Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08074/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una società a un dipendente che si era assentato dal 1 al 10 giugno 2016 per fruire di congedo straordinario per assistere il padre disabile. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, ha ritenuto che il lavoratore avesse presentato una domanda di congedo priva della documentazione necessaria, che avesse verificato la regolarità dell'istanza solo alla vigilia dell'assenza, che avesse ricevuto subito dall'INPS rilievi sulla carenza delle certificazioni mediche e che non avesse provato l'avvenuta regolarizzazione della pratica. Ha quindi qualificato la condotta come grave inadempimento e, in base all'art. 63 del CCNL Mobilità, Area contrattuale Attività Ferroviarie, l'ha assimilata all'assenza ingiustificata protratta oltre i 5 giorni, ritenendo legittimo il licenziamento con preavviso. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha lamentato, tra l'altro, la violazione della disciplina collettiva e degli artt. 384 e 394 c.p.c. per non avere la Corte territoriale valorizzato la prassi tollerante del datore di lavoro; l'omessa pronuncia su questioni che assumeva ancora rilevanti dopo la cassazione rescindente; l'erronea valutazione della proporzionalità della sanzione e della sussistenza di una giusta causa; la violazione delle regole sulla tempestività e specificità della contestazione disciplinare; l'erronea applicazione del codice disciplinare e la mancata verifica della sua affissione; infine la regolazione delle spese di lite. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i primi sette motivi, osservando che nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte nuove questioni o nuove prove e che il giudice del rinvio deve solo conformarsi al principio di diritto già enunciato, mentre le censure del ricorrente si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione dei fatti già accertati. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio di diritto già fissato dalla precedente ordinanza rescindente, qualificando l'assenza come ingiustificata per decadenza dal beneficio ex art. 33, comma 7-bis, L. 104/1992 e ritenendo la sanzione espulsiva proporzionata in base alla gravità concreta del fatto e alla disciplina collettiva. È stato respinto anche l'ottavo motivo sulle spese, perché il giudice del rinvio può rideterminare integralmente le spese in base all'esito finale della lite. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del lavoratore alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha dichiarato inammissibili i primi sette motivi, perché diretti a introdurre questioni nuove nel giudizio di rinvio o a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto infondato l'ottavo motivo sulle spese, affermando che il giudice di rinvio può regolare le spese in base all'esito complessivo della lite. È stata confermata la legittimità del licenziamento disciplinare e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 7-bis, L. 104/1992

    la decadenza dai diritti connessi al congedo straordinario opera quando il datore di lavoro o l'INPS accertano l'insussistenza o il venir meno delle condizioni legittimanti; in tal caso l'assenza va ricondotta alla disciplina dell'assenza ingiustificata

  • art. 63 CCNL Mobilità, Area contrattuale Attività Ferroviarie, 2012

    l'assenza ingiustificata protratta per 6 giorni consecutivi è sanzionata con il licenziamento con preavviso, mentre le assenze fino a 5 giorni sono soggette a sanzione conservativa

  • art. 64 CCNL Mobilità, Area contrattuale Attività Ferroviarie, 2012

    invocato dal ricorrente come codice disciplinare tassativo; la Corte non ravvisa un vizio utile, poiché la condotta è stata ricondotta alla previsione dell'assenza ingiustificata

  • art. 66 CCNL Mobilità, Area contrattuale Attività Ferroviarie, 2012

    comma 1; comma 2; comma 3

    richiamato dal ricorrente per la disciplina della contestazione disciplinare e dell'affissione del codice; le doglianze sono state dichiarate nuove e quindi inammissibili

  • art. 18, commi 4 e 5, L. 300/1970

    il giudice, nel regime post-2012, deve prima accertare la giusta causa o il giustificato motivo; solo se questi mancano si passa alla verifica dei presupposti per la tutela reintegratoria o, in difetto, alla tutela indennitaria forte

  • art. 7 L. 300/1970

    richiamato per tempistica, specificità della contestazione e affissione del codice disciplinare; nel caso concreto le censure sono state ritenute nuove e quindi inammissibili

  • art. 2, comma 2, L. 604/1966

    richiamato dal ricorrente sulla specificità della contestazione; la Corte non entra nel merito per novità della censura

  • art. 2119 c.c.

    la nozione di giusta causa richiede un apprezzamento concreto della gravità del fatto alla luce di criteri dell'ordinamento, della coscienza sociale e della disciplina collettiva

  • art. 384 c.p.c.

    vincola il giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; il ricorso avverso la sentenza di rinvio può riguardare solo l'infedele esecuzione di tale compito

  • art. 394 c.p.c.

    nel giudizio di rinvio non sono ammesse domande, eccezioni o prove nuove e le questioni già decise esplicitamente o implicitamente dalla Cassazione non possono essere rimesse in discussione

  • art. 360 c.p.c.

    le censure sono state formulate come violazioni di legge e vizi motivazionali, ma in realtà miravano a una rivalutazione del merito

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in base all'esito finale della lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulla regolazione delle spese, ma la Corte conferma la liquidazione secondo soccombenza

  • art. 336 c.p.c.

    la cassazione parziale della sentenza si estende alle statuizioni dipendenti, incluse quelle sulle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    norma richiamata quale fonte della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte domande, eccezioni o prove nuove: il giudice di rinvio deve limitarsi a dare esecuzione al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e alle questioni non coperte dal decisum rescindente.
  • Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in sede di rinvio è ammissibile solo se deduce l'infedele esecuzione dei compiti imposti dalla precedente pronuncia di annullamento; non è consentito usarlo per ottenere una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio.
  • Quando una condotta del lavoratore integra l'assenza ingiustificata per carenza dei presupposti di legge del congedo richiesto, il giudice può ricondurla alla disciplina sanzionatoria collettiva prevista per l'assenza ingiustificata, valorizzando la gravità concreta del fatto e la sua incidenza sul vincolo fiduciario.
  • La giusta causa di licenziamento va accertata con giudizio concreto e unitario, tenendo conto della tipizzazione contrattuale, dell'elemento soggettivo e delle modalità complessive della condotta; la censura in cassazione deve indicare specificamente la non coerenza del giudizio di merito rispetto agli standard dell'ordinamento, non limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
  • Se il giudice di merito ritiene sussistente una giusta causa o un giustificato motivo oggettivo/soggettivo di licenziamento, non deve procedere alla verifica dei presupposti per la tutela reintegratoria o indennitaria prevista dall'art. 18 St. lav. nel regime applicabile.
  • Le questioni relative alla tempestività e specificità della contestazione disciplinare o all'affissione del codice disciplinare, se non trattate nella decisione impugnata e non correttamente devolute nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • In tema di spese processuali, il giudice del rinvio può rideterminare integralmente la regolazione delle spese in base all'esito complessivo della lite, applicando il principio di soccombenza finale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaLicenziamento disciplinareRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.