Cassazione Civile, Ordinanza n. 10485/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una dipendente di una società di trasporto, inquadrata come quadro, aveva svolto per alcuni anni anche le funzioni di responsabile/direttore di esercizio di un consorzio costituito per partecipare a una gara per il servizio di trasporto locale. In primo grado era stata esclusa la contitolarità del rapporto in capo al consorzio, ma era stato riconosciuto solo un compenso aggiuntivo. La Corte d’appello, invece, aveva ritenuto che le mansioni concretamente svolte avessero natura dirigenziale e aveva condannato la sola società datrice al pagamento di differenze retributive e sul TFR per il periodo indicato. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme di legge e di CCNL sostenendo che il consorzio fosse una mera struttura priva di operatività e che la normativa sul responsabile di esercizio non fosse pertinente; con il secondo ha censurato il criterio di quantificazione delle differenze retributive, ritenuto arbitrario perché fondato sul contratto di servizio e non sul CCNL invocato.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la decisione di merito avesse correttamente applicato il criterio trifasico di inquadramento, valorizzando l’accertamento delle mansioni effettivamente svolte, il raffronto con le qualifiche del contratto collettivo e la valutazione complessiva delle prove. Ha inoltre osservato che il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità sotto la veste della violazione di legge. Quanto al quantum, la censura è stata dichiarata non ammissibile perché non attaccava adeguatamente la ratio della decisione e perché il parametro utilizzato dalla Corte territoriale era stato ritenuto congruo, essendo collegato allo specifico contratto di servizio e risultando comunque applicabile la contrattazione autoferrotranvieri. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti di causa o per contestare una ricostruzione fattuale diversa da quella accolta dal giudice di merito.
Richiamato come norma relativa alle categorie dei prestatori di lavoro, nel contesto della verifica dell’inquadramento superiore e della qualifica dirigenziale.
art. 91 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753
Richiamato insieme alla disciplina speciale del responsabile di esercizio per sostenere la qualificazione delle mansioni svolte.
Richiamato come disposizione descrittiva e qualificatoria della figura del responsabile di esercizio.
art. 1, comma 1, CCNL Confservizi-Federmanager 22 dicembre 2009
Invocato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che tale contratto collettivo non risultava allegato nelle precedenti fasi e che alla lavoratrice si applicava invece la contrattazione autoferrotranvieri.
art. 36 Cost.
Richiamato nel secondo motivo in tema di retribuzione proporzionata, ma la censura è stata ritenuta non ammissibile.
Richiamato in relazione alla determinazione della retribuzione e delle differenze dovute.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove e la quantificazione economica, ma senza successo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando mira, in realtà, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
- L’accertamento dell’inquadramento superiore del lavoratore richiede il metodo trifasico: individuazione delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali rilevanti e raffronto tra fatti e qualifiche; non è necessaria una scansione rigida e meramente formale, purché tutti gli snodi logico-giuridici risultino effettivamente considerati.
- La qualifica superiore può essere riconosciuta sulla base di una valutazione complessiva e integrata delle risultanze probatorie, incluse le funzioni effettivamente esercitate, le responsabilità connesse e la disciplina normativa o contrattuale della figura professionale.
- In sede di ricorso per cassazione, la contestazione del quantum deve colpire specificamente la ratio della decisione e non può limitarsi a proporre un diverso criterio di calcolo o una diversa lettura dei fatti se il parametro adottato dal giudice di merito risulta congruo e logicamente coerente.
- La scelta del parametro retributivo è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo fonda su elementi fattuali pertinenti e su un ragionamento non illogico, specie se il diverso parametro invocato non risulta utilmente introdotto nel giudizio di merito.
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