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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 357/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso promosso da Intesa Sanpaolo per contestare la decisione della Corte d'Appello di Milano che aveva riconosciuto a Domenico Campo, in qualità di erede di Paolo Campo, un credito di TFR e competenze di fine rapporto per euro 32.663,13 e aveva riconosciuto alla banca un credito per finanziamenti personali e saldi negativi di carte per euro 36.745,35, operando una compensazione limitata ai sensi di legge e condannando la banca al pagamento di euro 26.130,51. Intesa Sanpaolo sosteneva che, essendo le posizioni attive e passive riconducibili al medesimo asse ereditario, dovesse operare una compensazione 'atecnica' perché derivanti da un unico rapporto (l'asse ereditario). Inoltre la banca censurava la Corte territoriale per avere ammesso come tempestiva l'istanza di verificazione e per avere ritenuto assolto l'onere probatorio nonostante la mancata produzione in primo grado di tutti gli originali/di un CD-ROM.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Intesa Sanpaolo e il ricorso incidentale di Domenico Campo. Ha confermato che la produzione degli originali e l'istanza di verificazione sono state tempestive: il tribunale aveva ordinato l'acquisizione degli originali dopo il disconoscimento e la banca ha formulato l'istanza di verificazione prontamente. Ha ritenuto inoltre correttamente assolto l'onere probatorio della banca mediante produzione di contratti di finanziamento, estratti conto e perizia che hanno attestato l'autenticità delle sottoscrizioni. Soprattutto, la Corte ha stabilito che il credito per TFR mantiene la natura di credito di lavoro anche se trasmesso all'erede e quindi è autonomo rispetto al credito bancario; ne consegue che non sussistono i presupposti per una compensazione atecnica integrale e opera il limite previsto dall'art. 545 c.p.c. (compensazione entro un quinto). Per la reciproca soccombenza è stata disposta la compensazione delle spese processuali; inoltre è richiamata la normativa sul contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 216 c.p.c.

    Regola la verificazione dell'originale di scrittura privata disconosciuta; la Corte ha ritenuto corretta la procedura seguita dalla banca (ord. del tribunale per esibizione originali e successiva istanza di verificazione).

  • art. 214 c.p.c.

    Norme sul disconoscimento di documenti; la Corte ha escluso la decadenza della banca perché la produzione degli originali è avvenuta su ordine del giudice dopo il disconoscimento in copia.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle censure procedurali sul disconoscimento e produzione documentale; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi sulla tempestività.

  • art. 2697 c.c.

    Onere della prova: la Corte ha stabilito che la banca ha assolto l'onere probatorio mediante contratti, estratti conto e perizia, non essendo necessaria la produzione tardiva del CD-ROM.

  • art. 1823 c.c.

    Citato con altri artt. sul regime probatorio e documentale relativi all'attività bancaria; la Corte ha applicato i principi giurisprudenziali sulla prova del credito bancario.

  • art. 1831 c.c.

    Richiamato nell'ambito delle norme sui documenti contabili bancari; la Corte ha distinto tra estratto conto e saldaconto in termini di efficacia probatoria.

  • art. 1832 c.c.

    Collegato alla disciplina dei documenti bancari, citato nella valutazione probatoria degli estratti conto e delle scritture.

  • art. 456 e ss. c.c.

    Richiamati nel ricorso principale in relazione all'interpretazione della trasmissione dei rapporti ereditari; la Corte ha ritenuto che non trasformano la natura sostanziale del credito di TFR.

  • art. 752 c.c.

    Citato nel motivo principale relativo alla successione ed agli effetti dell'eredità; non ha portato a ritenere un unico rapporto tale da giustificare compensazione atecnica.

  • art. 1246 n. 3 c.p.c.

    Richiamata dalla banca in tema di compensazione; la Corte ha escluso l'applicabilità per mancanza del presupposto dell'unicità del rapporto da cui derivano i crediti.

  • art. 545 c.p.c.

    Limite alla compensazione per crediti di lavoro: la Corte ha confermato che la compensazione è ammessa solo nei limiti di un quinto del credito per TFR conservando la speciale tutela dei crediti di lavoro.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sulle spese processuali; le censure connesse sono state assorbite o rigettate, essendo le spese compensate per la reciproca soccombenza.

  • d.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater

    art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione agli adempimenti sul contributo unificato; la Corte ha rilevato i presupposti per l'eventuale versamento di importi aggiuntivi a carico dei ricorrenti.

  • d.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1 bis

    art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo del contributo unificato relativo al ricorso principale e incidentale; la Corte ha ordinato rilevamenti amministrativi consequenziali.

Massime di principio

  • Il credito per TFR mantiene la natura di credito di lavoro anche quando è trasmesso agli eredi; pertanto non si considera automaticamente parte del medesimo 'rapporto' bancario o ereditario ai fini di una compensazione atecnica.
  • Perché operi una compensazione 'atecnica' integrale è necessario che i crediti originino dallo stesso rapporto giuridico; crediti di lavoro e crediti bancari sono, di regola, rapporti autonomi.
  • Quando un documento prodotto in copia è disconosciuto, la controparte che intende avvalersene deve esibire l'originale su ordine del giudice e può proporre tempestivamente istanza di verificazione; la mancata produzione preventiva non esclude automaticamente la verificazione se l'originale viene acquisito su impulso del giudice.
  • La banca può assolvere l'onere probatorio del proprio credito tramite contratti, estratti conto e perizia che attestino autenticità e saldo; il giudice distinse tra estratto conto ordinario e saldaconto con diversa efficacia probatoria.
  • In caso di reciproca soccombenza la compensazione delle spese è possibile; vanno inoltre osservati gli adempimenti relativi al contributo unificato secondo il d.P.R. n. 115/2002.

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