Cassazione Civile, Ordinanza n. 08831/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, proposta da un contribuente, degli estratti di ruolo relativi a 15 cartelle di pagamento concernenti IRPEF, IVA e IRAP. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività, ritenendosi rituale la notifica delle cartelle. In appello la decisione era stata riformata solo in parte: la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere per 5 cartelle, aveva ritenuto irrituale la notifica di 3 cartelle e prescritti altri 3 carichi, confermando invece 4 cartelle residue. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 140 c.p.c. perché la CTR avrebbe erroneamente escluso la ritualità della notifica di tre cartelle, nonostante fosse stata depositata la raccomandata informativa di avvenuta notificazione; (2) violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. per avere la CTR ritenuto prescritti alcuni crediti, sostenendo invece che, trattandosi di tributi erariali, il termine fosse decennale e comunque non maturato, anche per effetto dell’interruzione dovuta al ricorso originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dell’intervento normativo sopravvenuto sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo e del principio già affermato dalle Sezioni Unite. Ha rilevato che l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, mentre la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammessa solo nei casi tassativi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo. Nel caso concreto, tale elemento specificativo dell’interesse ad agire non risultava dagli atti né era stato dedotto dal contribuente. Per questo la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo sul ricorso originario, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma sul procedimento notificatorio in caso di irreperibilità relativa del destinatario; la censura è rimasta assorbita dall’esito fondato sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo senza specifico pregiudizio.
invocato per sostenere la prescrizione decennale di alcuni carichi tributari; la Corte non decide nel merito del motivo perché definisce la lite per difetto di interesse ad agire all’impugnazione del ruolo/estratto.
invocato dal ricorrente in via subordinata per escludere o delimitare la prescrizione quinquennale dedotta dalla CTR; motivo non esaminato nel merito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.
richiamato nella fase di merito come norma sull’impugnabilità degli atti della riscossione; nel ragionamento della Corte resta assorbito dalla disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo.
richiamato dall’ente per eccepire l’inammissibilità del ricorso del contribuente; il punto è superato dalla disciplina sopravvenuta e dal difetto di specifico interesse ad agire.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
norma centrale: stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e consente la diretta impugnazione di ruolo/cartella invalidamente notificata solo in presenza di specifici e tassativi pregiudizi dimostrati dal debitore.
disposizione che ha introdotto il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973; la Corte la considera applicabile ai processi pendenti perché incide sulla condizione dell’azione e sull’interesse ad agire.
utilizzato come base per richiamare e valorizzare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite.
richiamato per il deposito di documentazione in cassazione ai fini della dimostrazione dello specifico interesse ad agire.
art. 6 CEDU
citato nel richiamo alle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate o inammissibili.
art. 1 Prot. add. n. 1 CEDU
citato nel medesimo contesto delle questioni di legittimità costituzionale della disciplina sull’estratto di ruolo.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo, di regola, non è autonomamente impugnabile; la tutela giudiziaria immediata è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge quando il debitore dimostri uno specifico pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo o dalla cartella invalidamente notificata.
- La disciplina sopravvenuta sull’impugnazione del ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata si applica ai processi pendenti, perché incide sulla condizione dell’azione, ossia sull’interesse ad agire, che può mutare fino alla decisione.
- Quando manca la prova dello specifico pregiudizio tipizzato dalla legge, il ricorso originario contro estratto di ruolo o cartella non notificata deve essere dichiarato inammissibile, con cassazione senza rinvio della sentenza che abbia deciso diversamente.
- Nel giudizio di legittimità, la dimostrazione dello specifico interesse ad agire deve essere fornita nei modi e nei tempi consentiti dal processo, anche mediante deposito documentale nei limiti ammessi.
- Le questioni sulla ritualità della notifica e sulla prescrizione dei crediti restano assorbite se viene meno, per sopravvenuta disciplina, il presupposto processuale della diretta impugnabilità dell’estratto di ruolo in assenza di uno specifico pregiudizio.
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