Cassazione Civile, Ordinanza n. 15072/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La vicenda riguarda la domanda di rimborso del 90% dei contributi dovuti per il servizio sanitario nazionale versati da una società per gli anni 1994-1997, in relazione alle agevolazioni previste per i soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994. La società aveva agito contro il silenzio-rifiuto dell’INPS. In primo grado il ricorso era stato respinto per tardività; in appello la CTR aveva invece ritenuto tempestiva l’istanza, applicando un termine decennale decorrente dal 1 gennaio 2004 e valorizzando anche la decisione della Commissione UE del 2015 sui requisiti delle agevolazioni. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., deducendo l’esistenza di un giudicato esterno formatosi in altra controversia tra le stesse parti, che avrebbe già affermato la decadenza della società dai benefici; 2) violazione dell’art. 4, comma 90, l. n. 350/2003 e dell’art. 3-quater, comma 1, d.l. n. 300/2006 conv. in l. n. 17/2007, sostenendo che la domanda di rimborso era tardiva perché proposta oltre il termine decadenziale del 31 luglio 2007. La curatela fallimentare ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo sul giudicato esterno, perché il giudicato formatosi in corso di giudizio di appello e non eccepito tempestivamente nel grado di merito non può essere fatto valere con ricorso per cassazione, ma solo con revocazione. Accoglie invece il secondo motivo: ribadisce che il termine per presentare la domanda di rimborso/regolarizzazione ex art. 4, comma 90, l. n. 350/2003, come prorogato dall’art. 3-quater, comma 1, d.l. n. 300/2006, ha natura decadenziale e si applica anche a chi aveva già versato integralmente i contributi e chiede la restituzione del 90%. Esclude l’applicazione della prescrizione ordinaria ex art. 2033 c.c. e ritiene non pertinenti le disposizioni sopravvenute della l. n. 205/2017. La sentenza d’appello viene quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società. Le spese di merito sono compensate; quelle di cassazione sono poste a carico della controricorrente.
Norme richiamate
Il giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di appello, se non eccepito in quel grado, non può essere dedotto per la prima volta in cassazione; la tutela va esercitata, semmai, con revocazione della sentenza di appello.
art. 4, comma 90, l. n. 350/2003
La norma estende ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del Piemonte del 1994 il regime agevolativo di regolarizzazione previsto per altri eventi calamitosi, comprendendo sia il pagamento del 10% del dovuto sia il rimborso del 90% già versato.
art. 3-quater, comma 1, d.l. n. 300/2006 conv. in l. n. 17/2007
Ha prorogato al 31 luglio 2007 il termine per presentare le domande di regolarizzazione/rimborso relative alle agevolazioni in esame; il termine è decadenziale.
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
È la disciplina agevolativa di riferimento richiamata ed estesa alla fattispecie piemontese, dalla quale deriva la possibilità di definire la posizione fiscale o previdenziale versando solo una parte del dovuto o chiedendo il rimborso di quanto eccedente.
Non si applica, in via generale, la disciplina comune dell’indebito oggettivo, perché nel settore tributario e para-tributario opera un regime speciale di rimborso soggetto a istanza e decadenza.
art. 1, commi 771 e 772, l. n. 205/2017
Le disposizioni sono considerate non modificative della disciplina previgente per gli aiuti alle imprese colpite dall’alluvione del Piemonte del 1994, ma introducono un diverso contributo per chi non abbia potuto ottenere il rimborso per mancanza di tempestiva domanda.
Richiamato come esempio del regime speciale di rimborso tributario fondato sull’istanza di parte da presentare a pena di decadenza nei termini previsti dalla legge.
Massime di principio
- Nel sistema degli aiuti/regolarizzazioni per eventi calamitosi, il termine per presentare l’istanza di rimborso o definizione agevolata ha natura decadenziale anche se la legge non lo qualifica espressamente come perentorio, quando ciò sia funzionale alla certezza degli oneri gravanti sui bilanci pubblici.
- La locuzione "regolarizzare la posizione" comprende sia il pagamento ridotto di quanto ancora dovuto sia la restituzione parziale di quanto già corrisposto; non è ragionevole distinguere tra contribuenti che non hanno pagato e contribuenti che hanno già versato integralmente.
- Per le somme versate in ambito tributario o para-tributario opera un regime speciale di rimborso su istanza di parte, che esclude l’applicazione diretta della prescrizione ordinaria dell’indebito di diritto comune.
- Il giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di appello deve essere dedotto nel medesimo grado; se la sentenza di appello si pone in contrasto con esso, il rimedio è la revocazione e non il ricorso per cassazione.
- Le norme sopravvenute che introducono un diverso beneficio economico per imprese danneggiate da calamità non incidono automaticamente sul regime decadenziale previgente, salvo espressa modifica della disciplina originaria.
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