Cassazione Civile, Sentenza n. 417/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in riforma parziale del Tribunale di Sciacca, aveva reintegrato il lavoratore Coppola e disposto il pagamento di un'indennità fino a dodici mensilità (dedotte somme già percepite). La società ricorrente deduceva principalmente: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori (comma 4 e 7) perché, a suo avviso, sussisteva una crisi aziendale e la tutela applicabile sarebbe stata quella risarcitoria (comma 5) e non la reintegrazione; (ii) omesso esame di fatto decisivo e censura sulla prova concernente il requisito dimensionale e la natura del rapporto (soci lavoratori vs dipendenti), invocando anche il vizio per violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme del c.p.c. sugli assunti probatori (artt. 394, 395, 437 c.p.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: (i) la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, ha correttamente accertato la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento in quanto erano state effettuate assunzioni in concomitanza con il licenziamento senza prova dell'inutilizzabilità aliunde del lavoratore e senza dimostrazione che le mansioni affidate ai nuovi assunti non fossero equivalenti; (ii) non si era formato giudicato sulla obbligatorietà del repêchage e dunque il giudice del rinvio poteva valutare la questione; (iii) il dogma del "prospective overruling" non si applica a mutamenti di orientamento relativi a norme sostanziali (quali quelle sull'obbligo di repêchage e sul computo dei soci ai fini del requisito dimensionale), quindi la corte non ha errato nel non ammettere prove ritenute ininfluenti. Sono state confermate la reintegrazione e l'indennità disposte in appello; la ricorrente è condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 18 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
La Corte ha richiamato la distinzione tra tutela reintegratoria (comma 4) quando sussiste la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento e tutela risarcitoria (comma 5) quando il licenziamento è giustificato per giustificato motivo oggettivo; ha ritenuto applicabile la tutela reintegratoria perché il giudice di merito ha accertato che il fatto posto a base del licenziamento era manifestamente insussistente (assunzioni pretestuose e mancata prova dell'inutilizzabilità aliunde)
art. 1 comma 412 legge n. 92/2012
Richiamata per il testo novellato che ha esteso la fruibilità della tutela prevista dall'art. 18 anche in relazione ai requisiti dimensionali; la Corte ha considerato che, in una cooperativa, i soci lavoratori devono essere computati ai fini del requisito dimensionale
art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 e n. 5
Norme di legittimità invocate per censurare la falsa applicazione della legge e l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte le ha ritenute inidonee a sfondare l'accertamento di merito, che risulta congruamente motivato
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio gravasse sulla datrice di lavoro che non ha dimostrato l'inutilizzabilità aliunde né la non equivalenza delle mansioni dei nuovi assunti
artt. 394, 395 e 437 c.p.c.
Norme relative alla formazione della prova testimoniale e alle modalità di assunzione della prova; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito sulla rilevanza e ammissibilità delle prove richieste, soprattutto alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale
art. 23 comma 8-bis d.l. n. 137/2000 coordinato con legge di conversione n. 176/2020
Citato in relazione alle conclusioni del Procuratore Generale depositate ai sensi della norma che disciplina le conclusioni del P.M. in Cassazione; la Corte ha preso atto delle conclusioni che chiedevano il rigetto del ricorso
art. 13 comma 1 quater e art.13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
Richiamati in dispositivo relativamente all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente qualora dovuto
Massime di principio
- Nelle controversie di licenziamento per giustificato motivo oggettivo va valutata congiuntamente la fondatezza delle ragioni economiche/organizzative e la concreta possibilità di ricollocare il lavoratore (obbligo di repêchage); la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento legittima la tutela reintegratoria.
- In una società cooperativa i soci lavoratori devono essere computati ai fini del requisito numerico previsto per l'applicazione delle tutele previste dall'art. 18, salvo diverso accertamento di merito.
- Gli accertamenti di fatto svolti dal giudice del merito, adeguatamente motivati, sono in linea di principio insindacabili in sede di legittimità; la cassazione interviene solo in presenza di vizi di diritto o omesso esame di fatti decisivi non valutati.
- Il principio del "prospective overruling" è limitato ai casi di mutamento giurisprudenziale riguardante norme processuali; non può essere invocato per mutamenti di orientamento su norme sostanziali che incidono sul merito della controversia.
- L'onere della prova circa l'effettiva impossibilità di ricollocazione del lavoratore e la non equivalenza delle mansioni grava sul datore di lavoro che invoca giustificato motivo oggettivo.
- Se non si è formato giudicato su specifiche questioni (es. obbligo di repêchage), il giudice di rinvio può nuovamente esaminare i fatti e le prove relative a quei profili.
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