Cassazione Civile, Ordinanza n. 10530/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente del Ministero aveva convenuto la P.A. sostenendo che gli ordini di servizio con cui gli era stato attribuito l’incarico di coordinatore responsabile di un ufficio speciale fossero nulli e che, in realtà, egli avesse svolto mansioni dirigenziali con conseguente diritto al trattamento economico di dirigente di prima fascia. Inoltre contestava il collocamento a riposo disposto dal Ministero dal 1° luglio 2012, assumendo che la cessazione fosse stata in realtà una risoluzione del rapporto ai sensi della disciplina sul raggiungimento della massima anzianità contributiva, con necessità di un preavviso di sei mesi e diritto all’indennità sostitutiva di preavviso. Deduceva anche la mancata motivazione del recesso e l’erronea applicazione della disciplina pensionistica richiamata dai giudici di merito, sostenendo che avrebbe dovuto trovare applicazione la normativa successiva della c.d. legge Fornero, con pensionamento solo al raggiungimento dei 66 anni. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione; in Cassazione il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione di varie norme, tra cui art. 72, comma 11, d.l. 112/2008, art. 17 d.l. 78/2009, d.lgs. 165/2001, art. 24 d.l. 201/2011, d.P.R. 1092/1973, artt. 1175, 1375 e 2697 c.c., art. 97 Cost. e art. 6 direttiva 78/2000/CE, oltre a vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse escluso erroneamente l’obbligo di motivare il recesso e di rispettare il preavviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto definitivo l’accertamento della Corte d’appello secondo cui il rapporto era cessato per collocamento a riposo ex art. 4 d.P.R. 1092/1973 al compimento del 65° anno di età, con efficacia dal primo giorno del mese successivo. Ha osservato che la censura sul diverso regime di risoluzione anticipata al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione non era supportata da elementi documentali idonei a dimostrare che il Ministero avesse effettivamente esercitato quella facoltà. Ha inoltre ritenuto irrilevante il richiamo alla legge Fornero, non risultando la questione trattata nei precedenti gradi. Conseguentemente, applicandosi il d.P.R. 1092/1973, la P.A. non era tenuta né a motivare lo scioglimento del rapporto né a concedere il preavviso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stata infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 72, comma 11, d.l. n. 112 del 2008
richiamato dal ricorrente come base della pretesa risoluzione del rapporto per raggiungimento della massima anzianità contributiva e del preavviso; la Corte rileva però che non vi è prova che la P.A. abbia esercitato tale facoltà
art. 17, comma 35-nonies, d.l. n. 78 del 2009 conv. in l. n. 102 del 2009
richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo in presenza dell’applicazione del diverso regime pensionistico
invocato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla cessazione del rapporto
invocato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla cessazione del rapporto
art. 24 d.l. n. 201 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011
richiamato dal ricorrente per sostenere l’applicabilità della disciplina Fornero, ma ritenuto privo di rilievo perché non dedotto nei precedenti gradi
d.P.R. n. 1092 del 1973, art. 4
"Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età"
norma ritenuta applicabile dalla Corte; da essa discende che la cessazione avviene per limite di età e senza obbligo di motivazione o preavviso
richiamati dal ricorrente a sostegno delle doglianze sul comportamento della P.A., ma non accolti
richiamato dal ricorrente, ma la Corte evidenzia che mancava la prova della diversa volontà della P.A. di usare la facoltà di risoluzione anticipata
art. 97 Cost.
invocato dal ricorrente, senza incidenza sull’esito in presenza della disciplina applicabile del collocamento a riposo
art. 6, comma 1, direttiva 78/2000/CE
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a mutare il regime della cessazione del rapporto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato
richiamata in relazione alla disciplina dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando il giudice di merito accerta che il rapporto di pubblico impiego è cessato per collocamento a riposo al compimento del limite di età previsto dalla disciplina speciale, tale qualificazione esclude l’applicazione delle regole sul recesso discrezionale con obbligo di motivazione e preavviso.
- La parte che deduca l’operatività di una diversa causa di cessazione del rapporto, più favorevole o onerosa per la P.A., deve allegare e provare in modo specifico gli elementi da cui risulti l’effettivo esercizio di quella facoltà da parte dell’amministrazione.
- Il richiamo a una disciplina sopravvenuta o diversa è inidoneo a scalfire la decisione se la relativa questione non risulta tempestivamente introdotta nel giudizio di merito o non è comunque correlata all’accertamento di fatto ormai definitivo.
- In sede di legittimità, le censure generiche contro l’accertamento di fatto del giudice di merito non sono idonee a sovvertire la ricostruzione della causa, specie quando il quadro documentale non dimostri la tesi alternativa prospettata dal ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10440/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10471/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10474/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10476/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10484/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10485/2023 del 19/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →