Cassazione Civile, Ordinanza n. 08082/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente medico di I livello alle dipendenze di una azienda sanitaria aveva convenuto in giudizio il datore di lavoro sostenendo che, nei giorni di ferie, festività, permessi e altre assenze legittime similari, l'azienda avesse calcolato il suo debito orario giornaliero in 6 ore anziché in 6 ore e 20 minuti, come nei giorni di effettiva presenza. Secondo il lavoratore, ciò aveva determinato un maggior debito orario da recuperare con prestazioni ulteriori fino al raggiungimento delle 38 ore settimanali, con conseguente diritto a differenze retributive per il periodo indicato. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo illegittimo il diverso criterio di calcolo e valorizzando il sacrificio non compensato di 20 minuti per ogni giorno di assenza. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge e dei contratti collettivi, in particolare degli artt. 24 e 27 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 14 del c.c.n.l. dell'Area dirigenza medica del 3 novembre 2005, sostenendo che per la dirigenza medica vige il principio di onnicomprensività della retribuzione e che non può essere riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per prestazioni eccedenti l'orario contrattuale, anche se derivanti da un errato calcolo del debito orario. La resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, ma la Corte ha ritenuto infondata tale eccezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo del ricorso quanto al profilo di inammissibilità, ma ha accolto il ricorso nel merito. Ha affermato che il dirigente medico non può ottenere differenze retributive ulteriori rispetto alla retribuzione mensile omnicomprensiva prevista dal contratto collettivo, neppure quando il maggiore impegno lavorativo sia conseguenza di un errato calcolo aziendale del debito orario nei giorni di assenza. Ha richiamato un precedente conforme e ha precisato che, ove il lavoratore alleghi e provi un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo, potrebbe semmai venire in rilievo una diversa tutela risarcitoria, ma tale allegazione non era presente nella domanda esaminata, che era limitata alla richiesta di differenze retributive. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria del dirigente medico. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
viene richiamato come vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il requisito di specificità del ricorso non richiede la trascrizione integrale della sentenza impugnata, ma un'esposizione chiara e sintetica che consenta alla Corte di comprendere la controversia e le censure
art. 118 disp. att. c.p.c.
consente il richiamo del precedente conforme che enuncia il principio di diritto applicato
art. 384, comma secondo, c.p.c.
in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito rigettando la domanda originaria
artt. 24 e 27 d.lgs. n. 165/2001
sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della disciplina retributiva della dirigenza medica e del principio di onnicomprensività
art. 14 c.c.n.l. Area dirigenza medica del 3.11.2005
è invocato quale fonte contrattuale del trattamento economico del dirigente medico
art. 2087 c.c.
è indicato come base possibile di una tutela diversa, risarcitoria, in caso di sacrificio della salute o della personalità morale del lavoratore
art. 32 Cost.
richiamato quale fondamento costituzionale del diritto alla salute, rilevante ai fini di una eventuale tutela risarcitoria
artt. 2 e 35 Cost.
richiamati come fondamento costituzionale della dignità e tutela del lavoro, rilevanti ai fini di una eventuale tutela risarcitoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che non ne ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Per la dirigenza medica il trattamento economico ha natura mensile e omnicomprensiva: il lavoratore non può pretendere, come differenze retributive, somme ulteriori per ore di lavoro svolte oltre il criterio orario interno se la retribuzione contrattuale copre già tutte le prestazioni rese.
- L'erroneo calcolo aziendale del debito orario nei giorni di assenza legittima non trasforma automaticamente l'eccedenza di prestazione in lavoro straordinario o in credito retributivo aggiuntivo; la tutela economica aggiuntiva è esclusa in mancanza di una specifica previsione contrattuale.
- Se il lavoratore deduce che l'organizzazione del lavoro gli abbia imposto un carico eccedente lesivo della salute, del riposo o della personalità morale, la domanda va qualificata e valutata come possibile pretesa risarcitoria, ma richiede specifica allegazione e prova del pregiudizio concreto.
- In sede di legittimità, il requisito di specificità del ricorso è soddisfatto anche senza trascrizione integrale degli atti, purché la narrazione sia sintetica e consenta alla Corte di cogliere oggetto della controversia e censure senza autonome ricerche negli atti.
- Quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, rigettando la domanda originaria.
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