Cassazione Civile, Ordinanza n. 10484/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La dipendente aveva agito per ottenere il riconoscimento, ai fini economici e della progressione di carriera, dello svolgimento di funzioni dirigenziali di I fascia, oltre al risarcimento del danno asseritamente derivante dal tardivo riconoscimento delle funzioni dirigenziali di II fascia. Aveva inoltre chiesto gli interessi per il ritardato e parziale pagamento dei compensi relativi all'attività svolta nel Collegio dei Revisori dei Conti per gli anni 2004, 2005 e 2006, nonché gli interessi ex art. 4 l. n. 312/1980. La Corte d'appello aveva rigettato le domande sulla dirigenza di I fascia e sul danno da ritardo, mentre aveva riconosciuto gli interessi sui compensi del collegio e quelli ex art. 4 l. n. 312/1980. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere carenti allegazione e prova sulle mansioni di fatto; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato le contestazioni mosse alla CTU e il conteggio del consulente di parte; (3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per contraddittorietà della motivazione laddove la Corte dichiarava di aderire integralmente alla relazione contabile ma indicava poi un importo diverso da quello risultante dalla CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendoli diretti in realtà a contestare la valutazione di merito delle allegazioni e delle prove e l'apprezzamento dell'esito della CTU. Ha invece accolto il terzo motivo, ravvisando una effettiva incongruenza tra il richiamo alle risultanze contabili e l'importo indicato nel dispositivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata decisa nel merito senza rinvio, con condanna del Ministero al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di euro 11.693,46. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese dei gradi di merito come già statuito dalla sentenza impugnata e, per il giudizio di legittimità, al 50% delle spese, compensate per metà.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro della dedotta violazione per contraddittorietà della motivazione; la Corte ritiene fondata la censura quando il dispositivo indichi un importo difforme da quello risultante dalle risultanze contabili che la sentenza dichiara di recepire integralmente.
è richiamato in relazione alla domanda sugli interessi ulteriori spettanti sui compensi tardivamente corrisposti per l'incarico nel collegio dei revisori; la Corte conferma il riconoscimento disposto nei gradi di merito.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito delle allegazioni, delle prove o dell'esito di una consulenza tecnica, poiché tale censura resta estranea al sindacato di legittimità.
- La contestazione della motivazione per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. è fondata quando la sentenza presenti una reale incongruenza interna tra la premessa di adesione alle risultanze istruttorie o contabili e il contenuto del dispositivo che liquida una somma diversa.
- Quando la causa non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, determinando direttamente la somma dovuta.
- Nei giudizi relativi a compensi e accessori dovuti per incarichi svolti nell'ambito del pubblico impiego, il ritardo nel pagamento può fondare il riconoscimento degli interessi legali e degli ulteriori accessori previsti dalla disciplina speciale richiamata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10440/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10471/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10474/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10476/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10485/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10499/2023 del 19/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →