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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18160/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un’ingiunzione di pagamento relativa a ICI per le annualità 2006-2009, emessa a seguito di avvisi di accertamento. Il contribuente aveva contestato davanti al giudice tributario la legittimità della riscossione deducendo, in sintesi, l’illegittimità della notifica effettuata da soggetto non abilitato e la nullità dell’ingiunzione per inesistenza o mancata notifica degli atti presupposti. In appello, dopo che il Comune aveva prodotto documentazione attestante la notifica degli avvisi, il contribuente aveva ulteriormente contestato, con memoria illustrativa, che la prova offerta non dimostrasse la spedizione di tutti e quattro gli avvisi in un unico plico. Nel ricorso per cassazione ha denunciato: 1) violazione dell’art. 24, comma 2, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto inammissibile tale ulteriore contestazione come motivo aggiunto tardivo; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per avere la CTR fondato la prova della notifica su un dato presuntivo (peso del plico); 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 4) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per difetto di motivazione; 5) violazione degli artt. 11, comma 2, d.lgs. 504/1992 e 26 d.P.R. 602/1973 per omessa valutazione degli elementi contrari addotti dal contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dai motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo e che i motivi aggiunti sono ammessi solo nei limiti dell’art. 24 d.lgs. 546/1992, cioè in presenza di documenti non conosciuti prodotti dalle altre parti o per ordine della commissione. La memoria illustrativa ex art. 32 d.lgs. 546/1992 non può invece introdurre nuovi temi di indagine o integrare tardivamente i motivi di ricorso. Poiché il contribuente aveva formulato la nuova contestazione solo con memoria illustrativa, la CTR ha correttamente dichiarato inammissibile quel profilo. L’infondatezza del primo motivo ha determinato l’assorbimento degli altri, tutti relativi ai vizi della notificazione degli avvisi di accertamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    I motivi aggiunti sono ammissibili nel processo tributario solo nei limiti del deposito di documenti non conosciuti dalle altre parti o per ordine della commissione; non possono essere usati per introdurre nuove contestazioni dopo il ricorso introduttivo.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    La memoria illustrativa ha funzione meramente argomentativa e non può modificare o ampliare il thema decidendum.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la ripartizione dell’onere probatorio sulla notifica, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare l’uso di presunzioni nella prova della notificazione, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per dedurre l’utilizzo di fatti non acquisiti o non contestati; censura assorbita.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; censura assorbita.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per asserito difetto di motivazione; censura assorbita.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    Richiamato nel quinto motivo sulla disciplina degli atti relativi all’ICI e alla loro notificazione; censura assorbita.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel quinto motivo in tema di notificazione degli atti della riscossione; censura assorbita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudizio è impugnatorio: il contribuente deve dedurre specificamente nel ricorso introduttivo tutti i vizi dell’atto impugnato, perché il thema decidendum resta circoscritto ai motivi originariamente enunciati.
  • I motivi aggiunti sono ammissibili solo entro l’ambito tipizzato dall’art. 24 d.lgs. 546/1992, ossia quando emergano documenti non conosciuti prodotti dalle altre parti o depositati per ordine della commissione.
  • La memoria illustrativa non può sostituire la memoria integrativa né introdurre nuove contestazioni o nuovi fatti costitutivi o impeditivi; essa serve soltanto a illustrare e sviluppare difese già ritualmente proposte.
  • Se il primo motivo di ricorso è infondato e investe un profilo logicamente preliminare, gli ulteriori motivi che presuppongono l’accoglimento di quella censura possono restare assorbiti.
  • La contestazione della regolarità della notificazione degli atti tributari deve essere dedotta tempestivamente e con specifica allegazione nel rispetto delle regole processuali proprie del rito tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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