Cassazione Civile, Ordinanza n. 10471/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo. La corte territoriale aveva dichiarato illegittimo il recesso ritenendo non corretta la modalità di calcolo dell’anzianità di servizio utilizzata dal datore di lavoro per la selezione dei lavoratori da licenziare: il consorzio aveva suddiviso l’anzianità in fasce temporali predeterminate, mentre il giudice di merito ha ritenuto che, in mancanza di accordo con le organizzazioni sindacali, dovesse applicarsi il criterio legale dell’anzianità effettiva di servizio. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. n. 223/1991, sostenendo che il sistema per fasce era stato previamente comunicato ai lavoratori, era oggettivo, trasparente, verificabile e non discrezionale, e che comunque il lavoratore sarebbe risultato recessivo anche applicando il criterio dell’anzianità effettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in assenza di un accordo sindacale derogatorio, nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo i criteri legali di scelta devono essere applicati secondo obiettività e razionalità e, quanto all’anzianità, il riferimento è all’anzianità complessiva di servizio effettivamente maturata. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per errata applicazione del criterio di anzianità. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, lett. b), L. 23 luglio 1991, n. 223
In mancanza di accordo sindacale, il criterio dell’anzianità va inteso come anzianità di servizio effettiva complessivamente maturata; i criteri di scelta devono restare oggettivi, razionali e verificabili, senza margini di discrezionalità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente di dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro dell’importo aggiuntivo del contributo unificato.
Massime di principio
- Nella procedura di licenziamento collettivo, se manca un accordo con le organizzazioni sindacali, il datore di lavoro deve attenersi ai criteri legali di scelta previsti dalla legge, senza introdurre meccanismi sostitutivi o correttivi che alterino la portata del criterio normativo.
- Il criterio dell’anzianità di servizio, ai fini della selezione dei lavoratori da collocare in mobilità, va riferito all’anzianità complessiva effettivamente maturata nel rapporto, perché essa esprime la professionalità acquisita e la fedeltà all’azienda.
- I criteri di scelta dei lavoratori da licenziare devono essere integralmente fondati su elementi oggettivi e verificabili, in modo da consentire una graduatoria rigida e controllabile; non sono ammesse valutazioni discrezionali neppure se mascherate da applicazione di criteri apparentemente oggettivi.
- Un sistema di ripartizione per fasce temporali dell’anzianità è legittimo solo se espressamente consentito da un accordo sindacale derogatorio; in difetto, resta prevalente il parametro dell’anzianità effettiva di servizio.
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