Cassazione Civile, Ordinanza n. 01110/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
Un utente del servizio idrico in Sardegna aveva convenuto il gestore chiedendo di accertare: la debenza della sola quota fissa di accesso al servizio nella misura di euro 8,37 annui; la non debenza del costo del servizio di riparto; la prescrizione del credito portato da una fattura relativa a consumi di un lungo periodo; la non debenza del deposito cauzionale; la non debenza dei conguagli per partite pregresse; inoltre chiedeva l'applicazione della sanzione prevista per il mancato rispetto del termine di risposta al reclamo. Il Giudice di Pace aveva accolto tutte le domande, e il Tribunale aveva confermato quasi integralmente la decisione, riformandola solo sul deposito cauzionale. Il gestore ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione della disciplina tariffaria del servizio idrico integrato e contestazione della statuizione che aveva escluso i conguagli per partite pregresse; 2) e 5) violazione delle norme sulla prescrizione, deducendo che il diritto ai conguagli nasce solo con la quantificazione e approvazione degli enti competenti e che quindi la prescrizione decorre da quel momento; 3) violazione delle norme sulla quota fissa di accesso al servizio, contestando il criterio di calcolo adottato; 4) mancata remunerazione del servizio di riparto, sostenendo che fosse dovuto un corrispettivo in base ai regolamenti e al contratto di somministrazione; 6) condanna alla sanzione di euro 50 per il ritardo nella risposta al reclamo, contestando i presupposti della sanzione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e, con esso, anche il secondo e il quinto nei limiti e secondo i principi di diritto enunciati; ha invece dichiarato inammissibili il terzo, il quarto e il sesto motivo, nonché in parte il secondo per la parte fondata su un presupposto inesistente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi affermati: i conguagli per partite pregresse devono essere verificati rispetto ai criteri tariffari vigenti all'epoca dei consumi, secondo il metodo tariffario normalizzato del d.m. 1 agosto 1996; la prescrizione dei relativi crediti decorre dalla quantificazione e approvazione dei conguagli da parte degli enti competenti. Restano invece ferme le statuizioni d'inammissibilità sugli altri motivi per novità, difetto di autosufficienza o mancata specificità.
Norme richiamate
art. 142, comma 3, d.lgs. 152/2006
richiamato come parte del quadro normativo del servizio idrico integrato e della disciplina tariffaria
richiamato per la disciplina della tariffa idrica e del metodo di determinazione dei corrispettivi
art. 9 Direttiva 2000/60/CE
la Corte, seguendo le Sezioni Unite, esclude che la direttiva consenta di attribuire retroattività alle delibere tariffarie; il principio di recupero dei costi non impone di per sé una retroattività
art. 21, commi 13 e 19, d.l. 201/2011
richiamato per il passaggio del potere tariffario all'autorità di regolazione
richiamato nel quadro del trasferimento di competenze tariffarie
art. 3 d.P.C.m. 22 luglio 2012
richiamato nel quadro regolatorio del servizio idrico integrato
le determinazioni tariffarie possono integrare il regolamento contrattuale, ma la loro legittimità ed efficacia sono sempre verificabili incidentalmente nel giudizio
delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR
non ha efficacia retroattiva; disciplina il recupero dei conguagli solo entro i limiti delle somme addebitabili secondo la disciplina vigente nei periodi precedenti
delibera AEEGSI n. 561/2013/R/IDR
richiamata per la restituzione della componente remunerativa del capitale investito nel periodo successivo al referendum del 2011
delibera AEEGSI n. 163/2014/R/IDR
richiamata per la restituzione della componente remunerativa del capitale investito
delibera AEEGSI n. 85/2012/R/idr
richiamata come metodo tariffario transitorio per gli anni 2012-2013
d.m. 1 agosto 1996
costituisce il Metodo Tariffario Normalizzato applicabile ai periodi precedenti, secondo i criteri vigenti tempore
art. 170, comma 3, lett. l), d.lgs. 152/2006
richiamato per evidenziare che, in mancanza del decreto ministeriale previsto dall'art. 154, continuava ad applicarsi il d.m. 1 agosto 1996
richiamato quale base normativa della tariffa idrica idonea a coprire i costi di investimento ed esercizio
il diritto ai conguagli sorge solo quando le somme sono quantificate e approvate dagli enti competenti, quindi la prescrizione decorre da quel momento
richiamato per la prescrizione quinquennale dei crediti relativi a prestazioni periodiche e applicato al credito per consumi idrici secondo la decorrenza individuata dalla Corte
art. 31, allegato A, delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR
i conguagli devono essere liquidati e approvati dagli enti d'ambito entro il termine previsto, e solo allora diventano esigibili
art. 7 d.m. 1 agosto 1996
la tariffa da praticare è articolata secondo i provvedimenti CIP n. 45 e 46 del 1974
art. 10 Carta dei servizi
richiamato come base della sanzione per il ritardo nel riscontro al reclamo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità rispetto alla ricostruzione fattuale del giudice di merito
art. 28 Regolamento del servizio idrico integrato
richiamato dalla ricorrente, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza
richiamato nel sesto motivo, respinto per inammissibilità
art. 136, comma 1, d.lgs. 107/2010
richiamato solo per le comunicazioni di parte
richiamato per la procura telematica
Massime di principio
- Nel servizio idrico integrato, i conguagli per partite pregresse possono essere richiesti dal gestore solo nei limiti delle somme effettivamente addebitabili secondo la disciplina tariffaria vigente nel periodo di maturazione dei consumi; la successiva disciplina tariffaria non può operare retroattivamente per creare importi ulteriori.
- La delibera regolatoria che disciplina i conguagli non ha efficacia retroattiva in sé; essa consente il recupero di partite pregresse soltanto nella misura in cui tali partite fossero già determinabili secondo le regole tariffarie applicabili ratione temporis.
- Quando il diritto al conguaglio dipende dalla previa quantificazione e approvazione da parte dell'autorità competente, la prescrizione del credito non decorre dal mero svolgimento del servizio o dall'erogazione della prestazione, ma dal momento in cui il credito diviene concretamente esigibile per effetto di quella quantificazione/approvazione.
- In cassazione, sono inammissibili le censure che presuppongono fatti o passaggi processuali non risultanti dalla sentenza impugnata, se il ricorrente non indica dove e come la relativa questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
- È inammissibile il motivo che pretenda di rimettere in discussione un apprezzamento di merito senza censurare specificamente la ratio interpretativa adottata dal giudice territoriale o senza riportare gli atti e i regolamenti rilevanti in modo autosufficiente.
- La legittimità ed efficacia dei provvedimenti amministrativi inseriti nel contratto per effetto di rinvio normativo o regolamentare possono sempre essere oggetto di accertamento incidentale nel giudizio tra gestore e utente.
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