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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26205/2026 del 04/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Bari del 21 maggio 2020, che aveva respinto il suo appello e confermato il rigetto dell’opposizione alla cartella esattoriale. La cartella intimava il pagamento di € 62.608,73, oltre somme aggiuntive, per contributi previdenziali relativi al periodo da giugno 1989 a luglio 1996. Il primo motivo denunciava omessa pronuncia sull’indeterminatezza e genericità del ruolo, dell’iscrizione a ruolo e della cartella. Il secondo deduceva la nullità o inesistenza della notifica della cartella, sostenendo che l’agente della riscossione non potesse inviarla direttamente per raccomandata. Il terzo contestava il mancato riconoscimento della prescrizione dei crediti contributivi, invocando l’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 e l’art. 2944 c.c. Il quarto denunciava la violazione delle preclusioni probatorie e dell’onere della prova gravante sull’INPS, oltre all’omesso esame della contestazione della pretesa contributiva. Il quinto contestava la prova e la quantificazione dei contributi, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive, denunciando anche la violazione dell’art. 1, comma 217, della legge n. 662/1996.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità: la società non aveva riportato in modo circostanziato gli atti e le censure necessari, e la doglianza risultava inoltre contraddetta dalla motivazione della sentenza d’appello; i vizi formali della cartella erano stati dichiarati inammissibili in primo grado perché l’opposizione era tardiva rispetto al termine dell’art. 617 c.p.c. Il secondo motivo è stato rigettato: l’eventuale vizio della notifica era comunque sanato dalla proposizione dell’impugnazione e l’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 consente l’invio diretto della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il terzo motivo è stato rigettato perché, per i contributi successivi al dicembre 1992, le comunicazioni di messa in mora del 18 dicembre 1997 e dell’8 ottobre 1998 e la denuncia del lavoratore del 30 gennaio 1998 impedivano il decorso della prescrizione quinquennale; per quelli anteriori, la prescrizione era decennale e non risultava maturata, considerato che il periodo contributivo contestato iniziava nel giugno 1989. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per sovrapposizione di censure eterogenee sul medesimo profilo. La Corte ha inoltre rilevato che l’interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio sulla base dei documenti in atti, e che la censura ex art. 2697 c.c. mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione; la violazione di tale norma è configurabile solo quando l’onere probatorio sia attribuito alla parte diversa da quella onerata. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per la medesima sovrapposizione di mezzi d’impugnazione e perché non si confrontava con l’accertamento di genericità delle contestazioni sui conteggi: la società aveva lamentato l’aumento del debito del 70% e richiamato una disposizione normativa senza spiegare in che modo il calcolo fosse eccessivo; anche la contestazione della quantificazione dei contributi era generica. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali del 15% e accessori di legge. È stato altresì dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    le censure attinenti ai vizi formali della cartella erano state ritenute inammissibili dal Tribunale, perché l’opposizione era stata proposta oltre il termine perentorio di cui all’art. 617 cpc.

    I vizi formali della cartella soggetti all’opposizione agli atti esecutivi devono essere contestati entro il termine perentorio previsto dall’art. 617 c.p.c.; l’opposizione tardiva rende inammissibili tali censure.

  • art. 26 del d.P.R. n. 602/1973

    il testo dell’art. 26 del DPR n. 602/73 è di tutt’altro tenore, prevedendosi espressamente che l’agente della riscossione possa inviare direttamente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, così come espressamente consentito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le molte, Cass. n. 27007/23).

    L’agente della riscossione può notificare direttamente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di avvalersi di ufficiali della riscossione o di altri agenti abilitati.

  • art. 156 c.p.c.

    in disparte la circostanza che la notifica sarebbe nulla e non inesistente ed è stata sanata, ex art. 156 c.p.c., dall’impugnazione della società contribuente

    La proposizione dell’impugnazione da parte del destinatario sana il vizio di nullità della notificazione; la Corte distingue tale ipotesi dalla inesistenza della notifica.

  • art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995

    nella specie, la Corte d’appello ha accertato che quanto ai contributi maturati successivamente al dicembre 1992 (entro cinque anni prima della lettera di messa in mora del 18.12.97, seguita da quella dell’8.10.98 e prima, dalla denuncia del lavoratore del 30.1.98, cfr. p. 6 della sentenza impugnata) alcuna prescrizione poteva dirsi maturata, pur a voler considerare applicabile il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 335/95, mentre quanto ai contributi maturati in epoca antecedente a tale data, la prescrizione doveva considerarsi decennale e, quindi, non maturata, tenendo conto dell’inizio del periodo contributivo in contestazione (6/89, cfr. p. 1 della sentenza impugnata).

