Cassazione Civile, Ordinanza n. 08073/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un'azione risarcitoria proposta dalla società datrice di lavoro contro un proprio dipendente per asserita violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza nell'esecuzione del rapporto. Secondo i giudici di merito, il dipendente aveva la gestione della cassa, poteva effettuare bonifici dal conto societario ed era in possesso della carta di credito aziendale; sulla base del compendio probatorio erano emersi numerosi pagamenti non autorizzati, fatture per servizi di assistenza e contabilità mai ricevuti dalla società, uso della carta per acquisti personali e prelievi non giustificati. Il lavoratore ha impugnato la sentenza di appello con un unico motivo, denunciando formalmente violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 416 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su meri indizi e sulla asserita genericità delle difese, senza prova sufficiente del credito risarcitorio vantato dalla società. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, tendesse in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto all'art. 2697 c.c., la Corte ha ribadito che la violazione è censurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle risultanze istruttorie. Poiché nella sentenza impugnata non era ravvisabile alcun sovvertimento dell'onere probatorio, il ricorso è stato respinto in rito. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
violazione e/o falsa applicazione di legge
il motivo è stato ritenuto inammissibile perché, dietro la veste della violazione di legge, mirava a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione
art. 2697 c.c.
la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice ha erroneamente distribuito l'onere della prova tra le parti; non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte
art. 416 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura, ma non ritenuto decisivo
art. 91 c.p.c.
le spese sono state poste a carico del soccombente secondo il principio della soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata come fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente individuato la parte onerata della prova; non quando la doglianza riguarda il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- Il ricorso per cassazione non costituisce un terzo grado di merito: la scelta delle fonti del convincimento, il controllo di attendibilità e la selezione delle prove più persuasive spettano al giudice di merito, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
- Se la sentenza impugnata non mostra alcuno spostamento dell'onere della prova, la censura ex art. 2697 c.c. è infondata e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08074/2025 del 27/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08080/2025 del 27/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08082/2025 del 27/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08085/2025 del 27/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08089/2025 del 27/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08095/2025 del 27/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →