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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 419/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Aterp ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva parzialmente accolto le domande dei lavoratori per pagamento delle retribuzioni fino al 10.8.2015 e per risarcimento del danno per illegittimo recesso ante tempus per il periodo 10.8.2015-9.8.2016. Il ricorso in Cassazione si articolava in sei motivi: errata interpretazione delle clausole contrattuali (art. 9 e art. 12 del contratto a progetto) e della presunta temporanea impossibilità per factum principis; contraddittorietà della motivazione rispetto all'art. 9; omesso esame di fatti decisivi riguardo alla mancanza di risorse regionali; violazione delle regole sulla valutazione della prova e del criterio di riparto dell'onere della prova; censura sulla valutazione del pagamento delle retribuzioni di luglio e primi giorni di agosto 2015; e contestazione della condanna al cumulo di rivalutazione monetaria e interessi legali in favore dei lavoratori (art. 22 co.36 L.724/1994 e art.112 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi cinque motivi di ricorso, ritenendo corretta e sufficientemente motivata la valutazione di merito secondo cui la sospensione della prestazione nel periodo 10.8.2015-9.8.2016 non era giustificata da una formale cessazione del finanziamento, la quale è risultata invece dalla delibera regionale del 9.8.2016 che ha effetti solo dalla sua emanazione. Ha invece accolto il sesto motivo: essendo l'ente ricorrente di natura pubblicistica, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali previsto dall'art. 22, comma 36, L. 724/1994; pertanto la pronuncia di appello è cassata in parte qua e, decidendo nel merito, la Corte ha condannato l'Aterp al pagamento delle somme riconosciute a favore dei lavoratori come da sentenza impugnata ma disponendo che le poste accessorie spettano nella misura della maggior somma tra rivalutazione e interessi (escluso il cumulo). Non sono state disposte ulteriori verifiche di fatto e non si procede alla liquidazione delle spese del grado per la mancata costituzione dei lavoratori; escluso anche il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 36, Legge n. 724/1994

    art. 22 co.36 L. 724/1994

    Norma limitativa che vieta il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali per emolumenti retributivi e pensionistici dei dipendenti pubblici; estesa dalla giurisprudenza anche ai crediti risarcitori connessi al rapporto di lavoro. Applicata per escludere il cumulo degli accessori in capo all'ente pubblico.

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    Norma generale sugli interessi e accessori dei crediti di lavoro; la Corte ha ritenuto che la regola speciale di legge 724/1994 limiti la portata dell'art. 429 per gli enti pubblici.

  • artt. 1362, 1363, 1341 c.c.

    artt. 1362, 1363, 1341 c.c.

    Canoni legali di interpretazione del contratto invoked dal ricorrente; la Corte ha ricordato che l'interpretazione contrattuale è fatto di merito affidato al giudice di merito e che Cassazione non sostituisce l'interpretazione quando questa sia plausibile e logicamente motivata.

  • art. 12 e art. 9 del contratto a progetto (clausole contrattuali)

    art. 9 e art. 12 del contratto

    Art. 9 subordinava il pagamento della prestazione all'erogazione di finanziamenti regionali; art. 12 prevedeva ipotesi di recesso anticipato. La Corte di merito ha ritenuto che la sospensione intervenuta non fosse giustificata da una formale cessazione dei finanziamenti fino alla delibera regionale del 9.8.2016.

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    art. 360 co.1 nn. 3,4,5 c.p.c.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto, motivazione apparente/omessa, omesso esame di fatti decisivi). La Corte ha applicato il parametro restringendo l'intervento alla verifica di violazioni di diritto o manifeste omissioni logiche nella motivazione.

  • art. 112 e 113 c.p.c.

    art. 112 e art. 113 c.p.c.

    Richiamati nelle censure relative all'onere della prova e alla valutazione delle domande accessorie; la Corte ha ritenuto che la valutazione del merito sulla prova e la sua distribuzione fosse corretta e non suscettibile di cassazione.

  • Cassazione, richiamo a precedenti giurisprudenziali

    Cass. n. 3964/2019; Cass. n. 9461/2021; Cass. n. 4460/2020; Cass. n. 21846/2022; Cass. nn. 29616-29617/2019; Cass. n. 13624/2020

    Giurisprudenza citata per consolidati principi interpretativi: la valutazione della volontà contrattuale è fatto di merito; Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito quando l'interpretazione quest'ultimo adottata sia plausibile; conferma dei limiti al cumulo delle poste accessorie per enti pubblici.

  • Corte Costituzionale, richiamo

    Richiamata in tema di disciplina degli emolumenti e limiti alla tutela accessoria dei crediti connessi al rapporto di lavoro pubblico.

Massime di principio

  • L'interpretazione delle clausole contrattuali è valutazione di fatto riservata al giudice di merito: la Cassazione non annulla una motivazione quando l'interpretazione adottata sia plausibile e logicamente motivata.
  • Una delibera amministrativa che accerta la cessazione di un finanziamento produce effetti dalla data della sua emanazione; non è normalmente riconosciuta efficacia retroattiva per giustificare sospensioni o risoluzioni antecedenti, salvo prova contraria.
  • La mera sospensione di fatto di attività da parte della committenza, se non prevista contrattualmente o non sorretta da formale atto che ne determini la causa, può essere qualificata come illegittima e dare diritto al risarcimento per il periodo in cui è stata imposta.
  • Nei rapporti con enti pubblici di natura pubblicistica, per i crediti connessi al rapporto di lavoro si applica il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali previsto dall'art. 22 co.36 L.724/1994: il lavoratore avrà la maggiore delle due poste, non il loro cumulo.
  • Le contestazioni sulla produzione e valutazione delle buste paga e dei pagamenti sono, salvo palesi errori, questioni di prova e di merito: la parte che deduce avvenuto pagamento deve provare in modo specifico l'elemento contestato.
  • In presenza di più interpretazioni contrattuali possibili, il ricorrente in Cassazione deve non solo esporre l'interpretazione alternativa, ma anche indicare in che modo il giudice di merito abbia violato le regole legali di interpretazione o motivato illogicamente per ottenere l'annullamento.

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