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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28844/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

I contribuenti hanno impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che, riuniti gli appelli, aveva in parte accolto l'appello dell'Ufficio e in parte rigettato quello di una contribuente, confermando sostanzialmente un avviso di accertamento con cui l'Agenzia aveva rideterminato il classamento e la rendita catastale di alcuni immobili siti nella microzona Flaminio di Roma ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004. Con l'unico motivo hanno denunciato violazione di norme tributarie, processuali e costituzionali, sostenendo che l'avviso fosse privo di adeguata motivazione: mancavano l'indicazione concreta dei presupposti di fatto, delle ragioni della rettifica, dei dati specifici e degli elementi che giustificassero il significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore catastale, nonche9 la dimostrazione di come le caratteristiche della microzona e del singolo immobile incidessero sul nuovo classamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perche9 l'avviso di accertamento non conteneva una motivazione sufficientemente specifica e verificabile: non erano indicati fonti, criteri, tempi e modalite0 di acquisizione ed elaborazione dei dati relativi al rapporto valore di mercato/valore catastale, ne9 gli elementi concreti che, nella microzona e sul singolo immobile, avevano inciso sulla revisione. La sentenza d'appello e8 stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente che aveva proposto ricorso per cassazione e mantenendo fermo, per gli altri contribuenti, solo quanto gie0 coperto da giudicato interno o da parziale accoglimento non impugnato. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per censurare l'erronea applicazione delle norme sulla motivazione dell'atto e sulla prova.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dai ricorrenti come norma sulla motivazione degli atti impositivi.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato dai ricorrenti come parametro generale dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    la revisione del classamento per microzone richiede una motivazione rigorosa, fondata sulla variazione di valore degli immobili nella microzona e sul nesso con il singolo immobile.

  • artt. 2, 8 e 9 d.P.R. n. 138 del 1998

    richiamati come disciplina del classamento catastale e dei parametri rilevanti per la revisione.

  • art. 61 d.P.R. n. 1142 del 1949

    richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo catastale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di riparto dell'onere della prova sui presupposti della rettifica.

  • artt. 3, 23, 24, 53 e 97 Cost.

    richiamati dai ricorrenti a sostegno delle censure di legittimite0 costituzionale e di ragionevolezza/trasparenza dell'azione amministrativa.

  • art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998

    indicato dalla Corte come norma che impone di considerare anche le caratteristiche edilizie del fabbricato nella determinazione della classe e della rendita.

  • art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004

    la Corte ribadisce che il provvedimento deve indicare in modo dettagliato gli elementi concreti che hanno interessato la microzona e spiegare la ricaduta sulla singola unite0 immobiliare.

Massime di principio

  • La revisione del classamento catastale ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 non puf2 essere motivata con formule generiche o con il solo richiamo allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona; occorre indicare i fatti concreti, le fonti e i criteri che giustificano la riclassificazione.
  • L'atto di riclassamento deve assolvere a un duplice onere motivazionale: dimostrare i presupposti della revisione di microzona e spiegare perche9 e in quale misura tali elementi incidano sul classamento del singolo immobile.
  • In materia catastale, l'Amministrazione deve esplicitare i dati utilizzati, le modalite0 di rilevazione ed elaborazione, i criteri statistici adottati e la data di riferimento delle valutazioni, affinché il contribuente possa comprendere la pretesa e difendersi efficacemente.
  • La motivazione del provvedimento di revisione del classamento deve considerare congiuntamente la qualite0 urbana e ambientale della microzona e le caratteristiche edilizie dell'unite0 immobiliare e del fabbricato; l'assenza di tale collegamento rende illegittima la rettifica.
  • Se l'atto impugnato e8 privo dei necessari elementi di specificazione e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione puf2 cassare la sentenza e decidere nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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