Cassazione Civile, Ordinanza n. 37545/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la debenza dei contributi alla Gestione separata per l'anno 2009 nei confronti di una avvocata iscritta all'albo ma non alla Cassa forense. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ritenendo decisivo che il reddito professionale prodotto nell'anno fosse inferiore a euro 5.000, soglia prevista dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, per l'iscrizione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di varie disposizioni in materia previdenziale e tributaria, sostenendo che la soglia di euro 5.000 non è il presupposto dell'obbligo per il professionista che eserciti abitualmente la professione, ma riguarda solo l'attività di lavoro autonomo occasionale. La censura mirava quindi a far valere che ciò che rileva è l'abitualità dell'esercizio professionale, non l'ammontare del reddito annuale sotto quella soglia.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha cassato la sentenza d'appello che aveva ancorato l'obbligo contributivo al superamento della soglia di euro 5.000 senza prima accertare se l'attività fosse svolta con carattere di abitualità. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, perché riesamini la fattispecie alla luce del principio secondo cui per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale della professione non assoggettata a contribuzione presso la cassa di categoria, mentre la soglia reddituale è rilevante solo per il lavoro autonomo occasionale. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La violazione di legge è stata dedotta come motivo di ricorso per contestare l'erronea individuazione del presupposto dell'obbligo contributivo.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti ai fini della trattazione in camera di consiglio non partecipata.
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg.
Norma invocata dall'INPS come base dell'iscrizione alla Gestione separata dei lavoratori autonomi/professionisti non coperti da altra gestione obbligatoria.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. in L. n. 111 del 2011
Richiamato dall'INPS nel quadro della disciplina della Gestione separata e dell'obbligo contributivo.
d.P.R. n. 917 del 1986, art. 53
Richiamato come disposizione sulla qualificazione del reddito di lavoro autonomo.
L. n. 576 del 1980, artt. 10, 11 e 22
Richiamata come disciplina della cassa di previdenza forense e del sistema contributivo degli avvocati.
L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10
Richiamata nel quadro delle norme sulla professione forense e sull'iscrizione previdenziale.
D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003
La Corte precisa che la soglia reddituale non è presupposto necessario dell'obbligo di iscrizione per il professionista che eserciti abitualmente, ma solo per l'attività di lavoro autonomo occasionale.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata nasce dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un'attività professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di categoria.
- La soglia di reddito di euro 5.000 prevista dall'art. 44 del D.L. n. 269 del 2003 non è il criterio decisivo per i professionisti che svolgono attività in forma abituale; essa rileva invece per il lavoro autonomo occasionale.
- L'abitualità dell'attività libero-professionale è un accertamento di fatto che il giudice di merito deve compiere in via preliminare, valorizzando indizi e presunzioni, senza attribuire a un solo elemento valore automaticamente decisivo.
- Né l'iscrizione all'albo né il possesso della partita IVA né il livello del reddito inferiore a euro 5.000 sono, da soli, decisivi: si tratta di elementi indiziari che devono essere valutati complessivamente ai fini della qualificazione dell'attività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37371/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37372/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37373/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37375/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37376/2021 del 30/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →