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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10440/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico, inquadrato come dirigente medico di primo livello, aveva chiesto la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento di differenze retributive sostenendo che l'incarico svolto per circa dodici anni, come sostituzione del primario del servizio di laboratorio di analisi, integrasse in realtà mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che l'attività fosse correttamente remunerata secondo la disciplina collettiva applicabile alla sostituzione del dirigente di secondo livello, con la sola indennità sostitutiva prevista dall'art. 18 del CCNL 8.6.2000. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 36 Cost., 2103 c.c., 52, commi 2 e 4, d.lgs. n. 165/2001 e 18 CCNL 8.6.2000, sostenendo che la protrazione dell'incarico oltre i termini contrattuali avrebbe fatto scattare il diritto alla retribuzione per mansioni superiori. Con un secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese e il contributo unificato, invocando gli artt. 91 e 92 c.p.c. e l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che la sostituzione del dirigente medico, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000, non integra svolgimento di mansioni superiori perché si colloca nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria; di conseguenza non si applica l'art. 2103 c.c. e spetta soltanto l'indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva, senza rilievo della durata oltre il termine di sei o dodici mesi e senza violazione dell'art. 36 Cost. Quanto alle spese, la relativa statuizione è stata considerata discrezionale e comunque coerente con l'esito soccombente del ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    richiamato insieme all'art. 36 Cost. a sostegno della tesi del ricorrente; la Corte non ne ravvisa la violazione nel caso concreto

  • art. 36 Cost.

    ritenuto non violato perché l'indennità sostitutiva prevista dalla disciplina collettiva è considerata adeguatamente remunerativa

  • art. 2103 c.c.

    non applicabile alla sostituzione del dirigente medico nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria

  • art. 52, commi 2 e 4, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa alle mansioni superiori; non ritenuto decisivo per il caso di sostituzione disciplinata dal CCNL

  • art. 18 del CCNL 8.6.2000

    costituisce la disciplina speciale della sostituzione del dirigente medico; prevede la sola indennità sostitutiva e non la retribuzione per mansioni superiori

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati per contestare la regolazione delle spese; la Corte osserva che la decisione sulle spese resta discrezionale nei limiti della soccombenza

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato; la Corte ne afferma l'applicazione in ragione della soccombenza

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    base per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La sostituzione del dirigente medico prevista dalla contrattazione collettiva nel servizio sanitario nazionale, quando si svolge nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, non integra di regola svolgimento di mansioni superiori.
  • In presenza di una disciplina collettiva speciale che regola la sostituzione e prevede una specifica indennità, non opera l'art. 2103 c.c. e non spetta il trattamento economico del dirigente sostituito.
  • La protrazione dell'incarico di sostituzione oltre il termine previsto per la copertura del posto vacante non trasforma automaticamente la sostituzione in assegnazione di mansioni superiori, se la disciplina collettiva continua a prevedere la medesima remunerazione sostitutiva.
  • Quando la domanda principale è respinta, la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza; la scelta di compensarle resta rimessa alla discrezionalità del giudice nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriSpese di liteRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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