Cassazione Civile, Ordinanza n. 10474/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una infermiera professionale addetta a un reparto ospedaliero, poi proseguita dall'erede, per asseriti comportamenti di mobbing posti in essere dal primario del reparto e per dedotto demansionamento. In particolare, la lavoratrice lamentava: plurimi procedimenti disciplinari ritenuti ritorsivi; contestazioni di disservizi che a suo dire la avrebbero riguardata in via esclusiva; mancato scorrimento della graduatoria di una selezione per la copertura di un posto di caposala, nonostante fosse in posizione utile; trasferimento a un reparto diverso che sarebbe stato demansionante e causalmente collegato a un pregiudizio psicofisico. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e insufficiente motivazione per non avere la Corte d'appello considerato altra documentazione prodotta a sostegno della domanda; 2) violazione degli artt. 2087, 2049 e 1218 c.c. per non avere adeguatamente valutato la responsabilità datoriale per lesione dell'integrità fisica e della dignità morale del lavoratore, anche per fatto del superiore gerarchico; 3) violazione del d.lgs. n. 626/1994 e della normativa comunitaria in materia di sicurezza sul lavoro, reiterando la censura sulla responsabilità datoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi fossero inammissibili perché diretti, in sostanza, a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa valutazione dei fatti già scrutinati dalla Corte territoriale. È stato quindi confermato il rigetto della domanda risarcitoria già deciso nei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
richiamato quale base della responsabilità datoriale per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore; la censura è stata però dichiarata inammissibile perché mirava a rivalutare il merito
art. 2049 c.c.
invocato per la responsabilità del datore per fatto del preposto/soggetto gerarchicamente sovraordinato; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la considera meramente rivalutativa
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità per inadempimento del datore di lavoro; motivo inammissibile perché volto a una diversa lettura dei fatti
d.lgs. n. 626/1994
invocato unitamente alla normativa comunitaria in materia di sicurezza sul lavoro; anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile come sollecitazione al riesame del merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la statuizione sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e dei fatti già valutati dal giudice di merito.
- Le censure formulate come violazione di norme sostanziali sulla responsabilità datoriale sono inammissibili quando, sotto la veste della violazione di legge, sollecitano in realtà una diversa ricostruzione della vicenda concreta.
- La deduzione di mobbing e demansionamento richiede che il vizio di legittimità investa reali errori di diritto o omissioni rilevanti, non una mera contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito abbia esaminato puntualmente le circostanze fattuali dedotte, la Corte di cassazione non può sostituirsi a esso nella valutazione della loro attendibilità o decisività.
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