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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 396/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva riconosciuto a Manolescu il diritto alla NASPI dopo la cessazione del lavoro intramurario per scarcerazione per fine pena. L'INPS deduceva, in sintesi, che il lavoro carcerario intramurario non è assimilabile al lavoro subordinato ordinario ai fini previdenziali e che la cessazione del rapporto per fine pena non costituisce perdita involontaria dell'occupazione riconducibile alla tutela NASPI.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando le decisioni dei giudici di merito. Ha ritenuto che il lavoro intramurario, pur con caratteristiche peculiari, è nel tempo stato sempre più equiparato al rapporto di lavoro subordinato e che le norme (anche dopo la riforma del 2018) riconoscono ai detenuti la tutela assicurativa e previdenziale. Ha inoltre affermato che la cessazione del rapporto per scarcerazione per fine pena è estranea alla sfera di disponibilità del detenuto e, quindi, dà luogo a uno stato di disoccupazione involontaria idoneo a far sorgere il diritto alla NASPI. La sentenza condanna l'INPS al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 22 del 2015 (NASPI)

    La disciplina NASPI è applicata anche al lavoratore detenuto che abbia maturato i requisiti contributivi e lavorativi (art. 3 e segg.); la perdita dell'occupazione deve essere valutata in termini di involontarietà secondo le previsioni del decreto.

  • Legge 354/1975 (ordinamento penitenziario), art. 20, co. 17

    la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale

    Stabilisce che ai detenuti addetti al lavoro si applicano le tutele assicurative e previdenziali previste dalle leggi sul lavoro, a sostegno dell'assimilazione al rapporto di lavoro subordinato.

  • Legge 354/1975 (ordinamento penitenziario), art. 22

    le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi

    Riconosce la retribuzione per il lavoro intramurario e ne regola la misura, confermando la presenza di uno scambio economico (sinallagma) tipico del rapporto di lavoro.

  • d.lgs. n. 124 del 2018 (riforma ordinamento penitenziario)

    il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato

    La riforma consolida la tendenza a considerare il lavoro carcerario simile al lavoro libero, eliminando l'obbligatorietà e affermando l'equiparazione organizzativa e retributiva utile al reinserimento sociale.

  • Legge n. 56/1987, art. 19

    Norma che tutela, in generale, il diritto all'indennità di disoccupazione anche in presenza di misure restrittive della libertà personale; citata per evidenziare che lo stato di interdizione non comporta decadenza dalla tutela.

  • Corte EDU, Stummer v. Austria (Grande Camera, 7.7.2011)

    Il lavoro carcerario differisce sotto molti aspetti dal lavoro svolto dai dipendenti ordinari. ... Tuttavia, ... né il fatto che il lavoro penitenziario miri al reinserimento e la risocializzazione, né il carattere obbligatorio del lavoro penitenziario sono decisivi ... Ciò che è in discussione ... non è tanto la natura e lo scopo del lavoro penitenziario ... quanto la necessità di provvedere alla vecchiaia. ... il ricorrente ... si trovava in una situazione sostanzialmente simile a quella dei dipendenti ordinari

    La giurisprudenza europea considera le differenze del lavoro carcerario non decisive per negare l'applicazione di tutele sociali fondamentali quando la sostanza della protezione (es. previdenza, disoccupazione, pensione) lo richiede.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (variants)

    Orientamenti della Corte costituzionale e della Cassazione richiamati per mostrare il progressivo riconoscimento di diritti ai lavoratori detenuti (es. ferie, tutela contro infortuni, competenza del giudice del lavoro) e l'equiparazione funzionale al lavoro ordinario.

Massime di principio

  • Il lavoro intramurario deve essere valutato, ai fini previdenziali, in maniera sostanziale: le sue peculiarità non escludono l'applicazione delle tutele previste per i lavoratori subordinati.
  • La cessazione del rapporto di lavoro per scarcerazione per fine pena è considerata perdita involontaria dell'occupazione e può dare diritto alla NASPI se sono soddisfatti i requisiti contributivi/tempi di lavoro.
  • La presenza di contributi versati dall'Amministrazione penitenziaria a favore del detenuto rafforza il riconoscimento della tutela previdenziale.
  • Il fatto che il lavoro carcerario sia organizzato con rotazioni o abbia carattere non lucrativo dell'ente datore non è di per sé ostativo all'erogazione delle prestazioni previdenziali.
  • Situazioni previste per rapporti a termine (conoscenza a priori della data di cessazione) sono comparabili: la scadenza del rapporto determina comunque, in determinati casi, diritto alla tutela contro la disoccupazione.
  • In casi analoghi è utile verificare sempre: (a) l'effettivo versamento dei contributi previdenziali; (b) il rispetto dei requisiti temporali/minimi previsti dalla normativa NASPI; (c) l'estraneità della cessazione alla volontà del lavoratore.

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