Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 387/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano l'accertamento del diritto di essere assunti da Fulgar S.p.A. dal 1 febbraio 2018 alle stesse condizioni economiche e normative godute presso Alsafil, in virtù dell'accordo sindacale del 20.1.2018 che prevedeva la cessione dei contratti di lavoro di 16 operai (con cessione del contratto ex art. 1406 c.c.) e l'applicazione dei criteri di scelta ex art. 5 l. 223/1991. I lavoratori sostenevano che sentenze del Tribunale di Mantova avevano già accertato l'illegittimità dei licenziamenti collettivi e una applicazione arbitraria dei criteri di scelta, ragione per cui il giudicato avrebbe dovuto supportare la loro pretesa di assunzione/ costituzione del rapporto ex art. 2932 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso (primo motivo rigettato; secondo assorbito). Ha ritenuto che i ricorrenti non avessero provato in modo sufficiente di far parte della graduatoria dei 16 lavoratori da assumere e che le sentenze del Tribunale, passate in giudicato, avevano accertato una violazione procedurale (mancata comunicazione della graduatoria e dei criteri ex art. 4 comma 9 l. 223/1991) ma non avevano deciso sull'effettiva applicazione dei criteri di scelta nella selezione dei 16 da trasferire a Fulgar. Inoltre, la Corte ha rilevato che dopo la reintegrazione i lavoratori erano stati nuovamente licenziati e tali licenziamenti non erano stati impugnati, sicché il rapporto da trasferire era cessato prima di poter essere costituito ex art. 2932 c.c.; quindi non era possibile ottenere la costituzione coattiva del rapporto. Spese di giudizio a carico dei ricorrenti e liquidazione dei compensi.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Riferito per chiarire che non si era trattato di un trasferimento d'azienda ai sensi di tale norma, ma di una cessione di contratti ex art. 1406 c.c.; quindi la disciplina del trasferimento d'azienda non si applicava.

  • art. 1406 c.c.

    La cessione prospettata tra Alsafil s.r.l. e Fulgar S.p.A. era stata qualificata in precedenti atti come cessione di contratto di lavoro ex art. 1406 c.c.; la Corte ha considerato rilevante la natura contrattuale della cessione rispetto alla qualificazione ai fini della tutela dei lavoratori.

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di costituzione del rapporto di lavoro ex art. 2932 c.c. non poteva trovare attuazione perché il rapporto da costituire era cessato per i licenziamenti successivi non impugnati; la sentenza costitutiva non può supplire a un rapporto già estinto prima della pronuncia.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione agli effetti del giudicato esterno: la sentenza passata in giudicato vincola nei limiti del dedotto e deducibile, ma non estende i suoi effetti a questioni successive o diverse dal petitum originario.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Invocato come parametro di legittimità per censurare la presunta violazione di legge da parte della Corte territoriale; la Corte di cassazione ha però ritenuto infondata la doglianza in quanto il giudicato non era opponibile nella diversa azione volta alla costituzione del rapporto.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di formazione del contratto e obbligo antecedente, ma la Corte ha ritenuto assorbito l'esame in funzione dell'esito sul primo motivo.

  • art. 4 comma 9 legge n. 223/1991

    La violazione accertata nelle pronunce di merito riguardava la mancanza di comunicazione scritta dei criteri di scelta; tale violazione costituisce un vizio procedurale che ostacola il controllo sindacale ma non prova automaticamente l'errata applicazione dei criteri nella selezione dei ceduti.

  • art. 5 legge n. 223/1991

    Norma di riferimento per i criteri di scelta in caso di licenziamento collettivo; la Corte ha sottolineato che la prova dell'applicazione scorretta di tali criteri grava sui lavoratori che agiscono per ottenere l'assunzione.

  • Direttiva 2001/23/CE

    Richiamata ma ritenuta non pertinente perché era già stata esclusa l'esistenza di un trasferimento di azienda o ramo d'azienda; pertanto non sorgeva obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

  • art. 267 TFUE (T.F.U.E.)

    Citato in relazione alla possibilità di rinvio pregiudiziale; la Corte ha escludo tale obbligo perché la questione comunitaria risultava irrilevante per la decisione.

  • d.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater e comma 1 bis

    Richiamato per disporre l'eventuale obbligo da parte dei ricorrenti del versamento integrativo del contributo unificato in caso di esistenza dei presupposti processuali.

Massime di principio

  • Il giudicato formato in una causa è vincolante solo nei limiti del petitum e delle questioni dedotte o deducibili: non estende automaticamente i suoi effetti a pretese successive fondate su un diverso oggetto o fatti sopravvenuti.
  • La prova dell'appartenenza a una graduatoria per essere incluso in un trasferimento/assunzione grava sul lavoratore che agisce per ottenere il rapporto; mere conclusioni o riferimenti a violazioni procedurali non sostituiscono la prova concreta della posizione nella graduatoria.
  • Una violazione procedurale nella comunicazione dei criteri di scelta (art. 4, comma 9 l. 223/1991) può rendere illegittimo un licenziamento ma non dimostra di per sé l'illegittima esclusione di un determinato lavoratore dalla platea dei ceduti o assunti.
  • La costituzione coattiva del rapporto ex art. 2932 c.c. non è esperibile quando il rapporto materiale è già venuto meno per atti successivi non impugnati: è necessario che l'obbligazione di dare o trasferire sia ancora attuale al momento della pronuncia.
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica del trasferimento (cessione di contratto vs trasferimento d'azienda), la disciplina applicabile cambia radicalmente: accertare correttamente la natura giuridica del trasferimento è essenziale per definire i rimedi disponibili.
  • Se si vuole preservare il diritto derivante da un precedente provvedimento (es. reintegrazione), è fondamentale impugnare eventuali licenziamenti successivi; la mancata impugnazione può precludere azioni ulteriori rivolte alla costituzione del rapporto.
  • Nel valutare la compatibilità con il diritto UE (es. Direttiva 2001/23/CE), il giudice nazionale verifica preliminarmente se la fattispecie rientra nell'ambito di applicazione della direttiva; se l'elemento chiave (trasferimento d'azienda) è assente, le norme UE risultano irrilevanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.