contenuta in atti incompatibili con l’esecuzione concorsuale
richiamato per l’impugnazione degli atti tributari e la delimitazione degli atti dell’esecuzione tributaria
richiamato nel contesto dei rimedi avverso gli atti dell’esecuzione tributaria
richiamato per le opposizioni agli atti esecutivi relative all’atto di pignoramento
Massime di principio
- Nel concordato preventivo il divieto dell’art. 168 l.f. riguarda l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore, non ogni atto prodromico o comunicativo della pretesa tributaria.
- La cartella di pagamento, nel sistema della riscossione a mezzo ruolo, ha funzione assimilabile al precetto: contiene l’intimazione ad adempiere e l’avvertimento dell’esecuzione, ma non coincide con l’inizio dell’esecuzione forzata, che si ha solo con il pignoramento.
- La notifica della cartella in pendenza di procedura concorsuale è ammissibile se serve a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell’Erario e a preservare la possibilità di riscossione, senza che ciò integri di per sé un’azione esecutiva vietata.
- In sede concorsuale il credito tributario può essere fatto valere mediante insinuazione al passivo sulla base del ruolo o dell’estratto di ruolo, sicché la tutela del creditore pubblico non richiede necessariamente la previa notifica della cartella al debitore o al curatore.
- Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito, sono inammissibili in cassazione; la parte che abbia partecipato al giudizio di merito conserva la legittimazione a proporre impugnazione indipendentemente dalla titolarità sostanziale del rapporto dedotto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31418/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31419/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31420/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31421/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31422/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31423/2022 del 25/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →