Cassazione Civile, Ordinanza n. 02457/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società alcuni avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2008, con recuperi ai fini IVA, IRAP e IRES, fondati su anomalie riscontrate in una doppia operazione finanziaria denominata "promissory note" e su una fattura relativa a un'operazione attiva fittiziamente intestata a una controllata portoghese della stessa società. La contribuente aveva impugnato gli atti e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello la CTR aveva rigettato l'appello principale dell'Ufficio, confermando l'annullamento degli avvisi per ritenuta violazione dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. La società si è costituita con controricorso e ricorso incidentale condizionato, ma nelle more ha chiesto la sospensione del giudizio rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, producendo la documentazione di adesione e il pagamento integrale. Poiché l'Ufficio non ha notificato diniego entro il termine previsto e non è stata chiesta trattazione entro il termine successivo, la società ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere conseguente alla definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate. Ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che la pronuncia di estinzione non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla CTR come base della violazione contestata dall'Ufficio; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, perché il giudizio si estingue per definizione agevolata
la definizione agevolata della controversia, in mancanza di diniego dell'Ufficio entro il termine e di istanza di trattazione, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
è richiamato come base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, escluso nel caso di estinzione
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente nel procedimento camerale
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, se perfezionata con il pagamento e in assenza di diniego tempestivo dell'Amministrazione e di istanza di trattazione, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
- Quando il processo si estingue per effetto di una definizione agevolata, le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- La pronuncia di estinzione del giudizio non è equiparabile a una decisione di rigetto o di inammissibilità del ricorso; di conseguenza non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente nei casi tipizzati dalla legge.
- Le norme che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali, come il raddoppio del contributo unificato, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati.
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