    Nel caso esaminato, il termine quinquennale è stato applicato ai contributi successivi al dicembre 1992, ma è stato interrotto dagli atti indicati; per i contributi anteriori, la Corte ha ritenuto applicabile il termine decennale, non ancora decorso.

  • art. 2944 c.c.

    Inoltre, premesso che l’eccezione di prescrizione introduce una questione di diritto e non di fatto, ed anche l’eccezione di interruzione della prescrizione si configura come eccezione in senso lato che può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo

    La Corte qualifica l’interruzione della prescrizione come eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo; nel caso concreto, gli atti interruttivi documentati hanno escluso il maturare della prescrizione.

  • art. 416, n. 4, c.p.c.

    La Corte non formula una specifica interpretazione della disposizione, ma dichiara inammissibile il motivo che la invoca perché sovrappone, sul medesimo profilo, mezzi d’impugnazione eterogenei.

    Il richiamo è esaminato nell’ambito di una censura dichiarata inammissibile per mescolanza di motivi; la sentenza non enuncia una regola autonoma sull’articolo.

  • art. 421, secondo comma, c.p.c.

    La Corte non formula una specifica interpretazione della disposizione, ma dichiara inammissibile il motivo che la invoca perché sovrappone, sul medesimo profilo, mezzi d’impugnazione eterogenei.

    Il richiamo è esaminato nell’ambito di una censura dichiarata inammissibile per mescolanza di motivi; la sentenza non enuncia una regola autonoma sull’articolo.

  • art. 2697 c.c.

    Va, osservato, altresì, che un'autonoma questione di malgoverno dell'art. 2697 c.c. può porsi soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (cfr. Cass n 15107/2013, n 13395/2018, 2853/20), come nella specie, in tema di non maturazione del termine di prescrizione dei contributi.

    La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando il giudice ripartisce l’onere della prova in modo difforme dalle regole applicabili ai fatti costitutivi e alle eccezioni; non ricorre quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il primo motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità, per difetto di specificità, perché non viene riportato in ricorso, in modo circostanziato, il ricorso in opposizione la decisione di primo grado, la censura come era stata proposta in appello né l’estratto di ruolo e la successiva cartella di pagamento su cui il motivo di censura si fonda.

    La denuncia di nullità della sentenza per omessa pronuncia richiede che il ricorso riporti in modo circostanziato gli atti e le censure rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte non formula una specifica interpretazione della disposizione, ma rileva che la censura diretta a sollecitare una rivisitazione del quadro probatorio non è consentita in cassazione.

    La sentenza richiama la disposizione quale parametro dei motivi di violazione di legge, ma non ne enuncia una regola autonoma.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il quarto motivo presenta profili di inammissibilità, per la mescolanza e sovrapposizione dei mezzi d’impugnazione, essendo stati proposti simultaneamente un vizio di violazione di legge, un vizio di nullità della sentenza e un vizio di omesso esame sul medesimo profilo, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili (cfr. Cass. n. 10212/20, punto 7 della motivazione).

    La stessa questione non può essere prospettata cumulativamente, in modo confuso e incompatibile, come violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame; il motivo così formulato è inammissibile.

  • art. 1, comma 217, della legge n. 662/1996

    La sentenza impugnata aveva ritenuto generica la contestazione dei conteggi delle sanzioni, perché si era limitata a sottolineare come le somme aggiuntive avevano fatto aumentare il debito del 70% e a richiamare l’art. 16, comma 8, l. 388 del 2000, ma senza spiegare perché il calcolo dell’Ente sarebbe stato “per eccesso”; ed anche in riferimento alla quantificazione dei contributi la contestazione era stata generica.

    La Corte non applica né interpreta nel merito l’art. 1, comma 217, della legge n. 662/1996: la censura sulla quantificazione è respinta perché generica e non confrontata con la ratio della decisione impugnata.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello versato per il ricorso.

Massime di principio

  • La censura di omessa pronuncia in cassazione deve essere formulata con specificità e deve riportare in modo circostanziato gli atti processuali e i passaggi necessari a identificare la questione dedotta e la sua riproposizione nei gradi di merito.
  • La nullità della notificazione della cartella esattoriale è sanata dal raggiungimento dello scopo quando il destinatario la impugna; l’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 consente all’agente della riscossione l’invio diretto della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
  • L’interruzione della prescrizione è un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo sulla base dei documenti presenti in atti.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è configurabile per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • In cassazione è inammissibile la prospettazione cumulativa e incompatibile della stessa questione sotto distinti vizi d’impugnazione, quali violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame.
  • Le contestazioni della quantificazione dei contributi e delle somme aggiuntive devono indicare in modo specifico gli errori imputati al calcolo; il mero rilievo dell’aumento del debito o il richiamo generico a una disposizione non bastano.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniProveNotificazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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