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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26406/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Gli eredi di un contribuente hanno impugnato un avviso di liquidazione relativo a imposte di successione, ipotecaria, catastale, INVIM, interessi e sanzioni. La lite nasceva da una precedente vicenda contenziosa in cui i valori dei beni ereditari erano stati rideterminati con sentenza passata in giudicato. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la CTR aveva ritenuto dovuta l'INVIM ma legittimo, per il resto, l'avviso, richiamando il titolo giudiziale e indicando codici tributo, aliquote e importi. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 7 e 10 L. n. 212/2000, 3 L. n. 241/1990 e 34, comma 2, d.P.R. n. 346/1990, sostenendo la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, poiché non indicava imponibili, aliquote e criteri di calcolo; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la compensazione delle spese di appello e assumendo altresì che l'Agenzia, difesa da propri funzionari, non potesse ottenere spese legali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, quando l'avviso di liquidazione si fonda su una sentenza passata in giudicato, è sufficiente il richiamo al titolo giudiziale, la quantificazione del tributo e l'indicazione degli elementi matematici di calcolo; nel caso concreto l'atto conteneva il richiamo alla precedente sentenza di cassazione e i dati necessari per calcolare le imposte dovute. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura non colpiva adeguatamente la ratio della compensazione, fondata sulla soccombenza reciproca, e perché la CTR non aveva affatto condannato i contribuenti a pagare le spese dell'Agenzia. La Corte ha anche condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal giudice di merito come base del principio di non contestazione, ma non decisivo nella motivazione della Cassazione.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Invocato dai ricorrenti quale parametro del dovere di motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    Invocato dai ricorrenti quale parametro dei rapporti tra amministrazione e contribuente.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Invocato dai ricorrenti in tema di obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi.

  • art. 34, comma 2, d.P.R. n. 346/1990

    Invocato dai ricorrenti sulla motivazione dell'avviso di liquidazione in materia successoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametri di ricorso per la denuncia di violazione di legge sui due motivi proposti.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Invocati per contestare la regolazione delle spese di lite e la compensazione disposta dalla CTR.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore in sede camerale.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per affermare che, in caso di vittoria dell'Amministrazione finanziaria difesa da propri funzionari, le spese sono liquidabili secondo la tariffa forense con riduzione del 20%.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di imposta di successione, l'avviso di liquidazione deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di controllarne il calcolo; tuttavia, quando l'atto si fonda su una sentenza passata in giudicato, la motivazione può esaurirsi nel richiamo al titolo giudiziale, nella quantificazione del dovuto e nell'indicazione degli elementi matematici necessari al calcolo.
  • Se la base imponibile e i presupposti della pretesa sono già stati definitivamente accertati in sede giudiziale, non è necessario che l'avviso di liquidazione riproduca i presupposti materiali e giuridici dell'imposizione, essendo sufficiente che tali elementi siano desumibili dalla sentenza richiamata.
  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese è coerente con la soccombenza reciproca quando ciascuna parte ottiene solo un accoglimento parziale delle proprie domande o impugnazioni.
  • La censura in cassazione sulle spese deve colpire la ratio decidendi effettiva adottata dal giudice di merito; altrimenti è inammissibile.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria è assistita in giudizio da propri funzionari e risulta vittoriosa, le spese possono essere liquidate secondo la tariffa professionale forense con la riduzione prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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