Cassazione Civile, Ordinanza n. 24542/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego/sospensione di una parte del rimborso IVA richiesto per l’anno d’imposta 2013 da una società estera, capogruppo di controllate italiane, che aveva aderito al regime di liquidazione IVA di gruppo. L’Ufficio aveva sospeso il rimborso per l’importo residuo di euro 544.315,00, richiamando formalmente l’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in ragione della pendenza di contenziosi tributari a carico delle controllate. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso; in appello la CTR aveva respinto l’impugnazione dell’Agenzia, ritenendo formato il giudicato interno sulla mancanza dei presupposti dell’art. 38-bis e comunque illegittima la sospensione. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 53 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l’appello mirava a ribadire la legittimità della sospensione ex art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997 e che non si fosse formato giudicato interno; 2) violazione degli artt. 3 l. n. 241 del 1990, 7 l. n. 212 del 2000, 69 R.D. n. 2440 del 1923 e 23 d.lgs. n. 472 del 1997, deducendo che il provvedimento era legittimo anche se non richiamava espressamente le norme sul fermo amministrativo, essendo indicati i relativi presupposti di fatto; 3) violazione degli artt. 69 R.D. n. 2440 del 1923 e 23 d.lgs. n. 472 del 1997, assumendo che le pendenze tributarie e gli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle controllate incidevano sulla domanda di rimborso della capogruppo, in ragione di una solidarietà tributaria nel gruppo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva correttamente ravvisato il giudicato interno sulla questione della mancanza dei presupposti dell’art. 38-bis, non avendo l’Ufficio mosso specifiche censure su tale punto. Ha respinto anche i motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, affermando che il provvedimento di sospensione richiamava solo l’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, norma poi esclusa dai giudici di merito, e che la mera indicazione di avvisi di accertamento emessi verso le controllate non bastava a fondare la sospensione nei confronti della capogruppo in assenza di una motivazione sulla sua specifica obbligazione solidale. La Corte ha precisato che nel regime di IVA di gruppo le controllate conservano autonoma soggettività IVA e che la solidarietà tributaria non si presume, ma sussiste solo nei casi previsti dalla legge; inoltre, l’art. 6, comma 2, del d.m. 13.12.1979 riguarda solo l’IVA e non le imposte dirette oggetto degli avvisi emessi alle controllate. Conseguentemente, la sospensione del rimborso è stata ritenuta illegittima, ma il ricorso dell’Agenzia è stato comunque respinto, con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’appello dell’Ufficio non fosse precluso da giudicato interno; la Corte non ravvisa la violazione denunciata.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per contestare il giudicato interno; la Corte ritiene corretta la decisione di merito sul punto.
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata nel provvedimento di sospensione; la Corte rileva che la sua applicazione è stata definitivamente esclusa dai giudici di merito e che il provvedimento la citava come unico fondamento normativo.
art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997
"il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorchè non definitivo"
La sospensione del pagamento di un credito d’imposta verso un soggetto diverso dal destinatario dell’atto presuppone un vincolo di solidarietà; tale vincolo non può essere desunto automaticamente dal controllo societario.
Richiamato quale parametro di motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte non accoglie la censura dell’Agenzia.
Richiamato in tema di motivazione degli atti tributari; la Corte conferma l’illegittimità del provvedimento per difetto di adeguato fondamento normativo e motivazionale.
art. 69 R.D. n. 2440 del 1923
Richiamato dall’Agenzia per sostenere la legittimità della sospensione; la Corte esclude che possa operare in assenza dei presupposti di solidarietà richiesti dalla legge.
art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
È la base normativa del regime opzionale di liquidazione IVA di gruppo, nel quale la controllante effettua versamenti e conguaglio sulla base delle posizioni del gruppo.
Richiamato solo per escludere che il rapporto di controllo societario comporti automaticamente solidarietà per obbligazioni tributarie.
art. 6, comma 2, d.m. 13.12.1979
"le società controllate rispondono in solido con l'ente o società controllante delle somme o imposte risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche o dalle proprie dichiarazioni e non versate dall'ente o società controllante"
La solidarietà prevista dalla disposizione è limitata all’ambito IVA e non si estende alle imposte dirette oggetto degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle controllate.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato interno si forma su un capo della decisione non specificamente investito dai motivi di appello; la parte che intenda superarlo deve censurare in modo puntuale il capo effettivamente deciso dal giudice di primo grado.
- La sospensione del rimborso di un credito d’imposta nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario dell’atto presupposto richiede un fondamento normativo espresso e l’esistenza di una responsabilità solidale prevista dalla legge; non basta la mera appartenenza a un gruppo societario o il controllo totalitario.
- Nel regime di IVA di gruppo la controllante accentra la liquidazione e i versamenti, ma le società controllate conservano autonoma soggettività IVA e restano soggetti passivi distinti; il meccanismo di gruppo non elimina la separatezza delle posizioni tributarie.
- La solidarietà tributaria non si presume e non può essere desunta in via analogica dal rapporto civilistico di controllo societario; opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Le disposizioni che prevedono solidarietà o sospensione in materia fiscale devono essere interpretate in modo restrittivo e riferite all’ambito impositivo per il quale sono dettate, senza estensioni a tributi diversi da quelli espressamente contemplati.
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