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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08140/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, transitato in ENAC dalla Direzione Generale dell'Aviazione Civile, chiedeva che il proprio trattamento di fine rapporto fosse liquidato non secondo il TFR ex art. 2120 c.c., ma secondo l'indennità di buonuscita prevista per il personale soggetto alla legge n. 70 del 1975. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo applicabile la disciplina speciale dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 250 del 1997, che per il personale già in servizio presso la DGAC prevede l'applicazione della legge n. 297 del 1982 e la considerazione del maturato dell'indennità di buonuscita come quota iniziale da trasferire all'ente. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con otto motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10 del d.lgs. n. 250 del 1997, dell'art. 12 preleggi, dell'art. 10, comma 3, del medesimo decreto, degli artt. 421 e 437 c.p.c., della legge n. 297 del 1982, dell'art. 2120 c.c., della legge n. 70 del 1975, della legge delega n. 549 del 1995, dell'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 2, comma 5, della legge n. 335 del 1995; ha inoltre contestato il rigetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, per eccesso di delega e per violazione degli artt. 3, 70, 76 e 117 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, disattendendo congiuntamente tutti gli otto motivi. Ha richiamato e fatto propria la precedente giurisprudenza di legittimità formatasi sulla medesima questione, secondo cui l'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 250 del 1997 costituisce disciplina speciale che si applica al personale già in servizio presso la DGAC indipendentemente dalla mancata trasformazione dell'ENAC in ente pubblico economico. La norma è stata interpretata nel senso che il legislatore ha voluto unificare la disciplina giuridica ed economica del personale del nuovo ente, salvaguardando il maturato di buonuscita già acquisito e introducendo, per il futuro, il regime del TFR. Sono state inoltre escluse sia la violazione dell'art. 3 Cost., sia l'eccesso di delega. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, atteso che il ricorso era anteriore alle pronunce di legittimità che avevano per prime risolto la questione. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 250 del 1997

    norma di istituzione e attribuzione delle competenze al nuovo ente pubblico; richiamata insieme all'art. 10 per definire il quadro del passaggio del personale.

  • art. 10 d.lgs. n. 250 del 1997

    disciplina il passaggio del personale, l'unificazione giuridica ed economica e, al comma 3, il regime del trattamento di fine rapporto per il personale già in servizio presso la DGAC.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato dal ricorrente per contestare l'interpretazione della norma speciale; la Corte ha ritenuto decisivo il dato letterale e sistematico della disposizione speciale.

  • art. 421 c.p.c.

    dedotto per sostenere la mancata considerazione di elementi probatori; il motivo è stato disatteso unitamente agli altri.

  • art. 437 c.p.c.

    dedotto per la mancata considerazione di documenti ed elementi ritenuti decisivi; motivo respinto.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 250 del 1997

    «Ai fini della costituzione del trattamento di fine rapporto del personale già in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile, a decorrere dall'inquadramento definitivo, si applica la legge 29 maggio 1982, n. 297, ed il maturato dell'indennità di buonuscita costituirà la quota iniziale da trasferire all'Ente»

    norma speciale applicabile indipendentemente dalla trasformazione dell'ente in ente pubblico economico; mira a unificare il trattamento del personale e a salvaguardare il maturato di buonuscita già acquisito.

  • legge n. 297 del 1982

    richiamata dall'art. 10, comma 3, quale disciplina applicabile alla costituzione del TFR del personale già in servizio presso la DGAC.

  • art. 2120 c.c.

    regola generale sul TFR, applicata nel quadro disegnato dalla disciplina speciale e dal passaggio di regime.

  • legge n. 70 del 1975

    richiamata dal ricorrente per sostenere l'applicazione dell'indennità di anzianità, ma ritenuta non prevalente rispetto alla disciplina speciale.

  • legge n. 549 del 1995

    richiamata come legge delega; la Corte ha escluso che la disciplina contestata eccedesse i limiti della delega.

  • art. 69 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato come norma successiva che non ha abrogato la disciplina speciale previgente.

  • art. 2, comma 5, legge n. 335 del 1995

    richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la disciplina speciale si coordini con il regime generale del TFR per l'impiego pubblico contrattualizzato.

  • art. 2, commi 48-50, legge n. 549 del 1995

    disposizioni richiamate per evidenziare gli obiettivi di razionalizzazione e il limite della conservazione del trattamento economico iniziale, senza pregiudizio per i diritti maturati.

  • art. 70, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato come norma che non incide sulla disciplina speciale contenuta nell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 250 del 1997.

  • art. 3 Cost.

    ritenuto non violato, perché il trattamento differenziato è giustificato dalla storia particolare dell'ente e dal passaggio di personale da soggetti diversi.

  • art. 70 Cost.

    richiamato nel motivo di legittimità costituzionale per dedurre eccesso di delega.

  • art. 76 Cost.

    richiamato nel motivo di legittimità costituzionale per dedurre eccesso di delega; la Corte lo ha escluso.

  • art. 117 Cost.

    richiamato nel motivo costituzionale per disparità di trattamento; la censura è stata respinta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale disciplina espressamente il trattamento economico di transito del personale verso un nuovo ente, essa prevale sulla disciplina generale successiva, salvo una chiara volontà abrogativa o un'incompatibilità insuperabile tra le due disposizioni.
  • L'interpretazione di una disposizione sul trattamento di fine rapporto va svolta in modo letterale, sistematico e teleologico: se la norma collega l'applicazione del nuovo regime all'inquadramento definitivo e non alla futura trasformazione dell'ente, tale applicazione non può essere subordinata a un evento non espressamente previsto.
  • Nel passaggio di personale tra enti diversi, il legislatore può introdurre un regime differenziato di TFR per finalità di unificazione giuridica ed economica, purché siano salvaguardati i diritti già maturati fino alla data di inquadramento.
  • La censura di incostituzionalità per disparità di trattamento non è fondata quando il diverso regime trova giustificazione nella peculiare storia organizzativa dell'ente e nella necessità di coordinare provenienze diverse all'interno di una nuova struttura.
  • Non ricorre eccesso di delega se la disciplina attuativa resta coerente con gli obiettivi di razionalizzazione indicati dalla legge delega e preserva il trattamento pregresso già maturato dal personale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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