Cassazione Civile, Ordinanza n. 08089/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda monitoria proposta da alcuni dipendenti per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute per lavoro straordinario, pause lavorate e ulteriori tempi di lavoro risultanti dai cartellini presenza. I lavoratori assumevano che il regolamento aziendale o di comparto che prevedeva decurtazioni dei tempi non dovesse trovare applicazione, o comunque fosse illegittimo, e che i cartellini dovessero essere considerati prova piena dell'orario effettivamente lavorato. Sostenevano inoltre che una precedente sentenza del Tribunale di Pordenone, resa in altra causa promossa da altri lavoratori, avesse già accertato l'illegittimità delle decurtazioni di orario previste dal regolamento, con efficacia riflessa nel presente giudizio. Con il ricorso per cassazione deducevano: 1) violazione di norme di diritto e di contrattazione collettiva, per avere la Corte d'Appello richiesto la prova dell'autorizzazione al lavoro straordinario e ritenuto necessaria l'autorizzazione anche della pausa tra trenta e sessanta minuti; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per asserito errore di percezione sul contenuto dei documenti e per errata valutazione del materiale probatorio, sostenendo che le decurtazioni sui cartellini fossero unilaterali e illegittime e che i cartellini dovessero fare fede del tempo di lavoro; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, perché la Corte territoriale avrebbe solo richiamato il difetto di prova dell'autorizzazione senza confrontarsi con l'efficacia riflessa del giudicato formatosi in altro giudizio; 4) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel mancato adempimento, da parte del datore di lavoro, alla sentenza n. 57/2017, che aveva dichiarato illegittimo il regolamento, con richiesta di pagamento anche a titolo sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure fossero, in sostanza, dirette a contestare la valutazione delle prove e non la vera ratio decidendi, cioè l'assenza di prova che vi fossero ore effettivamente lavorate ed eccedenti rispetto a quelle già recuperate o retribuite; ha escluso che i cartellini presenza possano essere equiparati ai libri e alle scritture contabili e ha applicato il principio per cui il travisamento della prova è sindacabile, a seconda dei casi, solo nei limiti della revocazione per errore di fatto o nei ristretti confini del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., non potendosi trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio. Ha inoltre osservato che non vi era motivazione apparente, perché il ragionamento della Corte d'Appello era chiaro nel ritenere non dimostrato il superamento dell'orario già considerato ai fini retributivi o di riposo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei lavoratori alle spese di lite e agli ulteriori oneri di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non tanto sulla validità del regolamento quanto soprattutto sulla mancata prova di ore di lavoro ulteriori, autorizzate o comunque non già recuperate o retribuite. Ha escluso sia la sussistenza di una motivazione apparente, sia la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che i cartellini presenza non hanno valore di prova legale dell'effettivo lavoro svolto all'interno dell'intervallo tra ingresso e uscita. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sul travisamento della prova, affermando che tali doglianze riguardano la valutazione del materiale istruttorio e sono quindi inammissibili in cassazione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
Norme richiamate
Le doglianze prospettate come violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi sono state ritenute in realtà dirette a sollecitare un nuovo giudizio di merito sulle prove, dunque inammissibili in cassazione quando non colgono la ratio decidendi.
La Corte ha escluso che vi fosse una violazione della norma, perché la censura non riguardava l'utilizzo di prove non acquisite, ma la valutazione della loro concludenza.
La valutazione della concludenza dei cartellini presenza è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile come violazione di legge, salvo specifiche ipotesi non ricorrenti.
La motivazione non è apparsa meramente apparente, poiché il ragionamento decisorio della Corte territoriale era intellegibile e coerente nei suoi passaggi essenziali.
I cartellini marcatempo non sono assimilabili alle scritture contabili e non fanno piena prova, con fede privilegiata, dell'effettivo lavoro svolto tra ingresso e uscita.
Le scritture contabili tipiche richiamate dalla norma non coincidono con i sistemi documentativi del tempo di lavoro.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, ove si traduca in svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, non nel ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
È richiamato nel motivo dei ricorrenti in tema di pause lavorative, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse comunque estranea alla ratio decidendi, centrata sulla mancata prova di ore lavorate non recuperate o retribuite.
È menzionato solo in via ipotetica dalla Corte come esempio di ipotesi sanzionatoria, senza che risulti un effettivo approfondimento nel merito della domanda prospettata dai ricorrenti.
Massime di principio
- In tema di domande di pagamento di lavoro straordinario o di ore aggiuntive, l'illegittimità del regolamento datoriale o dell'assetto organizzativo non basta di per sé a fondare il diritto al compenso: resta necessario provare in concreto che vi siano state ore effettivamente lavorate, eccedenti e non già recuperate o retribuite.
- I cartellini presenza attestano l'utilizzo del sistema di rilevazione degli accessi, ma non costituiscono prova legale dell'effettiva prestazione lavorativa svolta in ogni intervallo tra ingresso e uscita.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio; il sindacato di legittimità non consente di sostituire l'apprezzamento del giudice di merito sulla concludenza delle prove.
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo nei limiti in cui integri un vizio processuale tipico o, se si tratta di svista sul fatto probatorio in sé, mediante gli strumenti propri della revocazione per errore di fatto.
- Non sussiste motivazione apparente quando la sentenza di merito renda comprensibile la propria ratio decidendi in termini essenziali, anche se la parte ritenga insufficiente o errata la valutazione delle prove.
- Le doglianze sono inammissibili quando non si confrontano con la vera ratio decidendi della decisione impugnata e si limitano a colpire profili che, anche se fondati, non sarebbero idonei a sovvertire l'esito del giudizio.
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