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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26199/2026 del 04/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La società aveva proposto opposizione contro la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca, notificata via PEC il 15 marzo 2017, deducendo l’omessa o invalida notificazione degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 575/2019 depositata il 22 luglio 2019, aveva rigettato il gravame. La società ha ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., violazioni di norme processuali, sostanziali e del Codice dell’amministrazione digitale, contestando la validità della comunicazione ipotecaria perché trasmessa in PDF anziché in formato .p7m e lamentando la mancanza della marca temporale; ha inoltre censurato la valutazione di genericità e tardività del disconoscimento dei documenti degli enti, sostenendo di averli contestati nella memoria del 30 settembre 2017. Con il secondo motivo ha contestato che il disconoscimento degli atti presupposti fosse inefficace e che fosse necessaria querela di falso per contestare gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, ribadendo che le contestazioni documentali erano state formulate nella memoria e all’udienza del 12 ottobre 2017. Con il terzo motivo ha denunciato l’erroneo rigetto della censura relativa alla mancata comunicazione di un fermo amministrativo e ha sostenuto che, contestate le cartelle, gli enti avrebbero dovuto produrle in originale; ha inoltre osservato che il dettaglio del debito non menzionava ruoli e avvisi. La Corte d’appello aveva rilevato che le tre cartelle INAIL erano state notificate tra il 14 dicembre 2011 e il 10 luglio 2014 e gli otto avvisi di addebito INPS tra il 28 dicembre 2011 e il 26 febbraio 2014; una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stata ricevuta il 20 febbraio 2015 e la comunicazione dell’avvenuta iscrizione era stata notificata il 15 marzo 2017.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la questione della marca temporale non risultava affrontata dalla sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato specificamente in quale atto dei giudizi di merito l’avesse dedotta; inoltre, il ricorso non riproduceva in modo sufficiente la memoria del 30 settembre 2017 per dimostrare un disconoscimento circostanziato delle copie documentali. La Corte ha ribadito che la contestazione della conformità di una copia all’originale non può essere affidata a formule generiche, ma deve indicare chiaramente e specificamente sia il documento contestato sia gli aspetti della difformità. Il secondo motivo è stato rigettato: poiché non era stata efficacemente censurata la valutazione di genericità del disconoscimento, non era sorto per i resistenti l’onere di produrre gli originali; inoltre, la mancata produzione dell’originale non esonera dall’onere di proporre querela di falso contro la fotocopia, sicché la documentazione notificatoria in copia non impediva di proporla. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione: la prescrizione era stata ritenuta interrotta dalla comunicazione preventiva ricevuta il 20 febbraio 2015, intervenuta entro cinque anni dalla notificazione più risalente, e la successiva comunicazione del 15 marzo 2017 era intervenuta entro il quinquennio decorrente dall’ultimo atto interruttivo. La ricorrente si era limitata a riproporre le contestazioni sulla produzione degli originali, senza criticare adeguatamente tale ricostruzione. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: euro 3.000,00 per compensi a favore di ciascun controricorrente; inoltre, euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge in favore di INPS e INAIL, mentre per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono state disposte le spese prenotate a debito. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 4), c.p.c.

    il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risvolte in un “non motivo” del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4), c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e criticarle in modo idoneo; la mancata considerazione della ratio decidendi rende il motivo inammissibile quale «non motivo».

  • art. 366, n. 6), c.p.c.

    il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa

    Quando si deduce in cassazione una questione giuridica che implica accertamenti di fatto e non è stata trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve allegare e indicare precisamente l’atto processuale nel quale l’aveva già proposta, così da consentire il controllo sugli atti.

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, indicando sia il documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale

    Il disconoscimento della conformità di una copia all’originale è efficace soltanto se formulato in modo chiaro e circostanziato, con identificazione del documento e indicazione degli aspetti di difformità; formule generiche o di stile non sono sufficienti.

  • art. 2700 c.c.

    la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte dall’onere di proporre querela avverso la fotocopia

    La mancata disponibilità dell’originale non impedisce né esonera la parte dal proporre querela di falso contro la fotocopia contestata.

  • art. 2946 c.c.

    a tali atti era seguita, entro il quinquennio dalla notifica più antica (quella del 14 dicembre 2011), la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca notificata da Equitalia presso la sede legale della società mediante raccomandata con avviso di ricevimento ricevuta da un “addetto alla casa, ufficio o Azienda” in data 20 febbraio 2015, avente indubbiamente effetto interruttivo della prescrizione; c) la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca, notificata via PEC il 15 marzo 2017, è intervenuta entro il termine quinquennale a decorrere dall’ultimo atto interruttivo (20 febbraio 2015).

    Nel caso concreto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ricevuta il 20 febbraio 2015, è stata ritenuta atto interruttivo della prescrizione; la successiva comunicazione del 15 marzo 2017 è intervenuta entro il quinquennio calcolato da tale atto.

Massime di principio

  • La questione giuridica che implica un accertamento di fatto e non risulta trattata nella sentenza impugnata può essere sottoposta alla Cassazione solo se il ricorrente indica specificamente in quale atto dei precedenti gradi l’aveva dedotta, consentendo il controllo sugli atti.
  • Il disconoscimento della conformità all’originale di un documento prodotto in copia deve essere chiaro e circostanziato: occorre identificare il documento contestato e specificare gli aspetti di difformità; formule generiche o di stile sono inefficaci.
  • La mancata produzione dell’originale non esonera dall’onere di proporre querela di falso contro la fotocopia contestata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve criticare le ragioni effettive della decisione impugnata; la mancata considerazione della ratio decidendi rende la censura inammissibile.
  • Un atto notificato e ricevuto entro il termine di prescrizione può interromperne il decorso; nel caso deciso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata considerata interruttiva e la successiva comunicazione è stata verificata rispetto al quinquennio decorrente da essa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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