Cassazione Civile, Sentenza n. 387/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano l'accertamento del diritto di essere assunti da Fulgar S.p.A. dal 1 febbraio 2018 alle stesse condizioni economiche e normative godute presso Alsafil, in virtù dell'accordo sindacale del 20.1.2018 che prevedeva la cessione dei contratti di lavoro di 16 operai (con cessione del contratto ex art. 1406 c.c.) e l'applicazione dei criteri di scelta ex art. 5 l. 223/1991. I lavoratori sostenevano che sentenze del Tribunale di Mantova avevano già accertato l'illegittimità dei licenziamenti collettivi e una applicazione arbitraria dei criteri di scelta, ragione per cui il giudicato avrebbe dovuto supportare la loro pretesa di assunzione/ costituzione del rapporto ex art. 2932 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso (primo motivo rigettato; secondo assorbito). Ha ritenuto che i ricorrenti non avessero provato in modo sufficiente di far parte della graduatoria dei 16 lavoratori da assumere e che le sentenze del Tribunale, passate in giudicato, avevano accertato una violazione procedurale (mancata comunicazione della graduatoria e dei criteri ex art. 4 comma 9 l. 223/1991) ma non avevano deciso sull'effettiva applicazione dei criteri di scelta nella selezione dei 16 da trasferire a Fulgar. Inoltre, la Corte ha rilevato che dopo la reintegrazione i lavoratori erano stati nuovamente licenziati e tali licenziamenti non erano stati impugnati, sicché il rapporto da trasferire era cessato prima di poter essere costituito ex art. 2932 c.c.; quindi non era possibile ottenere la costituzione coattiva del rapporto. Spese di giudizio a carico dei ricorrenti e liquidazione dei compensi.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Riferito per chiarire che non si era trattato di un trasferimento d'azienda ai sensi di tale norma, ma di una cessione di contratti ex art. 1406 c.c.; quindi la disciplina del trasferimento d'azienda non si applicava.
art. 1406 c.c.
La cessione prospettata tra Alsafil s.r.l. e Fulgar S.p.A. era stata qualificata in precedenti atti come cessione di contratto di lavoro ex art. 1406 c.c.; la Corte ha considerato rilevante la natura contrattuale della cessione rispetto alla qualificazione ai fini della tutela dei lavoratori.
art. 2932 c.c.
La domanda di costituzione del rapporto di lavoro ex art. 2932 c.c. non poteva trovare attuazione perché il rapporto da costituire era cessato per i licenziamenti successivi non impugnati; la sentenza costitutiva non può supplire a un rapporto già estinto prima della pronuncia.
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione agli effetti del giudicato esterno: la sentenza passata in giudicato vincola nei limiti del dedotto e deducibile, ma non estende i suoi effetti a questioni successive o diverse dal petitum originario.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Invocato come parametro di legittimità per censurare la presunta violazione di legge da parte della Corte territoriale; la Corte di cassazione ha però ritenuto infondata la doglianza in quanto il giudicato non era opponibile nella diversa azione volta alla costituzione del rapporto.
art. 1326 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di formazione del contratto e obbligo antecedente, ma la Corte ha ritenuto assorbito l'esame in funzione dell'esito sul primo motivo.
art. 4 comma 9 legge n. 223/1991
La violazione accertata nelle pronunce di merito riguardava la mancanza di comunicazione scritta dei criteri di scelta; tale violazione costituisce un vizio procedurale che ostacola il controllo sindacale ma non prova automaticamente l'errata applicazione dei criteri nella selezione dei ceduti.
art. 5 legge n. 223/1991
Norma di riferimento per i criteri di scelta in caso di licenziamento collettivo; la Corte ha sottolineato che la prova dell'applicazione scorretta di tali criteri grava sui lavoratori che agiscono per ottenere l'assunzione.
Direttiva 2001/23/CE
Richiamata ma ritenuta non pertinente perché era già stata esclusa l'esistenza di un trasferimento di azienda o ramo d'azienda; pertanto non sorgeva obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
art. 267 TFUE (T.F.U.E.)
Citato in relazione alla possibilità di rinvio pregiudiziale; la Corte ha escludo tale obbligo perché la questione comunitaria risultava irrilevante per la decisione.
d.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater e comma 1 bis
Richiamato per disporre l'eventuale obbligo da parte dei ricorrenti del versamento integrativo del contributo unificato in caso di esistenza dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Il giudicato formato in una causa è vincolante solo nei limiti del petitum e delle questioni dedotte o deducibili: non estende automaticamente i suoi effetti a pretese successive fondate su un diverso oggetto o fatti sopravvenuti.
- La prova dell'appartenenza a una graduatoria per essere incluso in un trasferimento/assunzione grava sul lavoratore che agisce per ottenere il rapporto; mere conclusioni o riferimenti a violazioni procedurali non sostituiscono la prova concreta della posizione nella graduatoria.
- Una violazione procedurale nella comunicazione dei criteri di scelta (art. 4, comma 9 l. 223/1991) può rendere illegittimo un licenziamento ma non dimostra di per sé l'illegittima esclusione di un determinato lavoratore dalla platea dei ceduti o assunti.
- La costituzione coattiva del rapporto ex art. 2932 c.c. non è esperibile quando il rapporto materiale è già venuto meno per atti successivi non impugnati: è necessario che l'obbligazione di dare o trasferire sia ancora attuale al momento della pronuncia.
- Quando si contesta la qualificazione giuridica del trasferimento (cessione di contratto vs trasferimento d'azienda), la disciplina applicabile cambia radicalmente: accertare correttamente la natura giuridica del trasferimento è essenziale per definire i rimedi disponibili.
- Se si vuole preservare il diritto derivante da un precedente provvedimento (es. reintegrazione), è fondamentale impugnare eventuali licenziamenti successivi; la mancata impugnazione può precludere azioni ulteriori rivolte alla costituzione del rapporto.
- Nel valutare la compatibilità con il diritto UE (es. Direttiva 2001/23/CE), il giudice nazionale verifica preliminarmente se la fattispecie rientra nell'ambito di applicazione della direttiva; se l'elemento chiave (trasferimento d'azienda) è assente, le norme UE risultano irrilevanti.
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