Cassazione Civile, Ordinanza n. 08085/2025 del 27/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla prestazione resa per oltre cinque anni da un soggetto formalmente assunto dall'ente sanitario mediante contratti qualificati come collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 d.lgs. n. 165/2001. La corte d'appello aveva ritenuto che, nonostante la veste formale autonoma, il rapporto fosse in concreto subordinato: la prestazione era continuativa e protratta senza soluzione di continuità, svolta per esigenze ordinarie dell'ufficio, con inserimento nell'organizzazione dell'ente, sottoposizione a direttive del responsabile, controllo datoriale e rispetto dell'orario di lavoro. Su tale base la corte territoriale aveva riconosciuto le differenze retributive applicando l'art. 2126 c.c. e la contrattazione collettiva di settore, parametrandole al profilo di collaboratore amministrativo di categoria D. L'ente sanitario ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 7 e 36 d.lgs. n. 165/2001, 2222 c.c. e 110 d.lgs. n. 267/2000, sostenendo la genuinità della collaborazione coordinata e continuativa e la legittimità dei provvedimenti adottati; 2) violazione degli artt. 2126 e 2697 c.c., assumendo che l'eventuale illegittimità delle proroghe non comportasse automaticamente nullità del contratto e che il lavoratore non avesse provato la subordinazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riguardo alla pretesa insussistenza degli indici di subordinazione e al fatto che l'inserimento nell'organizzazione non sarebbe incompatibile con un rapporto autonomo. Il lavoratore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, poi dichiarato inefficace per tardività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le censure della azienda sanitaria non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito sull'accertamento della subordinazione, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui, anche nei rapporti con pubbliche amministrazioni formalmente qualificati come collaborazione coordinata e continuativa, la subordinazione va desunta da indici sintomatici valutati complessivamente dal giudice di merito; ha inoltre ribadito che un rapporto di lavoro subordinato nullo o irregolare, se di fatto eseguito alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rientra nell'ambito applicativo dell'art. 2126 c.c., con diritto alla retribuzione per il periodo di effettiva esecuzione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché notificato oltre il termine breve di impugnazione, e le spese sono state poste a carico della ricorrente principale, con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. n. 165/2001
consente alle amministrazioni pubbliche di ricorrere a collaborazioni autonome per specifici obiettivi, ma la Corte ha rilevato che nel caso concreto mancavano i presupposti della collaborazione genuina.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
è richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del rapporto; la Corte non accoglie la censura, ritenendo decisivo l'accertamento in fatto della subordinazione.
art. 2222 c.c.
invocato per sostenere la natura autonoma della prestazione; la Corte osserva che la qualificazione formale non prevale sugli indici sostanziali di subordinazione.
art. 110 d.lgs. n. 267/2000
richiamato dalla ricorrente quale base normativa di prestazioni autonome, ma ritenuto non decisivo rispetto all'accertamento in concreto del rapporto.
art. 2126 c.c.
si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato con ente pubblico affetti da nullità o irregolarità, con diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il periodo di esecuzione di fatto.
art. 2697 c.c.
la Corte esclude la violazione perché la censura mira in realtà a contestare la valutazione delle prove e l'accertamento di fatto della subordinazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o per la richiesta di rivalutazione del merito.
art. 366, n. 6, c.p.c.
la Corte richiama l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda il ricorso; nel caso concreto tale onere non risulta assolto.
art. 360-bis c.p.c.
i motivi sono dichiarati inammissibili perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 334, comma 2, c.p.c.
il ricorso incidentale è dichiarato inefficace perché proposto oltre il termine breve di impugnazione, pur essendo stato notificato il controricorso entro i 40 giorni dal ricorso principale.
art. 325, secondo comma, c.p.c.
indica il termine breve per impugnare, spirato nel caso di specie prima della notifica del ricorso incidentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato nei confronti del ricorrente principale, se dovuto.
Massime di principio
- Nei rapporti con pubbliche amministrazioni formalmente qualificati come collaborazioni autonome, la natura subordinata del rapporto va accertata in concreto sulla base di indici sintomatici complessivamente valutati dal giudice di merito, quali continuità della prestazione, inserimento nell'organizzazione, direttive ricevute e controllo datoriale.
- In cassazione non è consentito trasformare la dedotta violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito: il ricorso è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con gli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, né può essere usato per ottenere una rivalutazione delle prove.
- Il rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto con un ente pubblico non economico, anche se nullo o privo di regolare nomina, rientra nell'ambito dell'art. 2126 c.c., con diritto del lavoratore alla retribuzione per il periodo di effettiva esecuzione.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine breve di impugnazione diventa inefficace anche se il controricorso sia stato notificato nel termine di quaranta giorni dal ricorso principale, ove il termine breve risulti già spirato.
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