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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10474/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lite nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una infermiera professionale addetta a un reparto ospedaliero, poi proseguita dall'erede, per asseriti comportamenti di mobbing posti in essere dal primario del reparto e per dedotto demansionamento. In particolare, la lavoratrice lamentava: plurimi procedimenti disciplinari ritenuti ritorsivi; contestazioni di disservizi che a suo dire la avrebbero riguardata in via esclusiva; mancato scorrimento della graduatoria di una selezione per la copertura di un posto di caposala, nonostante fosse in posizione utile; trasferimento a un reparto diverso che sarebbe stato demansionante e causalmente collegato a un pregiudizio psicofisico. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e insufficiente motivazione per non avere la Corte d'appello considerato altra documentazione prodotta a sostegno della domanda; 2) violazione degli artt. 2087, 2049 e 1218 c.c. per non avere adeguatamente valutato la responsabilità datoriale per lesione dell'integrità fisica e della dignità morale del lavoratore, anche per fatto del superiore gerarchico; 3) violazione del d.lgs. n. 626/1994 e della normativa comunitaria in materia di sicurezza sul lavoro, reiterando la censura sulla responsabilità datoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi fossero inammissibili perché diretti, in sostanza, a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa valutazione dei fatti già scrutinati dalla Corte territoriale. È stato quindi confermato il rigetto della domanda risarcitoria già deciso nei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore statuizione sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    richiamato quale base della responsabilità datoriale per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore; la censura è stata però dichiarata inammissibile perché mirava a rivalutare il merito

  • art. 2049 c.c.

    invocato per la responsabilità del datore per fatto del preposto/soggetto gerarchicamente sovraordinato; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la considera meramente rivalutativa

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità per inadempimento del datore di lavoro; motivo inammissibile perché volto a una diversa lettura dei fatti

  • d.lgs. n. 626/1994

    invocato unitamente alla normativa comunitaria in materia di sicurezza sul lavoro; anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile come sollecitazione al riesame del merito

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la statuizione sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e dei fatti già valutati dal giudice di merito.
  • Le censure formulate come violazione di norme sostanziali sulla responsabilità datoriale sono inammissibili quando, sotto la veste della violazione di legge, sollecitano in realtà una diversa ricostruzione della vicenda concreta.
  • La deduzione di mobbing e demansionamento richiede che il vizio di legittimità investa reali errori di diritto o omissioni rilevanti, non una mera contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito abbia esaminato puntualmente le circostanze fattuali dedotte, la Corte di cassazione non può sostituirsi a esso nella valutazione della loro attendibilità o decisività.

Come è indicizzato

MaterieMobbingDemansionamentoLicenziamentoSpese di liteProveRicorso per cassazione
RamiLavoroResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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