Cassazione Civile, Ordinanza n. 01662/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, con recupero di maggiore IRAP e maggiore IVA, contestando la ricostruzione dell'Ufficio fondata su presunte operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e su una pretesa partecipazione della società a una frode carosello. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso. In appello l'Agenzia aveva ottenuto un accoglimento parziale, mentre la società aveva proposto appello incidentale. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione di legge per avere la CTR ritenuto tempestivo l'appello dell'Ufficio, sostenendo che la spedizione postale fosse avvenuta oltre il termine lungo e che quindi la sentenza di primo grado fosse passata in giudicato; 2) violazione delle norme sull'IVA e sull'onere della prova, lamentando che la CTR avesse erroneamente applicato i principi in materia di frodi carosello e avesse valorizzato mere presunzioni, senza prova dell'effettiva partecipazione consapevole della contribuente alla frode e senza considerare la buona fede della società.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la CTR nel considerare tempestivo l'appello dell'Agenzia, perché ai fini del rispetto del termine rileva la consegna del plico all'Ufficio postale e non la successiva presa in carico interna dell'ufficio postale. Tuttavia, la Corte ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, poiché la controversia coinvolgeva una società di persone e un accertamento che incideva anche sulla posizione dei soci, i quali non risultavano evocati nel processo. Perciò ha cassato la sentenza senza rinvio e ha rimesso gli atti al primo giudice per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio integro, con regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 20, comma 2, d.lgs. 546/1992
La notificazione dell'appello si perfeziona per il notificante al momento della consegna del plico all'ufficio postale.
art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiama le regole sulla proposizione dell'appello nel processo tributario, con perfezionamento della notificazione secondo il principio della consegna all'ufficio postale.
È il termine lungo per proporre impugnazione, considerato dalla CTR ai fini della tempestività dell'appello.
La scadenza cadente in giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Richiamato dalla CTR come base dei poteri di controllo e acquisizione dati dell'Amministrazione in materia IVA.
art. 54, comma 2, nn. 1-4, d.P.R. n. 633/1972
Consente l'accertamento IVA sulla base di dati e presunzioni ricavati dall'attività istruttoria dell'Ufficio.
La Corte richiama la ripartizione dell'onere probatorio, che nel caso di frode IVA si sposta sul contribuente una volta che l'Ufficio abbia fornito indizi gravi, precisi e concordanti.
Le presunzioni semplici possono sorreggere l'accertamento se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti.
Impone l'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario nel processo tributario.
Richiamato come disciplina della riunione dei giudizi connessi, alternativa all'integrazione del contraddittorio.
art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere decisa per nullità dell'intero giudizio.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Fondamento dell'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dell'imputazione ai soci.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività della notificazione dell'appello va valutata con riferimento alla consegna del plico all'ufficio postale da parte del notificante, non alla successiva presa in carico o lavorazione interna del servizio postale.
- In materia di frodi IVA, l'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni semplici purché sorrette da indizi gravi, precisi e concordanti; in tal caso l'onere della prova contraria e della buona fede del cessionario si sposta sul contribuente.
- Il contribuente che contesti una pretesa IVA basata su operazioni soggettivamente inesistenti deve provare l'effettività delle operazioni e la propria estraneità consapevole alla frode, non essendo sufficiente allegare l'acquisto e la rivendita con IVA.
- Quando l'accertamento riguarda una società di persone e incide su elementi comuni della fattispecie impositiva, il giudizio deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i soci; la mancata integrazione determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Se il giudizio è viziato da difetto di litisconsorzio necessario originario, la Corte può rilevare d'ufficio la nullità dell'intero processo e cassare senza rinvio, rimettendo la causa al primo giudice per la rinnovazione del contraddittorio.
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