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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37545/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la debenza dei contributi alla Gestione separata per l'anno 2009 nei confronti di una avvocata iscritta all'albo ma non alla Cassa forense. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ritenendo decisivo che il reddito professionale prodotto nell'anno fosse inferiore a euro 5.000, soglia prevista dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, per l'iscrizione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di varie disposizioni in materia previdenziale e tributaria, sostenendo che la soglia di euro 5.000 non è il presupposto dell'obbligo per il professionista che eserciti abitualmente la professione, ma riguarda solo l'attività di lavoro autonomo occasionale. La censura mirava quindi a far valere che ciò che rileva è l'abitualità dell'esercizio professionale, non l'ammontare del reddito annuale sotto quella soglia.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha cassato la sentenza d'appello che aveva ancorato l'obbligo contributivo al superamento della soglia di euro 5.000 senza prima accertare se l'attività fosse svolta con carattere di abitualità. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, perché riesamini la fattispecie alla luce del principio secondo cui per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale della professione non assoggettata a contribuzione presso la cassa di categoria, mentre la soglia reddituale è rilevante solo per il lavoro autonomo occasionale. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata nasce dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un'attività professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di categoria.
  • La soglia di reddito di euro 5.000 prevista dall'art. 44 del D.L. n. 269 del 2003 non è il criterio decisivo per i professionisti che svolgono attività in forma abituale; essa rileva invece per il lavoro autonomo occasionale.
  • L'abitualità dell'attività libero-professionale è un accertamento di fatto che il giudice di merito deve compiere in via preliminare, valorizzando indizi e presunzioni, senza attribuire a un solo elemento valore automaticamente decisivo.
  • Né l'iscrizione all'albo né il possesso della partita IVA né il livello del reddito inferiore a euro 5.000 sono, da soli, decisivi: si tratta di elementi indiziari che devono essere valutati complessivamente ai fini della qualificazione dell'attività.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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