Cassazione Civile, Ordinanza n. 33955/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie, relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2008, nonché gli atti di contestazione delle sanzioni per gli anni 2007 e 2008. In primo grado il contribuente aveva ottenuto accoglimento, ma la decisione è stata riformata in appello, ritenendo operante la presunzione legale derivante dagli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 e non superata da una prova analitica idonea. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) tardività dell'appello dell'Ufficio e omessa pronuncia, assumendo che la CTR avesse confuso due distinti giudizi; 2) violazione dello Statuto del contribuente e degli artt. 24 e 97 Cost. per asserita mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; 3) violazione delle norme sulle indagini bancarie e dell'art. 53 Cost., sostenendo che la presunzione non si applichi al contribuente in contabilità semplificata e che, in ogni caso, occorra considerare i costi presunti; 4) violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e carenza di motivazione per non avere la CTR richiamato analiticamente i documenti prodotti. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo; ha invece accolto solo parzialmente il terzo motivo, limitatamente alla questione della detraibilità dei costi presunti a fronte dei prelevamenti non giustificati, alla luce dell'interpretazione adeguatrice successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso; ha accolto parzialmente il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti della questione relativa ai costi presunti da detrarre dai maggiori ricavi presunti derivanti dai prelevamenti bancari non giustificati, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
in tema di accertamenti bancari, prevede una presunzione legale in favore dell'erario, superabile dal contribuente con prova analitica e specifica riferita a ciascuna movimentazione; per i prelevamenti non giustificati, dopo l'intervento della Corte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può opporre prova presuntiva contraria circa l'incidenza forfettaria dei costi di produzione
richiama la medesima presunzione legale in materia di IVA per le indagini bancarie e la necessità di prova specifica del contribuente per superarla
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
invocato per denunciare la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità e perché la sentenza dava atto del contraddittorio già svolto
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul contraddittorio procedimentale
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul contraddittorio procedimentale
art. 53 Cost.
richiamato per contestare l'applicazione della presunzione fiscale e l'asserita mancata considerazione dei costi
invocato dal ricorrente, ma non risulta decisivo nella motivazione della Corte
richiamato nella doglianza sulla motivazione, dichiarata inammissibile per estrema genericità
norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio
richiamato per distinguere la presunzione legale delle norme tributarie dalle presunzioni semplici che richiedono gravità, precisione e concordanza
Cass. Sez. U. 7 aprile 2014 n. 8053
richiamata in tema di carenza di motivazione per ribadire i limiti del controllo sulla motivazione apparente o mancante
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, i movimenti non giustificati possono fondare una presunzione legale a favore dell'erario, che non richiede i requisiti delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
- Per superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica per ogni singola operazione, dimostrando la non imponibilità delle somme contestate.
- Il giudice di merito deve verificare rigorosamente le spiegazioni e le prove offerte dal contribuente e deve dar conto in sentenza delle risultanze relative a ciascuna movimentazione contestata.
- A fronte dei prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può eccepire anche in via presuntiva una quota forfettaria di costi di produzione, da detrarre dai maggiori ricavi presunti, secondo l'interpretazione adeguatrice affermata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità successiva.
- Le censure di ricorso in cassazione devono essere specifiche e pertinenti al decisum; doglianze generiche o non confrontate con la reale struttura della decisione sono inammissibili.
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