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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 420/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Corte d'appello aveva ritenuto che il contratto di collaborazione stipulato tra le parti fosse fittizio (il progetto non corrispondeva alle mansioni svolte) e aveva operato l'automatica conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 18/11/2011, con inquadramento 1B e condanna alla riammissione e a corrispondere indennità e differenze retributive. Risorse per Roma ha impugnato sostenendo, in primo luogo, che trattandosi di società "in house" del Comune di Roma trovasse applicazione il divieto/limitazione di conversione contenuto nel d.l. n.112/2008 conv. in l. n.133/2008 (come modificato), richiamando l'obbligo di reclutamento secondo i criteri dell'art.35 d.lgs. n.165/2001; in secondo luogo la società censiva la qualificazione del rapporto come "a progetto" e invocava l'art.61 d.lgs. n.276/2003 per escludere l'applicazione delle norme sulle collaborazioni per professionalità regolamentate. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché nuovo in sede di legittimità e non formato nel merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo e ha accolto il primo. Ha affermato che, essendo Risorse per Roma una società "in house" del Comune e il rapporto iniziato il 18/11/2011, trova applicazione il divieto/limitazione contenuto nell'art.18 del d.l. n.112/2008 (conv. in l. n.133/2008) come modificato, con conseguente applicazione dei criteri di reclutamento dell'art.35 d.lgs. n.165/2001 (procedure concorsuali o selettive) e l'imperatività di tali regole impedisce la conversione automatica dei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione in rapporti a tempo indeterminato per le società soggette a quel regime. Perciò la sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte territoriale, in diversa composizione, per essere riconsiderata conformemente ai principi indicati (con decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità).

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. n. 112/2008 (conv. in l. n. 133/2008) modificato

    "divieti o limitazioni alle assunzioni di personale previste per le pubbliche amministrazioni si applicano anche …alle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione…"

    La Corte interpreta l'art.18 come estensione del regime pubblicistico delle assunzioni alle societa' "in house", imponendo procedure concorsuali/selttive e imponendo che la violazione di tali regole impedisca l'automatica conversione dei rapporti di lavoro.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    Stabilisce i criteri di reclutamento (procedure concorsuali o selettive) per il personale nelle pubbliche amministrazioni; la Corte ne richiede l'applicazione anche alle societa' in house per garantire trasparenza, oggettivita' e imparzialita'; la violazione di tali obblighi preclude la conversione del rapporto.

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    Norma citata dalla ricorrente per sostenere che alcune prestazioni professionali (es. professioni intellettuali iscritte ad albi) siano escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni sulle collaborazioni; nella fattispecie la questione non e' stata esaminata in quanto sollevata per la prima volta in sede di legittimità e ritenuta inammissibile.

  • art. 1418 co.1 c.c.

    Riferimento alla nullità dei contratti (richiamato nella prima censura); la ricorrente sosteneva l'illegittimità della conversione invocando anche principi di annullabilità/nullità, ma la Corte ha focalizzato la questione sulle specifiche regole pubblicistiche di reclutamento.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale principio costituzionale di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione in ordine alla trasparenza e regole di reclutamento; usato a supporto dell'applicazione delle regole pubblicistiche anche alle societa' in house.

  • art. 115 c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 113 c.p.c.

    Richiami procedurali: l'art.115 c.p.c. e' invocato rispetto ai mezzi di prova e valutazione; gli artt.112 e 113 c.p.c. (divieto di ultra/extra petita e principio "iura novit curia") sono utilizzati per precisare i limiti del potere del giudice di affrontare questioni non oggetto del merito o nuove in sede di legittimità.

  • artt. 1362 e 2697 c.c.

    Richiamati in relazione alla qualificazione dei contratti e all'onere della prova; tuttavia la Corte ha ritenuto la questione di qualificazione sollevata in Cassazione inammissibile per novita' non trattata nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Se il datore di lavoro e' una societa' "in house" riferibile alla pubblica amministrazione e il rapporto e' sorto in epoca successiva o soggetta alla disciplina del d.l. n.112/2008 (conv. l. n.133/2008), l'illegittimità di un contratto di collaborazione non conduce automaticamente alla conversione in rapporto a tempo indeterminato: va verificata l'applicazione delle regole pubblicistiche di reclutamento (art.35 d.lgs. n.165/2001) e la possibile inammissibilita' della conversione se tali regole sono state violate.
  • Quando si pretende la qualificazione diversa di un rapporto (es. esclusione per professione ordinistica ai sensi dell'art.61 d.lgs. n.276/2003), la questione deve essere tempestivamente sollevata e trattata nei gradi di merito: proporla per la prima volta in Cassazione e' spesso inammissibile.
  • Il principio "iura novit curia" non autorizza il giudice di legittimità a decidere su questioni e fattispecie nuove non dibattute nei gradi precedenti; il giudice può riformulare la qualificazione giuridica solo se tale soluzione trova adeguato materiale probatorio e deduzioni già presenti nel processo.
  • In ipotesi di violazione delle regole di reclutamento previste per le amministrazioni pubbliche e per le societa' collegate, il rimedio non e' necessariamente la conversione automatica: puo' rendersi necessario il rinvio per valutare le conseguenze e l'eventuale adozione di misure conformi al regime pubblico (es. assunzione tramite selezione o diversa tutela risarcitoria).
  • Per valutare la correttezza di una conversione di contratto occorre controllare il momento temporale dell'instaurazione del rapporto rispetto all'entrata in vigore delle norme che estendono il regime pubblico alle societa' in house: rapporti anteriori a tale estensione possono essere trattati diversamente secondo la giurisprudenza richiamata.

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