Cassazione Civile, Sentenza n. 398/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Consorzio (mansioni di addetto al parcheggio, VI livello), la dichiarazione di illegittimità del licenziamento orale intimato dalla società, la reintegra nel posto di lavoro, il risarcimento del danno e il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo febbraio-giugno 2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la domanda del ricorrente era preclusa da un giudicato esterno: il Tribunale di Nocera Inferiore aveva già pronunciato, con sentenza n. 436/2020 passata in giudicato, il rigetto della medesima domanda relativa al rapporto di lavoro nel periodo indicato. La sentenza passata in giudicato è stata prodotta dalla controricorrente nel controricorso e ritenuta tempestivamente opponibile alla Cassazione, anche alla luce delle particolari modalità processuali emergenziali (svolgimento scritto/telematico dell’udienza). Di conseguenza la Corte ha escluso il riesame del merito e ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in dettaglio) e agli oneri connessi al contributo unificato.
Norme richiamate
Norma invocata come criterio di ricorso per cassazione: le doglianze erano fondate su motivazione, violazione di norme di diritto e omesso esame di fatti controversi; la Corte ne valuta la rilevanza ma dichiara l'inammissibilità per giudicato esterno.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel vizio di violazione del diritto al giusto processo e alla motivazione; la Corte ha ritenuto irrilevante tale doglianza alla luce del giudicato formato.
Norma sulla nozione di prestatore di lavoro subordinato: il ricorrente contestava la valutazione degli indici di subordinazione; la Corte di merito ha valutato gli elementi di fatto e la loro insufficienza a provare la subordinazione.
Regola sulla distribuzione dell'onere della prova: il ricorrente censurava l'onere attribuitogli di dimostrare che il rapporto non fosse con la cooperativa; la Corte ha ritenuto che, alla luce del giudicato e degli elementi acquisiti, non vi fossero elementi tali da superare il precedente accertamento negativo.
Riguardano la valutazione della prova testimoniale: la Corte di merito ha ritenuto che le dichiarazioni e gli indizi non avessero carattere di gravità, precisione e concordanza idonei a provare il rapporto di lavoro subordinato.
Prevede limiti alla produzione di documenti in cassazione relativi a fatti già conosciuti: la Corte ha precisato che tale divieto non si estende ai documenti attestanti la formazione successiva del giudicato, che possono essere prodotti a fini di ammissibilità.
art. 1 comma 58 legge n. 92/2012 (rito "Fornero")
Norma che disciplina il reclamo nel rito del lavoro; la vicenda processuale era regolata dal rito Fornero e la Corte ha considerato le specifiche modalità processuali nella valutazione dei termini e della tempestiva produzione del giudicato.
art. 83 comma 7 lett. h) d.l. n. 18/2020 (conv. legge n.27/2020)
Disposizione emergenziale sullo svolgimento scritto/telematico di udienze civili: la Corte ha ritenuto che, data la trattazione scritta telematica, il giudicato formatosi tra udienza e deposito non potesse essere eccepito in quella fase di reclamo e pertanto la produzione successiva nel controricorso era ammissibile.
comma 1-bis e comma 1-quater
Norme sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per eventuale maggior contributo unificato da parte del ricorrente e richiamato gli adempimenti necessari.
Massime di principio
- Se tra le stesse parti esiste una sentenza passata in giudicato che ha già deciso sullo stesso rapporto giuridico, tale giudicato esterno preclude il riesame della stessa questione in un successivo giudizio (ne bis in idem processuale).
- Documenti che attestano la formazione di un giudicato successivamente alla sentenza impugnata possono essere prodotti fino all'udienza di Cassazione e rilevati d'ufficio dal giudice della legittimità per valutare l'ammissibilità del ricorso.
- Le modalità emergenziali/telematiche di svolgimento dell'udienza (d.l. COVID) possono incidere sui termini processuali e sul momento in cui eccepire o produrre la formazione del giudicato; va valutata la tempestività della loro produzione rispetto ai termini fissati.
- La prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato si basa sulla valutazione complessiva degli indici di subordinazione; la mera tolleranza dell'attività da parte dell'appaltante o l'esistenza di un appalto non escludono automaticamente la subordinazione, ma gli indizi devono avere grado di gravità, precisione e concordanza per scalfire un accertamento contrario.
- L'onere della prova segue le norme civili (es. art. 2697 c.c.) ma la valutazione complessiva delle prove e l'esistenza di precedenti decisioni giudiziali vincolanti possono rendere inammissibile o improcedibile una nuova domanda.
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