Cassazione Civile, Ordinanza n. 08080/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente medico di primo livello aveva convenuto in giudizio l'azienda sanitaria locale sostenendo che, nei giorni di assenza per ferie, festività, permessi e assenze analoghe, il debito orario giornaliero fosse stato calcolato dalla datrice di lavoro in 6 ore anziché in 6 ore e 20 minuti, come nei giorni di effettiva presenza. Secondo il lavoratore, tale criterio gli imponeva di recuperare minuti aggiuntivi nei turni di servizio effettivo, determinando un maggiore debito orario e il diritto a differenze retributive per il periodo 1.1.2013-31.12.2017. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di pagamento, pur riconoscendo l'erroneità del calcolo del debito orario; la Corte d'appello aveva invece accolto la pretesa, ravvisando un illegittimo sacrificio di 20 minuti per ogni giornata di assenza legittima e condannando l'azienda al pagamento di euro 4.155,47 oltre accessori, previo riconoscimento della prescrizione per i crediti anteriori al quinquennio. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto violazione degli artt. 24 e 27 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 14 del c.c.n.l. dirigenza medica 3.11.2005, sostenendo che opera il principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente medico e che non può essere riconosciuto alcun compenso ulteriore per lavoro eccedente l'orario contrattuale, anche se derivante da un erroneo calcolo del debito orario; ha anche eccepito, senza successo, l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ha accolto il motivo dell'azienda sanitaria richiamando il principio secondo cui il dirigente medico, titolare di una retribuzione mensile omnicomprensiva, non ha diritto a compensi ulteriori per il solo fatto che l'azienda abbia errato nel calcolo del debito orario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del dirigente medico. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
la censura era formulata come violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione non è inammissibile per la sola mancata trascrizione integrale della sentenza impugnata; è sufficiente un'esposizione chiara e sintetica idonea a far comprendere fatti sostanziali e processuali.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per aderire al precedente di legittimità sul principio di diritto applicabile.
artt. 24 e 27 d.lgs. n. 165/2001
richiamati dalla ricorrente a sostegno del principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente medico.
art. 14 c.c.n.l. Area dirigenza medica 3.11.2005
richiamato quale fonte collettiva della disciplina retributiva e dell'orario del dirigente medico.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte, quando non servono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile il raddoppio del contributo unificato.
art. 2087 c.c.
richiamato come possibile base di una diversa tutela risarcitoria per pregiudizi alla salute, alla personalità morale o al riposo, ma non per la mera richiesta di differenze retributive.
art. 32 Cost.
evocato come fondamento costituzionale della tutela della salute del lavoratore.
artt. 2 e 35 Cost.
evocati come fondamento costituzionale della tutela della dignità del lavoro.
Massime di principio
- Per il dirigente medico soggetto a retribuzione mensile omnicomprensiva, il mero superamento o errato computo del debito orario non comporta automaticamente il diritto a compensi ulteriori rispetto alla retribuzione contrattuale.
- La domanda volta al pagamento di differenze retributive per ore asseritamente eccedenti l'orario contrattuale non può essere accolta se, in sostanza, mira a trasformare in straordinario o in compenso aggiuntivo un assetto retributivo già definito in misura mensile onnicomprensiva.
- Se il lavoratore deduce un pregiudizio diverso dal mero profilo retributivo, egli deve allegare e provare specificamente il danno concreto alla salute, al riposo o alla personalità morale, potendo eventualmente ottenere tutela risarcitoria sotto il profilo datoriale.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. va letto in modo non formalistico: è sufficiente una esposizione sintetica ma chiara dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza autonome ricerche negli atti.
- Quando il principio di diritto applicabile è già stato chiarito da precedente conforme e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito rigettando la domanda originaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08073/2025 del 27/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08074/2025 del 27/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08082/2025 del 27/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08085/2025 del 27/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08089/2025 del 27/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08095/2025 del 27/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →