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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10476/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'avvicendamento nell'appalto Trenitalia per i servizi di accompagnamento dei viaggiatori sui treni notturni. Il lavoratore, già dipendente della precedente appaltatrice, era stato posto in mobilità e poi licenziato per cessazione dell'appalto; in sede di merito ha ottenuto dalla Corte d'appello il riconoscimento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso la nuova società subentrante, con decorrenza dal 12/12/2011, in applicazione della clausola sociale prevista dalla contrattazione collettiva e degli accordi di gara, nonché la condanna al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite dalla messa a disposizione delle energie lavorative. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Ha sostenuto: (1) l'omesso esame della distinzione tra affidamento provvisorio urgente e successiva aggiudicazione di una distinta gara, con esclusione del cambio appalto; (2) la violazione dell'art. 16 bis CCNL A/F Mobilità del 20 luglio 2012 e delle previsioni di gara, assumendo che l'affidamento temporaneo non fosse equiparabile al cambio appalto; (3) l'erroneità della decisione per avere ritenuto illegittima la selezione del personale in relazione ai volumi del servizio e ai criteri organizzativi adottati; (4)-(6) la legittimità della clausola di non gradimento esercitata dalla committente, che avrebbe impedito l'assunzione del lavoratore e che la società avrebbe dovuto rispettare senza poter conoscere le ragioni del diniego; (7) la violazione delle previsioni sul cambio appalto e dell'art. 2112 c.c., negando in mancanza di continuità giuridica del rapporto sia il diritto all'assunzione sia il risarcimento. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, evidenziando che la sentenza impugnata non aveva affermato un obbligo di assunzione di tutto il personale, ma aveva censurato l'illegittima applicazione dei criteri concordati di selezione, e che la natura provvisoria dell'affidamento non escludeva di per sé il cambio appalto né l'applicazione della clausola sociale. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulla clausola di non gradimento per difetto di autosufficienza e perché la questione era stata già esaminata, sottolineando comunque che la clausola era stata applicata in modo arbitrario, senza contraddittorio e per ragioni non oggettive; ha inoltre rilevato che le conseguenze dell'illegittimo non gradimento avrebbero dovuto essere fatte valere nei confronti della committente, rimasta però estranea per ragioni processuali. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo fondato sull'art. 2112 c.c., perché la decisione d'appello non aveva applicato tale norma ma aveva riconosciuto un diritto all'assunzione derivante dalla contrattazione collettiva e dagli accordi di gara. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della società alle spese.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso della società appaltatrice subentrante. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all'assunzione presso l'appaltatore subentrante in forza della clausola sociale prevista dalla contrattazione collettiva e degli accordi di gara, nonché il diritto al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto non percepite dalla messa a disposizione della prestazione. La Corte ha escluso che la natura provvisoria dell'affidamento impedisse di qualificare la vicenda come cambio appalto e ha ritenuto inammissibili, per difetto di autosufficienza e per mancato confronto con la ratio decidendi, le doglianze sulla clausola di non gradimento e sull'art. 2112 c.c. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del lavoratore, e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    dedotto per omesso esame di fatto decisivo, ma le censure sono state ritenute infondate o inammissibili in quanto non coglievano la ratio della decisione o mancavano di autosufficienza

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro delle censure di violazione di legge, ma i motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione dei criteri di assunzione, ma la doglianza non ha superato il vaglio di legittimità

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'inadempimento contrattuale, ma non ritenuto decisivo

  • art. 2112 c.c.

    evocato dalla ricorrente, ma la Corte ha chiarito che la sentenza d'appello non vi aveva fatto applicazione, avendo invece fondato il diritto del lavoratore sulla clausola sociale e sugli accordi di gara

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali

  • art. 43 legge fall.

    richiamato per escludere l'interruzione del giudizio di legittimità a seguito del fallimento della ricorrente

  • art. 41 d.lgs. n. 5 del 2006

    citato come norma che ha modificato l'art. 43 l.fall. senza incidere sull'impulso d'ufficio del giudizio di cassazione

  • art. 16 bis CCNL A/F Mobilità del 20 luglio 2012

    invocato dalla ricorrente per negare che l'affidamento temporaneo equivalga a cambio appalto, ma la censura è stata respinta

  • art. 29 d. lgs. n. 276/2003

    richiamato dalla ricorrente nei motivi sul cambio appalto, senza accoglimento

  • art. 41 Cost.

    evocato dalla ricorrente a sostegno della propria autonomia organizzativa, ma non idoneo a scardinare la clausola sociale così come applicata

  • artt. 5, 23, 27 del contratto di affidamento temporaneo

    richiamati dalla ricorrente in relazione alla clausola di non gradimento; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure per difetto di trascrizione e mancato confronto con la motivazione d'appello

  • art. VII del CTO

    la Corte ne ha menzionato il contenuto relativo al potere di richiedere la sostituzione di maestranze e di esprimere il non gradimento, ma ha rilevato che la clausola era stata applicata in modo arbitrario e senza contraddittorio

  • accordo sindacale 9/12/2011

    citato dalla ricorrente tra le fonti regolatrici della procedura di assunzione, senza che le relative censure fossero accolte

Massime di principio

  • Nel cambio di appalto di servizi, la clausola sociale prevista dal CCNL può imporre all'impresa subentrante l'assunzione ex novo di una quota del personale già impiegato dall'appaltatore cessante, secondo criteri oggettivi concordati, anche se l'affidamento iniziale sia stato provvisorio o in urgenza e sia poi seguito da una nuova aggiudicazione.
  • La natura provvisoria dell'assegnazione del servizio non esclude, di per sé, la continuità funzionale rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina collettiva sul cambio appalto, se vi è comunque sostituzione dell'appaltatore nella gestione del servizio.
  • L'impresa subentrante non può opporre, per sottrarsi all'obbligo di assunzione, una clausola di non gradimento applicata in modo arbitrario, unilaterale e senza contraddittorio, specie se priva di indicazioni concrete e oggettive riferite al singolo lavoratore.
  • In sede di legittimità, le censure che investono l'interpretazione di accordi aziendali o la concreta applicazione di clausole collettive devono essere autosufficienti e devono confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, sono inammissibili.
  • Il diritto all'assunzione riconosciuto al lavoratore sulla base della clausola sociale e degli accordi di gara è distinto dall'art. 2112 c.c.; pertanto la mancanza di continuità giuridica del rapporto non esclude, di per sé, la tutela se il diritto discende da fonti contrattuali o collettive specifiche.
  • Il risarcimento del danno per la mancata assunzione può essere liquidato facendo riferimento alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dalla messa a disposizione della prestazione, quale parametro congruo della lesione del diritto all'assunzione.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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